DAL 1° GENNAIO IL LIMITE ALL’USO DEI CONTANTI SI ABBASSA A 999,99 EURO

DAL 1° GENNAIO IL LIMITE ALL’USO DEI CONTANTI SI ABBASSA A 999,99 EURO

A partire dal prossimo 1° gennaio occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro.
Si completerà così la “regressione” prevista dall’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007 che, dal limite previsto ante 2020 di 2.999,99 euro e il limite  fissato a 1.999,99 euro fino al 31/12/2021, ha disposto, dall’inizio del 2022, il limite di utilizzo del contante a 999,99 euro.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati effettuati in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, alle violazioni della disciplina in questione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.

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