DECRETO LEGGE DI AGOSTO e SUPERBONUS 110% (chiarimenti dell’agenzia dell’entrate)

DECRETO LEGGE DI AGOSTO e SUPERBONUS 110% (chiarimenti dell’agenzia dell’entrate)

Sono molte le novità in materia di lavoro e fiscale anche di impatto immediato introdotte dal “decreto legge di Agosto”. Sintetizziamo qui di seguito i principali interventi normativi.
Indennità
Mille euro vanno in automatico ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private per maggio (se hanno già ottenuto il contributo per i mesi di marzo e aprile), e si apre il termine per le domande di chi ha cessato l’attività tra fine aprile e fine maggio.
Mille euro agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione impiegati nei due settori, se hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e lo scorso 17 marzo, privi di Naspi. Lo stesso importo va agli stagionali di altri settori, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita Iva iscritti alla gestione separata, agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali.

Welfare Aziendale Raddoppiato il limite per il welfare aziendale: per il 2020 l’importo che non concorre alla formazione del reddito è elevato a 516 euro. Triplicati i fondi per il bonus babysitter per gli operatori sanitari (da 67,6 a 236,6 milioni), ridotto il fondo per il bonus per colf e badanti (da 460 a 291 milioni).
Altre misure
1. Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
2. Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
3. Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sostegno alle imprese
Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.
– Gli esercizi di ristorazione potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro. Il bonus filiera ristorazione per l’acquisto di prodotti Made in Italy spetta a tutte le imprese del settore, a condizione che l’importo del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25% rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del 2019.
Per le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non sarà richiesto il requisito della perdita di fatturato.
– Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato un calo del fatturato da marzo a giugno di almeno un quarto rispetto alla media dell’anno precedente per lo stesso periodo. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi (non cumulabile con il contributo per l’acquisto di prodotti di filiere agricole italiane).

– Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese:
o 64 milioni per la “nuova Sabatini”;
o 500 milioni per i contratti di sviluppo;
o 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa;
o 50 milioni per il voucher per l’innovazione;
– Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica.
– Sempre per le Pmi è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
– Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
– Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.
– Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura:
o il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione;
o l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.
– È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.
– Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi.
– Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
– Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

Fisco 1. Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio:
o il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.
o Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
2. Rinviato il versamento della seconda rata di acconto scadente a novembre 2020 per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
o Il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
3. Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
4. Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.
Lavoro
– Si potrà fruire delle nuove 18 settimane di cassa Covid in forma retroattiva dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
– Fino a sei mesi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine.
– «ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali» resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo. Possibili solo i licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività, liquidazione, o conseguenza di accordi collettivi aziendali raggiunti con i sindacati sugli esodi incentivati e quelli per cambio di appalto con garanzia di continuità del rapporto.

– In deroga al decreto Dignità fino a fine anno, ferma restando la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi i contratti a termine per una sola volta.
SUPERBONUS 110% – I PRINCIPALI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA E LE PROCEDURE OPERATIVE
Con la CM 24/2020 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la disciplina del superbonus 110% e quella dell’applicazione generalizzata delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta, ex art. 119 e 121 del DL 34/2020.
Di particolare rilievo, da un punto di vista oggettivo, la fruizione del superbonus 110% sugli interventi che hanno per oggetto edifici condominiali.
Per la “qualificazione” di edifici condominiali, precisa l’Agenzia, è necessario che questi siano tali sia da un punto di vista oggettivo ma anche da un punto di vista soggettivo.
Su tale ultimo aspetto s’intende l’assetto di proprietà condominiale, anche nella forma di “condominio minimo”, intendendosi per tale la coesistenza della proprietà individuale di singoli condomini su singole unità immobiliari e la comproprietà forzosa sulle parti comuni dell’edificio.
Per effetto di tale precisazione, viene chiarito che Conseguentemente, il Superbonus NON si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Altro chiarimento degno di nota riguarda l’applicabilità del superbonus solo sugli interventi effettuati su edifici residenziali (condominiali e unifamiliari) e unità immobiliari residenziali con relative pertinenze (site in edifici condominiali o plurifamiliari).
Precisa l’Agenzia che:
– se l’edificio condominiale è residenziale (superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza superiore al 50%), il superbonus al 110% spetta anche ai proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per interventi sulle parti comuni;
– se invece non è residenziale, il superbonus spetta soltanto ai proprietari o detentori delle unità immobiliari residenziali che sostengano le spese per interventi sulle parti comuni.

SOGLIE MASSIME – APPLICAZIONE
Relativamente alle soglie massime di spese ammesse al superbonus al 110% (ex lett. a) e b) dell’art. 119 c. 1 del DL 34/2020) premesso che il dettato normativo prevede che le soglie massime vanno moltiplicate per il numero di unità immobiliari:
– 40.000 e 20.000 euro per edifici da 2 a 8 unità
– e di 30.000 e 15.000 euro per edifici oltre 8 unità
nel documento di prassi, in riferimento ad un esempio di un immobile composto da 15 unità, si precisa che la soglia massima di spesa ammessa con riguardo all’edificio nel suo complesso:
– non è pari a 30.000 o 15.000 euro moltiplicati per 15 unità
– ma è pari a 40.000 o 20.000 euro moltiplicati per le prime 8 unità più 30.000 o 15.000 euro moltiplicati per le ulteriori 7 unità che eccedono il primo scaglione
PER LE SPESE CRITERIO DI COMPETENZA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Relativamente al momento di sostenimento delle spese, nel documento di prassi di precisa che per i soggetti esercenti attività di impresa si applica il criterio di competenza e ciò vale anche per le “imprese minori”, di cui all’art. 66 del TUIR, che determinano il reddito sulla base di un regime di cassa (tesi non condivisa in dottrina)
Viene inoltre precisato che per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data di bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
CESSIONE DEL CREDITO
Con il Provv. dell’08/08/2020, dopo l’approvazione dei decreti “Asseverazioni” e “Requisiti”, da parte del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con quelli dell’Economia, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, sono state definite le procedure operative per l’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta delle detrazioni edilizie IRPEF e IRPEF/IRES comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 121 del DL 34/2020.
L’opzione potrà essere esercitata a partire dal 15/10/2020 solo per l’avente diritto. Per cessionari e fornitori la prima utilizzazione dei corrispondenti crediti di imposta non potrà avere luogo prima del 1° gennaio 2021. Le comunicazioni di opzione dovranno in ogni caso essere inviate entro il termine ultimo del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione La possibilità di esercitare le predette opzioni è riconosciuta dall’art. 121 del DL 34/2020 per le spese sostenute nel biennio 2020/2021 che danno diritto alle seguenti detrazioni:
– recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR;
– efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione super-bonus al 110% ex art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;
– adozione di misure antisismiche, di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
– recupero o restauro delle facciate, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019;
– installazione di impianti fotovoltaici, di cui alle lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
– installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 comma 8 del DL 34/2020.
L’esercizio dell’opzione avviene con presentazione, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, del modello di comunicazione approvato con il provvedimento in commento, da effettuarsi a cura del beneficiario o, per gli interventi relativi a parti comuni di condomini, dall’amministratore del condominio o, nel caso di condomini c.d. “minimi” senza amministratore, dal singolo condomino a tal fine incaricato.
Ai fini della presentazione è sempre possibile avvalersi di un intermediario fiscale di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Se l’opzione riguarda detrazioni in versione superbonus al 110%:
– è necessario che siano trascorsi almeno 5 giorni dal rilascio, da parte dell’ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione delle asseverazioni richieste in tali casi;
– alla presentazione della comunicazione provvede direttamente il soggetto che appone il visto di conformità che, ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020, costituisce condizione per l’esercizio delle opzioni in questione.
Ai sensi del punto 5.1 del provvedimento n. 283847/2020, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito di imposta, acquisito per effetto dell’esercizio dell’opzione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di corretta ricezione della comunicazione di opzione, ma “comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese”.
In ogni caso, prima di poterlo utilizzare, i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Relativamente alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, se il beneficiario delle detrazioni sceglie di fruirne direttamente, avrà comunque possibilità di optare successivamente per la cessione delle quote residue non ancora fruite, presentando la relativa comunicazione di opzione entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non ancora utilizzata in detrazione.

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