DECRETO RISTORI BIS: LE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

DECRETO RISTORI BIS: LE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).
Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO RISTORI

L’art. 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori.
In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:
– ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
– gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone: – attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ CON SEDE NEI CENTRI COMMERCIALI Con il comma 4 dell’art. 1, il contributo previsto dal D.L n. 137/2020 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell’art. 1 del citato D.L. n. 137/2020. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO L’art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.
L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni). Tra le attività ricomprese nell’Allegato 2, rientrano ad esempio i seguenti codici Ateco:
– 47.19.10 – Grandi magazzini;
– 47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
– 47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati; – 47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
– 47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
– 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; – 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;
– 96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure;

– 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing;
– 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari); – 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona.
– l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
– per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate medianteaccreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
– l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA AFFITTO L’art. 4 estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, del decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

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