COVID 19 – DECRETO DI FERRAGOSTO: Le novità in materia di lavoro

COVID 19 – DECRETO DI FERRAGOSTO: Le novità in materia di lavoro

Il 15 agosto è entrato in vigore il decreto 104/2020, cosiddetto “decreto Ferragosto”. Si sintetizzano di seguito le principali novità che riguardano il mondo del lavoro.
PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI
Sono state concesse ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, FIS, cassa in deroga) per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per tutte le imprese che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19.
Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane (9+9). Il secondo periodo viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e utilizzato il primo periodo.
Qualora ci sia la necessità di usufruire anche del secondo periodo di 9 settimane, è previsto il pagamento di un contributo addizionale, in percentuale sull’ammontare della retribuzione ordinaria del lavoratore, per le ore oggetto di sospensione o riduzione per CIG.
Tale percentuale (9% o 18%) dipende dal calo di fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.
Per le aziende che hanno subìto un calo di fatturato di oltre il 20% non è previsto il pagamento di alcun contributo.
Nel caso in cui un’azienda abbia già utilizzato gli ammortizzatori sociali dopo il 13 luglio 2020, tali giornate non si sommano alla nuova cassa integrazione, ma vengono scorporate dal primo periodo di 9 settimane.

ESONERO CONTRIBUTIVO A favore delle aziende che hanno utilizzato ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020 e che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Ferragosto, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico alle seguenti condizioni:
– per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020
– nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
E’ stato prorogato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici fino (al massimo) al 31 dicembre 2020, ma sono state introdotte delle importanti eccezioni.
Il divieto riguarda esclusivamente i licenziamenti motivati da ragioni economiche ed è strettamente legato alla fruizione degli ammortizzatori sociali o del nuovo sgravio contributivo.
Infatti, se la società usufruire della cassa integrazione (o del FIS) o sta usufruendo dei nuovi sgravi contributivi, non potrà procedere con i licenziamenti per motivi economici.
Sono state introdotte delle ipotesi per le quali è concesso procedere con i licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici:
– cessazione definitiva dell’attività
– accordo sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
– fallimento senza prosecuzione dell’attività di impressa
E’ inoltre sempre possibile procedere con i licenziamenti disciplinari, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova e nei confronti dei dirigenti.
PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE
Con il decreto Ferragosto è stata abrogata la norma che prevedeva la proroga automatica obbligatoria di tutti i rapporti a termine sospesi durante l’emergenza epidemiologica.
E’ stata introdotta la possibilità di effettuare, per una sola volta, una proroga o un rinnovo di 12 mesi senza l’indicazione della causale, purché si rispetti sempre il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto, e la proroga o il rinnovo intervengano entro il 31 dicembre 2020.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Per le assunzioni a tempo indeterminato è stato previsto uno sgravio contributivo totale sui contributi a carico dell’azienda per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero pari a euro 4.030,00 (max 671,67 euro/mese).
Sono esclusi i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i contratti stipulati da aziende del settore agricolo.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020).
Relativamente a tale esonero contributivo è necessario attendere la circolare applicativa INPS.

FRINGE BENEFIT AZIENDALI
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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