CIRCOLARE “lotteria degli scontrini” (o “lotteria dei corrispettivi”)

CIRCOLARE “lotteria degli scontrini” (o “lotteria dei corrispettivi”)

La c.d. “lotteria degli scontrini” consentirà ai privati consumatori di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante l’effettuazione di acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto (art. 1 co. 540 e ss. della L. 232/2016).
Avvio della lotteria
Il nuovo istituto troverà applicazione a partire dall’1.1.2021.
La sua introduzione è stata posticipata di sei mesi (rispetto al precedente termine di decorrenza fissato all’1.7.2020) a causa della diffusione del Coronavirus (art. 141del DL 34/2020). Pertanto, il calendario delle estrazioni individuato con provv. 80217/2020 deve essere aggiornato. Il nuovo calendario è stato anticipato sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.
Condizioni di partecipazione
Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato,
che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Ai fini della partecipazione alle estrazioni è necessario che: • l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;
• l’acquirente, all’atto dell’acquisto, comunichi all’esercente il proprio “codice lotteria”;
• l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.

Codice lotteria

Il codice lotteria costituisce uno pseudonimo del codice fiscale del cliente e ne consente l’identificazione ai soli fini dell’assegnazione dei premi. Esso potrà essere ottenuto sul portale lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Una volta generato, dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per mostrarlo all’esercente. La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni (cfr. provv. 739122/2019).
Operazioni escluse dalla lotteria
Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa e gli acquisti effettuati online (o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi). Inoltre, in fase di prima applicazione dell’istituto, anche i seguenti acquisti
non consentiranno la partecipazione (provv. 80217/2020): • acquisti documentati mediante fattura elettronica;
• acquisti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria (cfr. anche
provv. 739122/2019);
• acquisti per i quali l’acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni
o deduzioni fiscali.
Generazione dei biglietti virtuali
Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1 euro genererà un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi), fino a un massimo di 1.000 biglietti (provv. 80217/2020).
Estrazioni ordinarie e “zero contanti”
Sono previste due tipologie di estrazioni: “ordinarie” e “zero contanti” (provv. 80217/2020). Chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni “ordinarie”; chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito) parteciperà anche a quelle “zero contanti”, che prevedono premi più elevati.
A queste ultime potranno partecipare anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l’esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto. Le regole delle estrazioni “zero contanti” saranno definite con successivo provvedimento.
La lotteria prevede estrazioni mensili, annuali e settimanali. Con lo stesso scontrino, dunque, ogni acquirente può partecipare a più estrazioni.
Il calendario delle estrazioni aggiornato è disponibile sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Si ricorda, tuttavia, che tra le novità previste dal Ddl. di bilancio 2021, alcune riguardano le regole applicative della lotteria degli scontrini e il meccanismo del c.d. “cashback”, prevedendo In particolare che la partecipazione alla lotteria di cui all’art. 1 co. 540 e ss. della L. 232/2016 sarà ammessa soltanto a fronte di acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici (ciò vale anche per gli acquisti documentati mediante fattura).
In tal modo, la disciplina della lotteria degli scontrini viene allineata, nelle finalità, al meccanismo del c.d. “cashback” di cui all’art. 1 commi 288 e ss. della L. 160/2019, che prevede rimborsi in denaro a favore di coloro che effettuano acquisti senza l’utilizzo del contante, allo scopo di incentivare i pagamenti elettronici.

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