DPCM misure di contenimento diffusione Covid-19 – Veneto in zona rossa: quali attività possono lavorare – le FAQ del Governo
Da oggi 15/03/2021 il Veneto, come quasi tutta l’Italia, è in zona rossa.
Il sito del governo ha pubblicato le FAQ (le risposte a una serie di domande frequenti) relative alle nuove misure restrittive, che saranno in vigore fino al 6 aprile, quindi anche durante i giorni delle festività pasquali. Durante le feste di Pasqua, cioè sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, tutte le regioni saranno considerate in zona rossa, con la sola eccezione della Sardegna.
Questo il link per tutte le FAQ governative https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle- misure-adottate-dal-governo/15638
FAQ DEL GOVERNO PER LA ZONA ROSSA RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ LAVORATIVE
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: – dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?
No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.
Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?
Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Le predette attività commerciali al dettaglio di cui all’allegato 23 si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia?
Sì, è ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l’acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.
Il responsabile di ogni attività commerciale, può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di prodotti sopra indicati ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli suddetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
Cosa si intende per abbigliamento per bambino?
Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.
I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio, esattamente come già avviene per supermercati e ipermercati?
Sì, è possibile, limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini (vedi relativa FAQ). Pertanto il responsabile dell’attività commerciale è tenuto a organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al Dpcm). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
Le attività commerciali o di servizi alla persona indicate negli allegati 23 e 24 del Dpcm possono stare aperte nei festivi e prefestivi se non si trovano all’interno dei centri commerciali?
La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali. (Attenzione: le FAQ in questo caso non sono aggiornate: l’allegato 23 comprende anche le attività di parrucchiere, barbiere ed estetista, che invece, in quest’ultimo DPCM non possono lavorare nelle zone rosse).
Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?
Sì, gli esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.
Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico?
Sì, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.
Le attività di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 23 del Dpcm possono accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio, con partenza della merce e scontrino allegato dal punto vendita, anche se chiuso al pubblico?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio, esattamente come già avviene per supermercati e ipermercati?
Sì, è possibile, limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini (vedi relativa FAQ). Pertanto il responsabile dell’attività commerciale è tenuto a organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al Dpcm). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
Le attività commerciali o di servizi alla persona indicate negli allegati 23 e 24 del Dpcm possono stare aperte nei festivi e prefestivi se non si trovano all’interno dei centri commerciali?
La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali. (Attenzione: le FAQ in questo caso non sono aggiornate: l’allegato 23 comprende anche le attività di parrucchiere, barbiere ed estetista, che invece, in quest’ultimo DPCM non possono lavorare nelle zone rosse).
Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?
Sì, gli esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.
Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico?
Sì, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.
Le attività di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 23 del Dpcm possono accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio, con partenza della merce e scontrino allegato dal punto vendita, anche se chiuso al pubblico?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.