CIRCOLARE SUPERBONUS 110%

CIRCOLARE SUPERBONUS 110%

Nella presente Circolare verrà analizzata la previsione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”, a sua volta convertito con modifiche nella Legge n. 77 del 17/7/2020, relativa al cd. superbonus al 110%.
Il contenuto risulta aggiornato con gli ultimi provvedimenti governativi emanati tra luglio ed agosto.
1. INTRODUZIONE
L’articolo 119 del Decreto-legge “Rilancio”, facendo riferimento alla vecchia normativa relativa al
bonus energetico, aumenta la percentuale di detraibilità Irpef per i contribuenti sino al 110%.
Altra caratteristica fondamentale rileva essere la possibilità di non sborsare nemmeno un centesimo per i lavori, e questo grazie allo sconto in fattura o alla cessione del credito, entrambi aspetti approfonditi nelle pagineseguenti.
Evidentemente il Governo ritiene che in tal modo il settore edile possa riprendersi e creare un circolo virtuoso di consumi nel Paese.
2. GLI INTERVENTI “TRAINANTI”: ECOBONUS E SISMABONUS

In estrema sintesi, gli interventi per i quali viene prevista la detrazione Irpef al 110% di cui al presente art. 119 del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”, sono i seguenti, i quali vengono definiti “trainanti”:
➢ Interventi di riqualificazione energetica: isolamento termico e sostituzione impianti di riscaldamento cd. ECOBONUS;
➢ Interventi antisismici (comma da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 cd. SISMABONUS;
3. RATE E SCADENZE
Le spese a cui fa riferimento la norma sono quelle “rimaste a carico del contribuente” e
sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 (fino al 31/12/2022 per gli IACP).
La locuzione “rimaste a carico del contribuente” è stata chiarita nella sua portata dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 24 del 8/8/2020 dove si precisa che “la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto, ad esempio, qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili riceve i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata […]”.
Vengono previste cinque rate annuali di pari importo per la fruizione della detrazione.
Il DM del MISE del 28/7/2020 precisa che i bonifici effettuati dalle persone fisiche dovranno essere “parlanti”, ovvero contenere numero e data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Se a questi lavori cd. trainanti se ne aggiungono altri, e a questi connessi, saranno oggetto di detrazione Irpef al 110%: si tratta dei lavori cd. trainati.
Si rammenta infine che tutte le detrazioni Irpef al 110% non si applicano alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, ovvero rispettivamente abitazioni signorili, villini e ville.
4. GLI IMPORTI DETRAIBILI

L’Agenzia delle Entrate, con la sua Guida del 24/7/2020 a pagina 3 ha specificato che i costi sostenuti dal contribuente e che diventeranno agevolabili grazie al superbonus 110% devono essere in ogni caso attestati nella loro congruità da parte dei tecnici asseveratori (Architetti, Ingegneri o altri iscritti ad Ordini o Collegi, esclusi quindi ai sensi del DM del MISE del 28/7/2020 i cd. attestatori indipendenti),
indipendentemente dal fatto che vi sia successivamente lo “sconto in fattura” o la cessione a terzi del credito.
5. ECOBONUS
5.1. I lavori trainanti:
La prima categoria di fattispecie “trainanti” è costituita dal cd. Ecobonus, il quale a sua volta risulta costituito da:
a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache (max 50mila euro di spese, ridotto rispetto ai 60mila previsti inizialmente) che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari se indipendenti con uno o più accessi autonomi (in sostanza, si tratta del cd. “cappotto”). La spesa massima agevolabile è, come già anticipato, pari a euro 50mila per unità immobiliare singola o autonoma se all’interno di fabbricati plurifamiliari, o di euro 40mila moltiplicato per il numero delle unità per edifici composti da due a otto unità immobiliari, o infine di euro 30mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici con oltre otto unità immobiliari. Dopo il 31/12/2021 questi interventi ritornano “a regime” con una detrazione del 65% (e non più 110%) e con un tetto di spesa agevolabile di euro 60mila. Infine, i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi.
Per quanto riguarda invece i requisiti di trasmittanza si applicano le tabelle previste dal Decreto dello Sviluppo Economico del 11/3/2008 come modificato dal Decreto del 26/1/2020. In data 28/7/2020 sono stati finalmente emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico due Decreti che superano quanto previsto precedentemente in tema di requisiti tecnici da rispettare e di valori di trasmittanza per fruire dell’ecobonus 110%;
b) Interventi su parti comuni degli edifici (parliamo quindi di Condomìni) per la sostituzione di impianti riscaldamento obsoleti con moderni impianti centralizzati di riscaldamento,

raffrescamento o fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati a impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione (max 20mila euro di spese per ogni unità immobiliare se l’edificio è composto fino a otto unità immobiliari oppure 15mila euro per ogni unità immobiliare per gli edifici con più di otto unità, mentre pre-conversione era pari ad euro 30mila senza specifiche varie);
c) Interventi sul “cappotto” degli immobili e di sostituzione impianti riscaldamento obsoleti per le unità monofamiliari; tali interventi, a differenza della precedente lettera a), riguardano gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con accesso autonomo. La fonte energetica può essere a pompa di calore, ma anche a condensazione con efficienza almeno di classe A ivi inclusi impianti ibridi o geotermici (max 30mila euro).
5.2. I lavori trainati:
L’art. 119 al comma 2 prevede che vengano “trainati” al 110% dal previgente 65% tutti gli interventi previsti dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, ovvero (si riporta il contenuto della norma): “…gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
2. …..anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M
al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre

2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento”
A titolo esemplificativo si tratta di:
– Sostituzione degli infissi, schermature solari, nonché sistemi evoluti di termoregolazione e cioè dispositivi multimediali per controllo da remoto;
– Micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria stabilita con decreto;
– Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (max 3mila euro).
Un esempio concreto potrebbe essere quello del cambio di finestre di una villetta, abbinato a lavori di isolamento termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento come chiarito dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate a pag. 23 di venerdì 24/7/2020.
Per quanto riguarda il caso dei Condomìni, sempre la Circolare dell’AdE precisa che se vengono eseguiti i lavori sulle parti comuni che possono fruire del 110% di detraibilità, i singoli condòmini possono effettuare lavori “trainati” in proprio beneficiando del superbonus 110% (es. il condominio fa il cappotto dell’edificio ed il singolo condòmino in casa propria sostituisce gli infissi).
La condizione per la fruizione in tali casi è tuttavia rappresentata dalla “contestualità” dei due tipi di lavori.

La Guida dell’Agenzia delle Entrate del 24/7/2020 ha chiarito che gli interventi “trainati” che godono del 110% di detraibilità (in luogo del 65%) si recuperino in:
– –
5.3.
5 anni se il trainante è l’ecobonus 110%;
10 anni se il trainante è il sismabonus 110%.
Il miglioramento energetico
Gli interventi per il risparmio energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti in materia e comunque assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Questo sarà sicuramente un punto dolente di tutta l’operazione bonus 110% e che ne limiterà la fruizione, in quanto risulta davvero difficile raggiungere tali obiettivi di efficientamento energetico.
Risulta evidente, quindi, che è necessario effettuare uno studio preliminare sull’immobile verificando, tra l’altro, la “condizione energetica” di partenza.
5.4. La demolizione e ricostruzione
Infine, l’agevolazione può riguardare oltre che gli edifici esistenti, anche quelli risultanti da demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, lettera d), del D.Lgs. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia); di seguito il testo normativo: “”interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
Rientrano nella detrazione del 110% anche gli impianti fotovoltaici (max 48mila euro di spesa e con obbligo di cedere in favore del GSE l’energia in esubero, con divieti di altri incentivi) e colonnine per le auto elettriche (max 1.000 euro di spesa per ogni Kw di capacità di accumulo) se connesse ai lavori edilizi principali (trainanti) “ecobonus”.
6. SISMABONUS
La seconda categoria di interventi “trainanti” che prevede il “superbonus” del 110% è costituita dagli interventi antisismici, le cui fattispecie sono previste dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (anche in questo caso la novella normativa si innesta su un corpus già esistente e che prevedeva originariamente una detrazione del 50%/70%/75%/80%/85%): “1-bis. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti

autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari”
Anche in questo caso appare opportuno elencare i più rilevanti esempi di interventi antisismici previsti dall’art. 16 citato:
– Interventi antisismici generici;
– Interventi antisismici con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
– Interventi antisismici con riduzione di una o due classi di rischio per parti comuni di condomini o simili;
– Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi…

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