CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE: RIDIMENSIONATO L’IMPORTO SPETTANTE
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 302831 del 11.09.2020 è stata resa nota la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dall’articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), da applicare al credito teorico oggetto di precedente comunicazione.
Ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020, al punto 5.4 delProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10.07.2020è stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto (60% delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020, entro il limite di credito di 60.000 euro per beneficiario) moltiplicato per la percentuale di fruizione resa nota con distinto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione è pari a 15,6423%, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa, fissato dal Decreto Rilancio in 200 milioni di euro, e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20.07.2020 al 07.09.2020, pari a 1.278.578.142 euro.
Il credito spettante a ciascun beneficiario è pertanto pari:
• all’importo risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 15,6423%, con troncamento all’unità di euro;
• entro il limite di euro 60.000. Facciamo un esempio pratico.
Se le spese sostenute dal contribuente e per le quali viene richiesto il credito d’imposta fossero pari ad euro 10.000,00 il calcolo sarebbe il seguente:
10.000,00 euro * 60% = 6.000,00 euro; 6.000,00 euro *15,6423% = 938,53 euro.
di conseguenza, facendo una semplice proporzione, il bonus – in termini di credito d’imposta – spettante è pari al 9,38%.
L’importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario sono le seguenti: • detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
• utilizzo diretto in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 Lgs. 241/1997, anche in unica soluzione;
• cessione, anche parziale, del credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), con facoltà di successiva cessione del credito. La circolare AdE 20/E/2020 ha precisato la corretta modalità di indicazione nei modelli dichiarativi: il
credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta (modello Redditi 2021 – periodo d’imposta 2020), specificando sia la quota utilizzata in detrazione in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta a terzi.
Il documento di prassi citato precisa, inoltre, che il credito: • potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi;
• non potrà essere richiesto a rimborso. L’utilizzo in compensazione con modello F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.