COVID 19 – OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
E’ stato pubblicato in G.U. del 21/09/2021 il DL 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.
Dal 15 ottobre e fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto al 31/12/2021) per tutti coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato e per tutti i lavoratori pubblici è previsto l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il GREEN PASS.
Sono pertanto destinatari di tale obbligo tutti i lavoratori o fornitori esterni (dipendenti o autonomi) che accedono ad un luogo di lavoro.
Tale obbligo riguarda anche volontari, tirocinanti e personale domestico (colf/badanti/baby sitter).
Le disposizioni relative al Green Pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica che dovrà essere esibita in caso di controllo (non è ammessa autocertificazione da parte del lavoratore).
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della nuova normativa utilizzando l’App di verifica nazionale ‘VerificaC19’.
Per i lavoratori che svolgono la propria attività anche sulla base di contratti esterni (trasfertisti, autotrasportatori, viaggiatori/piazzisti, …) la verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata dal datore di lavoro e dai titolari del luogo in cui è svolta l’attività esterna.
Entro il 15 ottobre le aziende dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che dovranno essere effettuate quotidianamente, anche a campione, e possibilmente (non obbligatoriamente) al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
La verifica dovrà essere effettuata da un soggetto incaricato con atto formale.
Si precisa che non è possibile chiedere ai lavoratori se essi siano vaccinati o se abbiano effettuato il tampone; il datore di lavoro non potrà inoltre annotare eventuali informazioni o la data di scadenza del Green Pass dei dipendenti che accedono regolarmente al luogo di lavoro.
Si sottolinea inoltre che la verifica del Green Pass non sostituisce le misure di sicurezza fino ad ora attuate: misurazione della temperatura, distanziamento sociale, utilizzo di gel e mascherina.
CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS
I lavoratori privi della certificazione verde COVID 19 saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.
Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
A carico del personale che acceda ai luoghi di lavoro privo di Green Pass o non esibisca la certificazione verde, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari, è applicabile la sanzione amministrativa di competenza del Prefetto da € 600,00 a € 1.500,00.
SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per un sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
La mancata verifica del green pass o la mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro sono punite con una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.
In allegato alla presente troverete una comunicazione preventiva per i lavoratori che potrà essere affissa in bacheca qualora lo riteniate opportuno.
Si fornirà, con successiva comunicazione, l’informativa da consegnare ai lavoratori, la bozza di documento per la definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche nonché la lettera di nomina del soggetto incaricato al controllo del Green Pass.