LEGGE DI BILANCIO 2021: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

LEGGE DI BILANCIO 2021: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.
CASSA INTEGRAZIONE COVID
Il comma 300 dell’art. 1 della Legge di Stabilità ha prorogato di 12 settimane la cassa integrazione con causale Covid-19.
Le 12 settimane devono essere collocate:
– nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (settore industria)
– nel periodo tra 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di FIS e Cassa Integrazione in deroga (altri settori)
Queste ulteriori 12 settimane sono riconosciute per il personale in forza al 1° gennaio 2021.
Rispetto alla precedente disciplina, non è previsto alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro rapportato all’eventuale calo di fatturato.
Ai sensi del comma 306 viene rinnovata la previsione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per un ulteriore periodo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il comma 309 dell’art. 1 ha esteso il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021. Fino a questa data:
– vige il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo
– sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020
– è fatto divieto a tutti i datori di lavoro di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio riduzione di personale)
Il divieto di licenziamento resta inapplicabile in caso di:
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività, con messa in liquidazione della
società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (nel caso in cui non si configuri la cessione
di beni o attività che possa configurare trasferimento d’azienda);
– accordi collettivi aziendali di incentivo all’esodo, stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto
accordo;
– licenziamenti intimati in caso di fallimento.
ASSUNZIONI AGEVOLATE PER I GIOVANI
Nel biennio 2021-2022 viene riconosciuta una decontribuzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite di € 6.000,00/anno, per un periodo massimo di 36 mesi, per l’assunzione e la trasformazione a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Tale agevolazione spetta per i lavoratori che non abbiamo mai stipulato precedenti contratti a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro.
Sono esclusi dall’incentivo i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico e i contratti dirigenziali.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.
Ai fini dell’applicazione di tale agevolazione si è in attesa dell’emissione di apposita circolare INPS.
ASSUNZIONI AGEVOLATE DONNE
La Legge di bilancio, al comma 16 dell’art. 1, ha previsto l’esonero contributivo del 100% per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022 che comportino un incremento occupazionale.
L’esonero potrà essere applicato per le seguenti assunzioni:
– donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età disoccupate da oltre 24 mesi;
– donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che svolgono
una mansione o operano in un settore caratterizzati da una disparità di genere superiore al 25%. L’applicazione di tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’
La Legge di bilancio ha elevato a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità. Il congedo può essere goduto anche in via non continuativa.
Il padre lavoratore ha inoltre diritto ad un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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