COVID 19 – LAVORO AGILE E NUOVI CONGEDI PER I GENITORI

COVID 19 – LAVORO AGILE E NUOVI CONGEDI PER I GENITORI

Il DL 30/2021 ha introdotto la possibilità, per i genitori di figli con età inferiore a 16 anni, di svolgere la prestazione in modalità agile o di accedere, alternativamente, a nuovi congedi parentali per il periodo dal 13/03/2021 al 30/06/2021
LAVORO AGILE
Il comma 1 dell’art. 2 DL 30/2021 prevede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei seguenti casi:
– Genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni;
– Per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
 della sospensione dell’attività in presenza del figlio
 dell’infezione da COVID 19 del figlio
 della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento ASL
Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.
CONGEDO PARENTALE
I commi 2 e 3 dell’art. 2 DL 30/2021, esclusivamente nei casi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, prevedono per i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni:
– diritto ad un congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura del 50%
– per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
 della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
 dell’infezione da COVID 19 del figlio
 della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento ASL
Il diritto alla fruizione del congedo alternativo al lavoro agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.
Gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi del Dlgs 151/2001 nel periodo dal 01/01/2021 al 13/03/2021 limitatamente ai periodi coincidenti con la sospensione dell’attività didattica in presenza, la malattia da COVID o la quarantena del figlio, possono essere convertiti, su richiesta del lavoratore, nel congedo previsto dal DL 30/2021 con diritto al maggiore indennizzo (in attesa di circolare applicativa INPS).
CONGEDO PER FIGLI TRA 14 E 16 ANNI
Qualora non vi sia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi di età compresa tra 14 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione della didattica in presenza, alla malattia o alla quarantena del figlio.
Tale periodo di astensione non da diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione, ma vige comunque il diritto alla conservazione del posto con divieto di licenziamento.
CONGEDO IN PRESENZA DI FIGLI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’
Il diritto al congedo parentale indennizzato al 50% è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992 nei seguenti casi:
– figli iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, oppure
– ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
BONUS BABY-SITTING
Il comma 6 prevede la corresponsione di un bonus da utilizzare per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per l’iscrizione a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia per figli conviventi minori di 14 anni, a favore dei seguenti lavoratori:
– iscritti alla Gestione Separata
– autonomi (anche se non iscritti all’INPS)
– dei comparti della Pubblica Sicurezza, della Difesa e del Soccorso Pubblico
– dipendenti del Sistema sanitario
L’acquisto del servizio baby-sitting verrà corrisposto mediante il libretto famiglia nella misura massima di 100 euro a settimana per prestazioni a copertura dei periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, della malattia o della quarantena del figlio.
Qualora il lavoratore richieda il bonus per l’iscrizione ai centri estivi, l’importo del bonus sarà erogato direttamente al richiedente.
ATTENZIONE: –

Tutte le tutele sopra citate sono alternative tra loro: in particolare, laddove un genitore svolga la prestazione in modalità agile o fruisca del congedo parentale ovvero non svolga alcuna attività o sia sospeso dal lavoro, per le medesime giornate l’altro genitore non potrà fruire né dell’astensione né del bonus.
L’accesso al congedo parentale e al bonus baby-sitting sono soggetti a specifica istanza da presentare all’INPS con modalità telematiche.
Ad oggi non sono ancora disponibili i chiarimenti e le istruzioni operative per la concreta presentazione delle domande.

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