mergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) conv. L. 23.7.2021 n. 106 – Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione.

mergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) conv. L. 23.7.2021 n. 106 – Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione.

Il DL 25.5.2021 n. 73 è stato convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.2021. Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Sono confermate le disposizioni relative ai contributi a fondo perduto cd. “automatico” (co. 1-3) ed “alternativo” (co. 5-13) per peggioramento economico (co. 16-27), cd. contributo “perequativo” riservato ai soggetti passivi Iva con ricavi/compensi 2019 fino a €. 10 milioni.
È confermato anche l’obbligo di autodichiarazione con la quale attestare l’esistenza delle condizioni previste dalla Sez. 3.1 o 3.12 del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato e l’obbligo di indicare in modo analitico tutti i contributi in qualunque forma ricevuti. Si rinvia alla precedente circolare inviata in merito al contributo a fondo perduto del “sostegni-bis”.
Lo studio, comunque, ha già proceduto ad effettuare una pre-analisi dei clienti che possono beneficiare del contributo e dell’eventuale importo incrementale ottenibile. I clienti interessati saranno contattati direttamente dal personale di Studio prima della chiusura estiva.
Vengono ulteriormente posticipate le rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al c.d. “saldo e stralcio degli omessi pagamenti”, scadute nel corso del 2020 e del 2021.
Per effetto dell’ulteriore proroga si dovrà pagare entro:
• il 31.7.2021 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 2.8.2021), le rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
• il 31.8.2021, la rata in scadenza il 31.5.2020;
• il 30.9.2021, le rate in scadenza il 31.7.2020;
• il 31.10.2021, la rata in scadenza il 30.11.2020;
• il 30.11.2021, le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021. Viene applicata una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.
Prima della modifica in esame, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro:
• il 2.8.2021, per le rate scadute nel 2020;
• il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
È stata prevista una proroga per attuare gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Attraverso questo regime, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono affrancare le eventuali plusvalenze su tali beni che risulterebbero imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti all’1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021.
Per avvalersi della rivalutazione è sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell’1.1.2021.
Entro il 15.11.2021, sarà quindi possibile procedere con:
• la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
• il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore periziato, ovvero della prima di tre rate annuali.
È stata prevista l’esenzione dal versamento dell’IMU per l’anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.
In particolare, l’agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:
• entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021;
• successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.
In questi casi l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU riguarda i già menzionati immobili abitativi locati.
Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021 entro la scadenza del 16.6.2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell’imposta versata, con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER IL 2021 SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Viene previsto che, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021, possano accedere al “reintrodotto” credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, nella nuova misura “ridotta” pari al 40% (locazione) e 20% (affitto d’azienda), ANCHE le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso il 26.5.2021, a condizione che soddisfino la condizione del calo del fatturato (consistente nell’aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020).
I soli soggetti che non devono verificare la condizione del calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.
Credito locazioni 2021
Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del DL “Sostegni-bis” è intervenuto sul credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:
• prorogandolo fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti; • riaprendo la possibilità di accedere al credito, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni (nuove modalità di calcolo e nuova misura del calo del fatturato), a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021).
RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI
Modificando l’art. 6-novies del DL 41/2021, viene disposto che il locatario e il conduttore delle locazioni commerciali sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni:
• il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa;
• si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8.3.2020.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CON RICAVI DA 10 A 15 MILIONI
Viene prevista la reintroduzione di un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro che abbiano i requisiti previsti per il contributo del DL “Sostegni” e per quello “alternativo” del DL “Sostegni-bis”, definendone anche la modalità di determinazione.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE WEDDING E INTRATTENIMENTO Viene introdotto un contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant- Catering (HORECA).
Tale contributo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
CREDITI D’IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI
Per i crediti d’imposta pari al 100% delle commissioni bancarie e per l’acquisto di POS (inizialmente previsti nel DL 99/2021 e confluiti nel DL 73/2021 convertito), viene disposto che le caratteristiche tecniche degli strumenti dovranno essere stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI
Il credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la somministrazione di tamponi, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, viene riconosciuto a tutti i i soggetti passivi IVA, ma anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO DEI DIPENDENTI
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello dei dipendenti.
Sono agevolabili le spese:
• sostenute fino all’importo massimo di 30.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
• relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021.
Le disposizioni attuative saranno definite con un successivo DM.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMPETENZE MANAGERIALI
Viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici e privati, come previsto inizialmente dalla L. 178/2020) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PARIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta:
• in favore dei titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio;
• per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, per un massimo di 6 mesi.
CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
Alle persone fisiche che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela di cui al DLgs. 42/2004, non utilizzati nell’esercizio di impresa, è previsto un credito d’imposta:
• per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili;
• nella misura del 50% degli oneri rimasti a carico, fino a un importo massimo complessivo di 100.000,00 euro.
Il credito d’imposta in esame:
• è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a decorrere dal riconoscimento dello stesso;
• non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione IRPEF prevista dall’art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR.
I beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
PROROGA DEGLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI
Viene stabilita la proroga fino al 31.12.2021:
• del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 654 della L. 178/2020 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell’1.1.2011;
• del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 657 della L. 178/2020 per l’acquisto di veicoli commerciali (categoria N1) e veicoli speciali (categoria M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell’alimentazione dello stesso e dell’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE È confermata l’applicazione fino al 31/12/2021 delle disposizioni relative all’operatività del c.d. Fondo Gasparrini previste dal co. 1, art. 54, del DL Cura Italia.
FONDO DI GARANZIA PER LA 1° CASA: In relazione alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui viene incrementata la dotazione) è confermato quanto segue: l’accesso in via prioritaria ai giovani che non hanno compiuto 36 anni di età per le domande presentate dal 24/06/2021 fino al 30/06/2022, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale sui finanziamenti concessi.
AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA 1° CASA: Si confermano, con alcune modifiche formali, le disposizioni relative alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età.
BONUS PUBBLICITÀ
È confermato che, limitatamente agli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità di cui all’art. 57-bis, D.L. 50/2017. – Il credito è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non quale “investimento incrementale”) per gli investimenti su giornali/quotidiani/periodici, anche online e per gli investimenti sulle emittenti televisive/radiofoniche, analogiche o digitali, locali/nazionali non partecipate dallo Stato. Gli importi stanziati saranno dimezzati a partire al 2023.
Comunicazione “a consuntivo” delle spese per l’anno 2021:
– è presentata nel periodo compreso tra il 1/09/2021 ed il 30/09/2021 dello stesso anno
– restano valide le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31/03/2021.

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