GENERAL CONTRACTOR E STP

GENERAL CONTRACTOR E STP

Con riguardo all’attività professionale svolta con forma giuridica di società di capitali e l’attività di general contractor per gli interventi agevolabili come il superbonus, premetto che si tratta di materia che richiede alcuni chiarimenti ufficiali, anche in considerazione dell’alta posta in gioco e dei vantaggi fiscali e dei conseguenti rischi di future contestazioni.
Ciò premesso, come ti anticipavo, le attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possono essere svolte nella forma di società solo attraverso lo strumento della STP sia monodisciplinare che multidisciplinare che, quindi, vengono iscritte all’ordine di appartenenza oltre che alla sezione speciale della Camera di Commercio.
Il socio professionista può essere iscritto ad una sola STP anche se può svolgere contemporaneamente anche l’attività come professionista autonomo con partita iva.
La società risponde, come i professionisti stessi e per tramite degli stessi, a tutti gli obblighi deontologici dell’ordine di appartenenza.
La società tra professionisti consente di inserire nell’assetto societario, oltre che soci professionisti, ossia professionisti iscritti in ordini o collegi, anche soci non professionisti, ossia soci di capitale, investitori, oppure soci tecnici, i quali svolgono sì un’attività lavorativa ma possono fornire esclusivamente mansioni ancillari rispetto all’attività della società: ad esempio, possono occuparsi della gestione delle risorse umane oppure dei sistemi informatici.
Ciò che deve essere sempre rispettata è la proporzione tra soci professionisti e soci non professionisti nell’ordine del rapporto di due terzi dei primi, sia in termini di teste sia nella partecipazione al capitale.
In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo scioglimento della società. Pertanto, supponendo quote di partecipazione identiche, è ammessa la STP composta:

– da un socio non professionista e almeno due soci professionisti;
– due soci non professionisti e almeno quattro soci professionisti;
– quattro soci non professionisti e almeno otto soci professionisti;
– eccetera.
Fino a qualche anno fa non era chiaro se la STP potesse assumere la forma di società unipersonale con unico socio professionista iscritto in ordini o collegi.
Il CNDCEC con la nota PO 14/2019 ha risolto la questione in senso positivo, rispondendo ad un quesito del 26 gennaio 2019 con il quale è stato chiesto, appunto, se, in presenza di socio unico, la STP possa continuare a esercitare la propria attività.
A parere del Consiglio, in tale ipotesi la STP può continuare ad operare, evitando, quindi, sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo e dal Registro imprese. Ciò sempreché l’unico socio sia un professionista iscritto all’Albo e la società operi come Srl o Spa.
Per quanto riguarda la questione del GENERAL CONTRACTOR, la società può utilizzare servizi di terzi anche professionali e poi rifatturarli al cliente. Tuttavia, è necessario mantenere una certa prudenza con riferimento alla facoltà di cessione del credito e all’obbligo del visto di conformità.
In assenza di chiarimenti specifici da parte dell’agenzia delle Entrate, le imprese che propongono ai possibili beneficiari del superbonus un pacchetto completo, comprensivo di lavori agevolabili e prestazioni professionali, stanno cercando di trovare soluzioni percorribili per evitare contestazioni.
Il tema è quello già segnalato sul Sole 24 Ore del 28 ottobre scorso del coordinamento tra le nuove disposizioni agevolative e la presenza del general contractor (Gc), figura in grado di offrire un “prodotto finito” comprensivo di lavori in appalto/subappalto, attestazioni tecniche e di congruità e visto di conformità per la “monetizzazione” del credito, che non di rado avviene tramite lo sconto in fattura riconosciuto dallo stesso GC o attraverso la cessione del credito a soggetto convenzionato.
Il general contractor di regola si presenta come un problem solver a tutto campo che si accolla pratiche e gestione del cantiere.
In questi ultimi mesi sono stati messi in luce i vari aspetti delicati, riguardanti essenzialmente la detraibilità del compenso riconosciuto al GC e quella delle prestazioni professionali “ribaltate” da quest’ultimo al contribuente (e non fatturate direttamente al beneficiario del bonus), con annesso tema della copertura assicurativa in caso di infedele attestazione o asseverazione.
Le procedure utilizzate oggi
Una procedura che alcune aziende stanno progettando prevede che:
• i professionisti fatturino al contribuente (privato o condominio) consegnando copia delle fatture al Gc;
• le fatture siano pagate dal Gc e “veicolate” al contribuente come anticipazioni effettuate in nome e per conto di quest’ultimo in base all’articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr 633/1972 all’interno delle fatture ordinariamente emesse per i lavori realizzati.
L’intento è quello di consentire al Gc di effettuare lo “sconto in fattura” sull’intero importo (comprensivo delle spese professionali), pur in presenza di documenti formalmente intestati al contribuente e senza dover richiedere al professionista di operare, a sua volta, lo “sconto” o la cessione del credito, situazione che moltiplicherebbe i modelli di opzione da inviare all’agenzia delle Entrate.

In particolare per le spese professionali ci si chiede se, come pare, la procedura non incontri ostacoli interpretativi, partendo dal presupposto che sia possibile per il Gc riconoscere lo “sconto in fattura” anche su spese anticipate in nome e per conto e che il Gc possa (eventualmente anche senza bonifico “parlante”, ma il punto andrebbe chiarito) anticipare l’onere delle spese professionali che poi il contribuente cumulerà nei massimali di legge ai fini del beneficio.
L’intervento del GC, tuttavia, proprio per il superbonus non è stato ancora ben inquadrato dalla prassi. Ogni intervento, infatti, è dotato dei propri limiti di spesa o di detrazione, a cui si aggiungono anche i limiti specifici introdotti dal Dm Requisiti, che per le attestazioni e asseverazioni tecniche vanno individuati basandosi sul Dm Giustizia 17 giugno 2016 (contenente le tabelle per i corrispettivi negli appalti pubblici).
L’intervento del general contractor e dei margini applicati da quest’ultimo, “a valle” del costo applicato da imprese esecutrici e professionisti, rappresenta una spesa relativa all’intervento (e come tale potenzialmente detraibile) ma che difficilmente può essere compresa nelle attestazioni di congruità, rendendo peraltro tali asseverazioni non complete. In questo caso, inoltre, il destinatario delle fatture dei professionisti non è il contribuente, ma il general contractor, il quale le ribalta, spesso indistintamente sulla base degli accordi iniziali, sul contribuente stesso.
In attesa di chiarimenti ufficiali, appare opportuna la prudenza, che può consistere in due opzioni:
– creare il collegamento diretto tra prestazioni professionali e contribuente, facendo sì che sia quest’ultimo a costituire il destinatario delle fatture di tali prestazioni (il general contractor fa fatturare la prestazione direttamente al contribuente);
– tramite documentazione aggiuntiva, rendere trasparente la scomposizione del corrispettivo fatturato dal general contractor tra le diverse componenti, in modo da permettere la verifica (in primis al soggetto chiamato a rilasciare l’attestazione di congruità) del rispetto dei massimali di spesa e dei limiti unitari per singolo intervento, nonché del “tetto” alle prestazioni professionali di cui al citato Dm Giustizia 17 giugno 2016.
Ovviamente, la questione può essere superata attraverso la costituzione della STP, he però deve svolgere esclusivamente attività di carattere professionale e non imprenditoriale.
Infatti, preciso che le STP non possono svolgere altre attività imprenditoriali che non siano meramente strumentali all’attività professionale. Pertanto, ad esempio, mentre è possibile svolgere la funzione di general contractor in merito alle pratiche professionali, non è, invece, ammesso svolgere questa funzione anche in ambito edile subappaltando le attività di ristrutturazione (che però comporterebbe l’accollo di tutte i costi che poi debbono essere ribaltati al cliente finale).
In chiusura della disamina ti riporto una risposta ad un quesito nella rubrica l’esperto risponde del Sole24ore del 1 febbraio.
Fatture professionisti e general contractor
1 febbraio 2021
D: Si chiede di sapere se, in caso di appalto affidato ad un general contractor al quale poi il committente richiederà l’applicazione dello sconto in fattura, le fatture dei professionisti che si occuperanno

del rilascio delle asseverazioni e del visto di conformità possano essere intestate al general contractor (che poi pagherà i professionisti) o invece debbano necessariamente essere intestate al committente.
R: L’articolo 119 del Dl. n. 34/2020 prevede che gli interventi di Ecobonus e Sismabonus ammessi al 110%, ai fini della detrazione debbano essere oggetto di asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazione di congruità delle spese sostenute. In caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è inoltre necessaria l’apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Le spese sostenute per asseverazioni, attestazioni e visto di conformità sono detraibili così come quelle sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (circolare n. 24/2020). La modalità più coerente con il dettato normativo pare essere quella del mandato conferito dal soggetto committente dei lavori al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista al committente. Una modalità differente rilevata nella prassi è quella del “mandato senza rappresentanza” avente ad oggetto le prestazioni di asseverazione, attestazione e visto di conformità, conferito dal committente ad un “general contractor”. In tal caso, i servizi verrebbero fatturati dai professionisti al “general contractor” che poi li riaddebiterà, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committente. In assenza di chiarimenti dell’Agenzia sul punto, questa seconda modalità pare percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente (in primis a livello contrattuale) mediante la scomposizione del corrispettivo fatturato dal “general contractor” tra le diverse componenti di costo. Premesso che esulano da queste conclusioni i profili, pur rilevanti, della responsabilità dei professionisti verso i destinatari dell’agevolazione nonché eventuali temi di “indipendenza” rispetto al “general contractor”, è di interesse generale un rapido chiarimento dell’Agenzia delle entrate. Barbara Zanardi
Fabio Zambelli

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