PARZIALE ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL 2021

PARZIALE ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL 2021

La legge di bilancio 2021 ha previsto un parziale esonero contributivo, pari a un massimo 3.000 euro, a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’Inps o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti, istituitendo un fondo specifico. La platea dei contribuenti degli ammessi all’esonero all’interno delle gestioni Inps, è indicata nel decreto ministeriale firmato, ma, ad oggi, non ancora pubblicato e consiste nei lavoratori:
artigiani,
commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri
titolari di reddito di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata Inps,
soci lavoratori.
Per gli iscritti alle gestioni Inps che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in:
– un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019
– un reddito complessivo di lavoro nel 2019 non superiore a 50.000 euro.
Il decreto ministeriale, sotto questo aspetto, delimita il concetto più esteso di “reddito complessivo”
(contenuto nella legge di bilancio) che avrebbe incluso anche i redditi afferenti ad altre categorie.

Le istanze di esonero (da presentare ad un solo ente previdenziale per una sola forma di previdenzaobbligatoria), andranno presentate:
– entro il 31/07/2021: per lavoratori autonomi/professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici, gli infermierie altri operatori sanitari);
– entro il 31/10/2021: per i professionisti iscritti alle Casse professionali.
Per coloro che hanno avviato l’attività nel 2020 l’esonero spetta senza la verifica dei requisiti (chi ha avviato l’attività nel 2021 sembra escluso).
Per tutti è invece richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato e di trattamenti pensionistici diretti, fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, fino ad un importo massimo di 3.000 € escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a Inail.
È richiesta la regolarità contributiva per i versamenti non oggetto di esonero. Il decreto, rientrando tra gli aiuti di stato, è subirdinato ad autorizzazione UE.

PROROGATA AL 20 DI AGOSTO LA PRIMA RATA INPS COMMERCIANTI E ARTIGIANI FISSI IN SCADENZA AL 17 MAGGIO
Dopo l’annuncio fatto dal ministro del Lavoro Andrea Orlando mercoledì sera, viene ufficializzato, con messaggio dell’inps del 13/05/2021, il rinvio dal 17 maggio al 20 agosto la scadenza entro cui artigiani e commercianti, iscritti alla relativa gestione previdenziale Inps, devono versare la prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
La proroga è stata decisa in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto interministeriale che attua l’esonero contributivo parziale, in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e la cui dotazione finanziaria è stata potenziata da 1 a 2,5 miliardi dal decreto legge Sostegni.
Sebbene la bozza del Dm, firmata dal ministro del Lavoro, preveda che i contributi già pagati possano essere compensati in caso di successivo accesso all’esonero, con la proroga si evita ad artigiani e commercianti di versare e poi recuperare.
La proroga della scadenza, però, si applica a tutti gli artigiani e commercianti. Il posticipo al 20 agosto, peraltro, fa coincidere la prima e la seconda rata. Infatti le scadenze relative a quest’anno comunicate dall’Inps nella circolare 17/2021 sono 17 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio 2022.
L’esonero riguarda anche gli altri iscritti alle gestioni di lavoratori autonomi (coltivatori diretti eccetera) e alla gestione separata Inps, nonché i liberi professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, non interessati dalla proroga in quanto con scadenze differenti o soggette all’autonomia dei rispettivi enti previdenziali.

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