NUOVE SPECIFICHE DEL TRACCIATO XML

NUOVE SPECIFICHE DEL TRACCIATO XML

Con Provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche del tracciato XML della fattura elettronica. La nuova versione sarà operativa già dal prossimo 1° ottobre 2020, mentre sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2021. Ci sarà quindi un periodo transitorio che vedrà convivere le due tipologie di tracciato, considerando valide entrambe le soluzioni.
Le modifiche più importanti apportate al tracciato XML sono le seguenti.
Sono state introdotte nuove tipologie di documento, che dovranno essere selezionate per il caso specifico, se necessario:
• TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (subappalto e appalto in edilizia e imprese di pulizia)
• TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
• TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
• TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (extraue)
• TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93 – mancata o irregolare emissione di fattura da parte del fornitore)
• TD21 Autofattura per splafonamento a seguito di lettere di intento
• TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

• TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
• TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) (diretta)
• TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) (triangolazione)
• TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
• TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
L’aggiunta di nuovi codici dovrebbe, secondo l’agenzia, facilitare la contabilizzazione delle fatture, soprattutto per l’esterometro. Si nota infatti l’introduzione dei codici TD17, TD18 e TD19 che serviranno per le integrazioni e autofatture relative a operazioni con l’estero, intracomunitari o beni ceduti nel territorio dello stato da parte di soggetti non residenti (art. 17 comma 2 DPR 633/72) con facoltà di evitare l’invio dell’esterometro.
Il nuovo codice TD20 sarà specifico per le autofatture relative ad acquisti intracomunitari, per i quali non si sia ricevuta la fattura nei termini o con importi differenti.
Molto importante è anche il codice TD27, specifico per l’autofatturazione quando cedente e prestatore sono gli stessi soggetti, che verrà riconosciuta in automatico dal SDI e che non sarà quindi inserita anche nelle fatture di costo.
La ritenuta fiscale è stata ampliata per inserire anche le ritenute previdenziali, con i codici seguenti:
• RT03 Contributo INPS
• RT04 Contributo ENASARCO
• RT05 Contributo ENPAM
• RT06 Altro contributo previdenziale
Vale la pena sottolineare che questa modifica era attesa soprattutto per la questione Enasarco, che finalmente trova una collocazione adeguata, facilmente individuabile e calcolabile.
I codici di esenzione IVA N2, N3 e N6 saranno sostituiti da sottocodici maggiormente dettagliati e monitorabili dall’AdE:
• N2.1 – non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 N2.2 -non soggette – altri casi

• N3.1 -non imponibili – esportazioni
• N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie
• N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino
• N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
• N3.5 – non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
• N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
• N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
• N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
• N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile
• N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati
• N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
• N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
• N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
• N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
• N6.9 – inversione contabile – altri casi
L’utilizzo dei nuovi codici sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021, quando non saranno più accettati i codice N2,N3 e N6

Download PDF Circolare

Grazie, il documento è stato caricato correttamente.