CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 34/2020
L’AMBITO SOGGETTIVO
A chi si rivolge
Imprese Professionisti
Tutte le imprese Non sono interessati
Dottore Commercialista – Revisore Legale– Consulente del Lavoro Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Spett.le Cliente Persone Fisiche
Non sono interessate
Il decreto-legge “Rilancio”, n. 34 del 19 maggio 2020, introduce, sempre con il fine di sostenere le aziende colpite da “COVID-19”, un contributo a fondo perduto che però sottostà a ben precise condizioni e che necessita, per la sua concreta ed effettiva attuazione, dell’emanazione di un apposito provvedimento. In attesa dei predetti chiarimenti, si ritiene utile fornire, comunque, le modalità di funzionamento del contributo nonché dei soggetti coinvolti dall’agevolazione, di modo che i beneficiari possano già improntare i conteggi preliminari per lo meno per verificare se potenzialmente fruitori o meno del contributo in parola.
A normare il contributo a fondo perduto è l’articolo 25 del citato “Decreto Rilancio” che, da un punto di vista soggettivo, individua come beneficiari i soggetti, purché titolari di partita Iva, esercenti un’attività che produce:
– Reddito agrario di cui all’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986,
– Reddito d’impresa,
– Reddito di lavoro autonomo.
Per quanto concerne i soggetti che producono reddito agrario, si deve fare riferimento ai titolari di reddito agrario, definito, proprio dall’articolo 32 del TUIR, come la parte «del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso».
Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, il primo periodo del primo comma dell’articolo 54 , sempre del DPR 917 del 1986, li definisce come quelli che «derivano dall’esercizio di arti e professioni». In prima battuta tale inclusione potrebbe risultare fuorviante visto che, come si ripeterà di seguito, la norma esclude espressamente dal novero dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», tra cui quelli indicati nella tabella che segue.