COVID 19 – LAVORATORI IN RIENTRO DALL’ESTERO: COME COMPORTARSI

COVID 19 – LAVORATORI IN RIENTRO DALL’ESTERO: COME COMPORTARSI

Riprendendo una serie di disposizioni impartite dal Ministero della Salute, riportiamo di seguito una serie di informazioni per i datori di lavoro che occupano lavoratori rientranti da Paesi esteri dopo il periodo di ferie.
Le informazioni sono aggiornate ad oggi 21 agosto 2020.
SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN
Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi regione, da e per i seguenti Stati:
– Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria)
– Stati parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
– Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
– Andorra, Principato di Monaco
– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
E’ obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
– presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti a un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con esito negativo
Oppure
– sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Inoltre devono:
– comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici
– segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi covid-
19 attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.
SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO
L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
– comprovate esigenze lavorative
– di assoluta urgenza
– motivi di salute
– comprovate ragioni di studio
– rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Sono previste alcune eccezioni: non è richiesta la motivazione per entrare nel territorio nazionale (sono quindi previsti spostamenti per turismo) ma resta l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario:
– Per cittadini residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova
Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
– Cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del
Consiglio del 25 novembre 2003, nonché i cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari
Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.
All’arrivo in Italia è consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.
Vi sono alcune categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’UE (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).
ARRIVO DA PAESI A RISCHIO
E’ vietato l’ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o siano transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldavia, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia.
Sono esentati dal divieto i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o anteriore al 16 luglio per coloro che provengono da Kosovo, Montenegro e Serbia
ALTRI CASI IN CUI NON E’ PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA
– Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
– Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per Covid-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
 Febbre sopra i 37,5°C e brividi
 Tosse di recente comparsa
 Difficoltà respiratorie
 Perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto  Raffreddore o naso che cola
 Mal di gola
 Diarrea
– Contatto stretto con un caso positivo confermato di Covid-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.
Si precisa che il lavoratore in quarantena è da considerare assente per malattia. Il lavoratore dovrà pertanto far pervenire il consueto certificato telematico di malattia rilasciato dal medico di base.
Tutte le disposizioni sopra indicate sono riportate, costantemente aggiornate, sul sito del Ministero della Salute.
Cordiali saluti.

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