BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL VENETO PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISIZIONE DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E STRUMENTI DI PREVENZIONE IN SEGUITO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19.

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL VENETO PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISIZIONE DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E STRUMENTI DI PREVENZIONE IN SEGUITO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19.

Articolo 1 – Finalità e risorse
La Regione Veneto e Unioncamere del Veneto, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e la conseguente necessità da parte delle imprese di dotarsi di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e strumenti di prevenzione per la messa in sicurezza dei lavoratori, mettono a disposizione la somma di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per il riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute.
Articolo 2 – Soggetti ammissibili
Possono accedere ai benefici le imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi che:
1) abbiano sede principale o secondaria in Veneto e siano iscritte al Registro delle Imprese di una delle province della regione;
2) siano micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014;
3) siano attive e non siano sottoposte a fallimento, procedure concorsuali di liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi situazione equivalente;
4) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
5) non abbiano forniture in essere con Unioncamere del Veneto (art. 4, co. 6, D.L. 95 del
06/07/2012, convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012);
6) nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti abbiano beneficiato di contributi di fonte
pubblica in regime de minimis per un importo non superiore a 200.000,00 euro;
7) abbiano regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (DURC regolare);
8) non siano destinatarie di ingiunzione pendente per effetto di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato (o non depositato in un conto bloccato) aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare.
I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti sino alla liquidazione del contributo, pena la decadenza dell’agevolazione.
Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito all’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) ed al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo. 1
Articolo 3 – Entità del contributo
Il contributo è pari al 80% delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 4.000,00 euro, corrispondente ad una spesa ammissibile pari o superiore a 5.000,00 euro.
Si applica la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.
Articolo 4 – Spese agevolabili
4.1 Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa e per l’acquisizione di strumenti di prevenzione della diffusione del Covid-19. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
LINEA 1 – Spese per investimenti
– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
– attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;
– strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso l’installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
– pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i lavoratori prescritte dalla normativa.

Le spese vanno considerate al netto dell’IVA.
4.2 La dotazione finanziaria della LINEA 1 è pari a 2.000.000,00 di euro (duemilioni/00), la dotazione finanziaria della LINEA 2 è pari a 1.000.000,00 (un milione/00) di euro.
4.3 La singola impresa può presentare domanda di contributo per una delle due linee, oppure per entrambe, per un ammontare massimo complessivo di 4.000,00 euro (quattromila/00), corrispondente ad una spesa ammissibile pari o superiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00).
4.4 Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al punto 4.1 devono:
essere state sostenute nel periodo compreso tra l’11 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso;
LINEA 2
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– Spese correnti
mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
dispositivi per protezione oculare;
indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe;
cuffie e/o copricapi;
detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici; servizi di disinfezione e sanificazione dei locali.
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– essere connesse a fatture già pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
4.5 Nel caso di documentazione incompleta, ai fini dell’ottenimento del rimborso, le imprese saranno invitate a trasmettere la documentazione integrativa entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Articolo 5 – Regime di aiuto e divieto di cumulo
Il presente contributo è concesso applicando le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea.
In particolare tale regime consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo riconducibili al regime de minimis, per un importo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro (duecentomila/00).
Il rispetto di tale massimale va verificato sommando l’agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime de minimis nell’esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla forma dell’aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, etc.) o dall’oggetto dell’agevolazione ricevuta e a prescindere dal fatto che i contributi ottenuti siano stati finanziati o meno con risorse di origine comunitaria.
Qualora l’impresa superi il massimale, la stessa non potrà beneficiare del contributo nemmeno per la parte eccedente il massimale.
L’importo complessivo del massimale va riferito all’impresa unica ai sensi dell’art. 2, comma 2 del regolamento stesso.
I contributi di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis o dei regolamenti di esenzione per categoria, nei limiti delle relative norme sul cumulo. I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali altri contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art 107 del TFUE, purchè non sia superata un’intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.
Articolo 6 – Presentazione della domanda
Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (completamente gratuito) dalle ore 8:00 del 28 settembre 2020 alle ore 21:00 del 28 ottobre 2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini1.
1 Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili dalle 8 alle 21 dei giorni feriali e dalle 8 alle 14 del sabato. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.
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Sono allegate al presente bando le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
Alla pratica telematica, relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
A) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato.
Se il firmatario del modello base non è il titolare o legale rappresentante, ma un soggetto delegato, dovranno essere allegati i seguenti documenti (da salvare e scansionare): i) atto di delega (allegato 1); ii) fotocopia di valido documento d’identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa.
B) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati esclusivamente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
1) domanda di contributo (allegato 2);
2) fatture di spesa e bonifici bancari comprovanti il pagamento (nel caso di pagamento
con assegni bancari, oltre alla copia dell’assegno inviare estratto conto dal quale si
evinca l’addebito della somma);
3) nel caso l’impresa ne sia in possesso, autodichiarazione dell’iscrizione all’elenco del
“Rating di Legalità” (Decreto-legge 1/2012 – art. 5 ter – modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012) (allegato 3).
Dovrà, inoltre, essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo da 16 euro.
È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
Unioncamere del Veneto è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
Articolo 7 – Formazione della graduatoria e concessione del contributo
La graduatoria verrà formata tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e sino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Per quanto riguarda la LINEA 2 – Spese correnti, la graduatoria verrà formata tenendo conto delle seguenti riserve finanziarie:
➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese della provincia di Padova;
➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese delle province di Treviso e Belluno; ➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese della provincia di Vicenza;
➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese delle province di Venezia e Rovigo; ➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese della provincia di Verona.
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Nel caso l’impresa dimostri di essere iscritta all’elenco del “Rating di Legalità”2, avrà diritto ad un maggiore contributo, pari al 90% delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 4.500,00 euro (quattromilacinquecento/00).
Articolo 8 – Erogazione del contributo
Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, Unioncamere del Veneto procederà all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di contributo.
Articolo 9 – Controlli
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, Unioncamere del Veneto si riserva di richiedere l’esibizione dell’originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.
Unioncamere del Veneto ha facoltà di effettuare controlli a campione, anche presso le imprese finanziate, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi.
Articolo 10 – Revoca del contributo
L’eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
– il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo;
– impossibilità di effettuare i controlli, di cui all’art. 9, per cause imputabili al beneficiario;
– rinuncia da parte del beneficiario.
In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate da Unioncamere del Veneto, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.
Art. 11 – Responsabile del procedimento, note generali e informativa sulla privacy
Responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990 è il Segretario Generale di Unioncamere del Veneto.
I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge per la verifica del massimale de minimis e del divieto di cumulo, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.
2 Il rating di legalità consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una “stelletta” ad un massimo di tre “stellette”, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).
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L’informativa in materia di trattamento dei dati personali è consultabile sul sito di Unioncamere del Veneto, www.ven.camcom.it.

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