FOCUS LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E MISURE PREVISTE PER IL VENETO IN ZONA GIALLA

FOCUS LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E MISURE PREVISTE PER IL VENETO IN ZONA GIALLA

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
La lotteria degli scontrini parte da oggi, 1° febbraio, come annunciato dall’Agenzia delle entrate con il suo comunicato stampa di sabato, 30 gennaio. È stato infatti emanato il 29 gennaio il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate che fissa le regole per il funzionamento della lotteria.
La prima estrazione mensile è fissata per giovedì 11 marzo ed è prevista la distribuzione di premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti, a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.
Si ricorda che possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
La lotteria risulta riservata soltanto ai pagamenti tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata).
Sono esclusi dalla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Per partecipare è necessario mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto: trattasi, come noto, di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.
Questo il link https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria
Le vincite sono comunicate tramite pec, all’indirizzo indicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, invece, rileva l’indirizzo richiamato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-pec).
Attenzione! Ad oggi l’area riservata non è ancora attiva, ma si può generare il proprio codice lotteria.
In assenza di una pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.
È previsto il pagamento del premio tramite bonifico bancario o postale. Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di conto corrente o documento analogo o equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici.
Una volta verificato, in capo all’esercente o all’acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).
Si ricorda, da ultimo, che dal 1° marzo 2021 potranno essere trasmesse dai consumatori le segnalazioni di cui all’articolo 1, comma 540, L. 232/2016, nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
VENETO IN ZONA GIALLA
Sempre da oggi, 1° febbraio, la regione Veneto torna in zona gialla. Qui di seguito una sintesi delle nuove regole.
• Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 si può circolare dalle 5 alle 22 nella stessa Regione, è consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ vietato spostarsi in altre Regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.
• Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).
Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
• I musei sono aperti.
• Le scuole superiori sono in presenza al 50%, salvo diversa decisione delle singole regioni; didattica
in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Università aperte o chiuse su
autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.
• Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
• Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e
tabaccherie.
• Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a
domicilio non ci sono restrizioni.
• Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.
• Le seconde case, anche fuori Regione, rientrano sempre, in tutte le tre zone gialla, rossa e arancione,
nella categoria delle proprie abitazioni in cui è sempre consentito il rientro. Le disposizioni in vigore consentono dunque di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle seconde case.
Si riportano qui di seguito le misure previste per tutto il territorio nazionale con particolare riferimeno al commercio al dettaglio, bar ristoranti e servizi alle persone:
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le attività di commercio al dettaglio continuano a svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Sono raccomandate le misure dell’Allegato 11, ovvero:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, PASTICCERIE
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e per chi commercia bevande come attività prevalente l’asporto e’ consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Le attività suddette restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; Ciò, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Continuano a essere consentite le attivita’ delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, barbieri, lavanderie, pompe funebri, etc.)
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Grazie, il documento è stato caricato correttamente.