DPCM misure di contenimento diffusione Covid-19 – Varie (Bonus pubblicità – Cessione e Sconto in fattura delle detrazioni sulla casa)

DPCM misure di contenimento diffusione Covid-19 – Varie (Bonus pubblicità – Cessione e Sconto in fattura delle detrazioni sulla casa)

DPCM 2.3.2021 «MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»

Un nuovo DPCM, firmato ieri dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, regolerà le misure anti-COVID dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Secondo quanto diffuso dal Governo con un comunicato stampa, fino al 27 marzo sarà confermato il divieto già in vigore di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, salvo gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
Le zone bianche vedranno allentarsi le misure restrittive, ad eccezione di quelle generali come l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze interpersonali e dei protocolli di settore Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dalla stessa data si prevede la possibilità, sempre nelle zone gialle, di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
In tutte le zone, invece, è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.
Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dispositivi
In particolare nella zona gialla:
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
SPOSTAMENTI
Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i
contenuti dei protocolli sottoscritti e in vigore di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

BONUS PUBBLICITA’
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021 e 2022 il credito di imposta per investimenti pubblicitari calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari come previsto per il 2020 dal D.L. 34/2020 (e non sul 75% dei soli investimenti incrementali come previsto a regime). Per il 2021 e il 2022, così come successo in via straordinaria per il 2020, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Per il 2021 e 2022 risultano esclusi dal bonus gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Si ricorda che l’art. 98, c. 1, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), aveva abrogato il requisito dell’investimento incrementale fissando un’aliquota unica al 30%, mentre l’articolo 186, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), aveva incrementato l’aliquota del 30% al 50%, con contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo (60 milioni di euro).
Tali regole saranno applicabili, secondo quanto previsto dal DDL di Bilancio 2021, anche per gli anni 2021 e 2022.
La conferma del regime straordinario 2020 ha come diretta conseguenza che anche nel prossimo biennio, la base di calcolo dell’agevolazione sarà costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato e non dal valore incrementale il beneficio spetterà in relazione agli investimenti programmati ed effettuati (nel 2021 ovvero nel 2022).
Il superamento del meccanismo incrementale fa venir meno anche il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale “a regime”
Ciò comporta che:
– nel 2021 potranno accedere al credito d’imposta le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che nel 2020 non hanno effettuato
investimenti pubblicitari;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che inizieranno la loro attività nel corso
dell’anno 2021;

nel 2022 potranno accedere al credito d’imposta le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che nel 2021 non effettueranno
investimenti pubblicitari;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che inizieranno la loro attività nel corso
dell’anno 2022.
Per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.
Per distinguere la tipologia di istanza (comunicazione “a preventivo” o dichiarazione sostitutiva “a consuntivo”) occorre barrare la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata. In sostanza, per gli investimenti pubblicitari effettuati negli anni 2021 e 2022:
– sui giornali quotidiani e periodici (anche online) il credito d’imposta:
– è pari al 50% del valore degli stessi (non si applica nel criterio incrementale né il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’anno precedente)
– entro il limite di €. 50 mil per ciascuno degli anni di stanziamento pubblico
– sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali): si torna alla disciplina a “regime”: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto:
– nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020
– purché l’incremento sia pari almeno all’1%
CESSIONE DETRAZIONE O SCONTO IN FATTURA PER I «BONUS DI CASA»
Il decreto legge 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha introdotto per i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi alla detrazione al 110% (Superbonus) nonché per altre agevolazioni preesistenti, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
– per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, (il cosiddetto «sconto in fattura»);
– per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (la «cessione del credito»).
Quali sono gli Interventi con possibilità di cessione o sconto?
La possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, è concessa non solo per gli interventi ammessi al Superbonus ma anche per molte delle agevolazioni “preesistenti”. In particolare per:
– il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 bis, comma 1, lettere a) e b) Tuir), non ammesso al 110%; – interventi per l’efficienza energetica (ecobonus, articolo 14 del Dl 63/2013), ammesso al 110% (articolo 119, commi 1 e 2 del Dl 34/ 2020);
– adozione di misure antisismiche (sismabonus, articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del Dl 63/2013), ammesso al 110% (articolo 119, comma 4 del Dl 34/ 2020);
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 160/2019), non ammesso al 110%;
– installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16 bis, comma 1, lettera h) Tuir), ammesso al 110% (articolo 119, commi 5 e 6 del Dl 34/ 2020);
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16 ter, Dl 63/2013), ammesso al 110% (articolo 119, comma 8 del Dl 34/2020).
In relazione agli interventi ammessi al Superbonus 110, la possibilità di optare per la cessione o lo sconto è concessa per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022, a seguito di una modifica introdotta dalla legge di bilancio 2021 (articolo 121, comma 7 bis, Dl 34/2020) che ha opportunamente previsto un allungamento del periodo di opzione, per tener coerentemente conto di alcuni maggiori termini concessi per fruire delle detrazioni.
Per gli interventi diversi da quelli ammessi al Superbonus, la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura è concessa per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal). Per gli interventi ammessi al Superbonus 110, invece, i Sal cedibili o scontabili non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Lo sconto in fattura
La possibilità di optare per lo sconto in fattura in presenza di una detrazione pari al 110% rappresenta una novità che è bene spiegare in dettaglio e con un esempio.
Nei casi in cui il soggetto destinatario della detrazione, d’accordo con il fornitore dell’intervento agevolato decida di optare per lo sconto in fattura, rinuncia in parte o in tutto al diritto alla detrazione mentre il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30mila euro, alla quale corrisponde una detrazione da Superbonus 110 pari a 33mila euro (110%), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro.
Dall’esempio si evince che in capo al fornitore emerge una differenza da gestire contabilmente (nell’esempio pari a 3.000 euro), sulla cui rilevanza e qualificazione fiscale è atteso un chiarimento dell’agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto parziale, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30mila euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10mila euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11mila euro.
Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22mila euro (il 110% dei 20mila euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, secondo le regole illustrate di seguito.
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto, non riduce l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato, nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Nel caso particolare in cui il beneficiario della detrazione sia uno Iacp riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti (split payment) che intende avvalersi dello sconto in fattura, è esclusa l’applicabilità del meccanismo dello split payment (circolare n. 30/2020, domanda 5.3.4). In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, può essere emessa una sola fattura al condominio senza che sia necessario addebitare ad ogni beneficiario la quota ad esso imputabile, in linea con quanto avviene nel caso di fruizione della detrazione. Senza cessione o sconto, infatti, ogni condomino gode della detrazione delle spese fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici o secondo i criteri indicati dall’assemblea (circolare 30/2020, domanda 5.1.5).
La cessione del credito
Il credito è pari alla detrazione spettante ed è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
È dunque importante valutare attentamente la possibilità di utilizzare in compensazione la quota di credito dell’anno in modo tale da fare in tempo a cedere il credito complessivo nel caso in cui non vi siano debiti da compensare, evitando così che il credito al 31 dicembre dell’anno di riferimento “scada”. L’opzione per la cessione del credito, infatti, può essere esercitata anche per tutte le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute ed è irrevocabile.
Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettanti, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi ma anche di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, istituti di credito e intermediari finanziari), senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione (circolare 30/2020, domanda 5.1.3).
Ai fini dell’utilizzo dei crediti:

– i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate;
– il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della «piattaforma cessione crediti» disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate. Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di opzione, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente. I successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto per gli interventi ammessi al Superbonus 110%, il contribuente deve richiedere il visto di conformità con il quale si deve attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni quali gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro. Il visto si aggiunge all’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e all’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi: dichiarazioni previste ai fini della fruizione della detrazione da Superbonus e necessarie anche in assenza dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
In ogni caso, i soggetti che appongono il visto sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L’agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare 30/2020 l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità.
La comunicazione.
L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, sia per gli interventi ammessi al Superbonus sia per quelli relativi ad agevolazioni preesistenti eseguiti sulle unità immobiliari, è comunicato all’agenzia delle Entrate utilizzando il modello «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica».
La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 16
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione,
ovvero, nei casi di cessione di rate residue, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. È bene prestare attenzione al fatto che il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

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