COVID 19 – ASSENZA PER MALATTIA COVID-19: INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE AL LAVORO
Con la Circolare del 12 aprile 2021 il Ministero della Salute fornisce indicazioni procedurali in merito alla riammissione in servizio a seguito di assenza dal lavoro per malattia COVID-19.
In particolare il Ministero distingue i seguenti casi:
– Positivi con sintomi gravi e ricovero;
– Positivi sintomatici;
– Positivi asintomatici;
– Positivi a lungo termine;
– Contatti stretti di un caso positivo.
LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO
Il medico competente ricopre un ruolo importante nel reinserimento lavorativo delle persone ricoverate o con sintomi gravi.
In particolare, il lavoratore ricoverato in ospedale per COVID-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, dovrà effettuare la visita medica prevista dal DLgs 81/2008, ovvero la visita prevista per i lavoratori assenti per malattia da oltre 60 giorni continuativi.
Tale visita sarà effettuata dal medico competente, ove nominato, a prescindere dalla durata dell’assenza per malattia.
LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI
I lavoratori risultati positivi al COVID-19 che abbiano manifestato sintomi non gravi possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (esclusi anosmia e disguesia) e un successivo test molecolare con risultato negativo eseguito a distanza di almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
I suddetti lavoratori dovranno pertanto inviare al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere riammessi in servizio.
LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI
I lavoratori risultati positivi che siano stati asintomatici per tutto il periodo di infezione, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con esito negativo.
Pertanto i suddetti lavoratori dovranno inviare al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione. Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere riammessi in servizio.
LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Il Ministero della Salute, con circolare del 12 ottobre 2020, ha previsto che i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare pur non presentando più sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
In merito però alla riammissione in servizio trova applicazione quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021: i lavoratori ancora positivi dopo il 21° giorno non potranno comunque rientrare al lavoro fino a quando non siano risultati negativi al tampone molecolare.
Il lavoratore dovrà quindi inviare il referto che attesti l’avvenuta negativizzazione al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.
Nel periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione il lavoratore potrà svolgere l’attività in modalità agile.
Qualora non fosse possibile, il medico curante rilascerà un certificato di prolungamento della malattia che coprirà tale arco temporale.
LAVORATORI CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI DI UN CASO POSITIVO
Il lavoratore che sia stato contatto stretto con una persona positiva è tenuto a comunicarlo al proprio medico curante il quale rilascerà una certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore possa proseguire lo svolgimento del proprio lavoro in modalità agile.
Ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore dovrà effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto, effettuare successivamente un tampone molecolare e, in caso di referto negativo, informare il datore di lavoro per il tramite del medico competente.