PROROGA AL 30/09/2021 DELL’ISTANZA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL’INPS. DOMANDE DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER PROFESSIONISTI ORDINISTICI AL 30 SETTEMBRE.

PROROGA AL 30/09/2021 DELL’ISTANZA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL’INPS. DOMANDE DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER PROFESSIONISTI ORDINISTICI AL 30 SETTEMBRE.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda per l’accesso all’esonero contributivo introdotto dalla L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), da parte dei lavoratori iscritti nelle Gestioni INPS, è prorogato al 30 settembre 2021.
Lo ha reso noto ieri l’Istituto previdenziale con il messaggio n. 2761, condiviso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Era auspicabile una proroga del termine, considerata la tardiva pubblicazione del decreto attuativo della misura in questione e la vicinanza della data del 31 luglio 2021 (indicato dall’art. 2 comma 5 del DM 17 maggio 2021 quale termine ultimo per la presentazione della domanda per i lavoratori iscritti alle Gestioni INPS).
Pertanto, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS avranno tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare la domanda di accesso all’esonero contributivo.

Anche se è stato pubblicato il decreto attuativo, l’esonero non può ancora essere richiesto dal soggetto interessato in quanto si dovrà attendere, come specificato nel messaggio n. 2761, la circolare operativa dell’INPS di prossima pubblicazione.
Nella circolare dovranno essere risolti alcuni dubbi sorti a seguito della pubblicazione del DM 17 maggio 2021, uno dei quali riguardante il requisito reddituale. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 20 della L. 178/2020 (la legge di bilancio 2021) per accedere all’esonero è necessario che l’interessato abbia percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.
Invece, l’art. 2 comma 2 lett. b) del DM 17 maggio 2021 prevede che il requisito non sia determinato sul reddito complessivo, bensì sul reddito di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione.
L’Istituto previdenziale, nel messaggio in commento, nonché in alcuni documenti precedenti (riguardanti il differimento dei termini di versamento), ha fatto riferimento al reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF. Sul punto è quindi auspicabile un chiarimento da parte dell’Istituto.
Infine, sempre con riguardo ai termini di decadenza per la presentazione della domanda di esonero,
rimane invariato al 31 ottobre 2021 quello dei professionisti ordinistici iscritti alle casse obbligatorie di previdenza e assistenza di categoria.
Ricordiamo i requisiti per accedere all’esonero contributivo.
L’esonero viene riconosciuto nel limite massimo di 3.000 euro relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31 dicembre (per gli artigiani e i commercianti l’esonero si applica solo sui contributi fissi). Non rientrano nell’agevolazione i premi INAIL e il contributo integrativo.
I beneficiari devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 e di aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Il requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi non trova applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.
Il beneficiario non deve inoltre essere titolare, nel periodo oggetto di esonero, né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento avente le medesime finalità.
Il decreto specifica anche le modalità di individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.
Invece, per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nell’imponibile indicato nel modello REDDITI PF.

 

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