CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE

CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 1 – Finalità
La Camera di commercio di Verona, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.
Gli obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti:
 sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel
campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati
all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
 promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI veronesi, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano
Transizione 4.0;
 favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle
imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post- emergenziale.
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 444.400,00.
La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, prima dell’approvazione della graduatoria, nell’ottica di garantire il massimo soddisfacimento delle domande ammissibili.
La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di decretare con provvedimento dirigenziale la riapertura dei termini di scadenza del Regolamento in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di chiudere anticipatamente lo stesso per esaurimento delle risorse disponibili. L’eventuale riapertura dei termini o chiusura anticipata del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.
Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.
In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.
Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
b) conaiutidicuiairegolamentideminimisoconcessiaisensidiunregolamentodiesenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Articolo 3 – Tipologia di interventi
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Regolamento dovranno riguardare almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, fog e quantum computing;
g) cyber security e business continuity;
h) bigdataeanalytics;
i) intelligenza artificiale;
j) blockchain;
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale;
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per
favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate
all’emergenza sanitaria da Covid-19;
s) connettività a Banda Ultralarga;
t) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

u) sistemi fintech;
v) sistemi EDI, electronic data interchange;
w) geolocalizzazione;
x) tecnologie per l’in-store customer experience;
y) system integration applicata all’automazione dei processi;
z) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
aa) programmi di digital marketing.
Articolo 4 – Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per:
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 3
del presente Regolamento;
b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali
all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 3; Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a) trasporto, vitto e alloggio;
b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o
commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale,
contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
I fornitori dei percorsi formativi dovranno essere:
– soggetti accreditati dalle Regioni;
– Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del
MIUR;
– Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017.
In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all’art. 3 del presente Regolamento, si riferisce la spesa.
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall’1 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.
Articolo 5 – Soggetti beneficiari – casi di esclusione e di inammissibilità
A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda, l’impresa dovrà:
1. essere attiva;
2. essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri
camerali, obbligatori per le relative attività;
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
4. rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita dall’Allegato 1
del Regolamento UE n. 651/2014;
5. non trovarsi in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019(1).

I requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dall’impresa anche al momento
dell’erogazione, pena la revoca del voucher medesimo.
Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno, altresì, risultare in regola con il diritto annuale.
Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del voucher.
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012(2), non sarà liquidato alcun voucher ai soggetti che, al momento dell’erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.
Articolo 6 – Ammontare del voucher
Il costo minimo del percorso di formazione deve essere di almeno € 300,00 (esclusa Iva e altri oneri di legge). Non saranno concessi voucher per corsi di formazione di costo inferiore.
L’investimento minimo per le altre tipologie di intervento dovrà essere pari ad almeno € 2.000,00 a copertura delle spese sostenute (al netto di IVA e altri oneri di legge).
In ogni caso, sia per il percorso di formazione che per le altre tipologie di intervento, l’impresa potrà ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di voucher totale pari ad € 10.000,00.
Qualora le domande ammissibili non consentano l’utilizzo dello stanziamento complessivo di cui all’art. 2, si procederà all’incremento della percentuale del contributo a tutte le imprese beneficiarie, fino ad un massimo del 60%, fermo restando l’importo massimo di € 10.000,00.
Qualora l’impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda e al momento dell’erogazione del voucher, risulti iscritta nell’Elenco del “Rating di Legalità” verrà, altresì, riconosciuta una premialità pari ad € 100,00.(3)
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/73, ove prevista.
Articolo 7 – Presentazione delle domande
A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, (2) “… Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione
stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche…”
(3) Il rating di legalità consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una “stelletta” ad un massimo di tre “stellette”, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).

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