PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI. D.L. RILANCIO E D.L. AGOSTO

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI. D.L. RILANCIO E D.L. AGOSTO

Gli art. 126 e 127 del DL 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) hanno previsto la proroga dei termini di ripresa dei versamenti sospesi per effetto della crisi epidemiologica (ex art. 61 e 62 DL 18/2020 – decreto “cura Italia” e art. 18 e 19 DL 23/2020 – Decreto Liquidità); l’effettuazione dei versamenti sospesi è stato fissato:
➔ per la generalità dei contribuenti che hanno fruito della sospensione, nel periodo 08/03/2020 – 31/05/2020 (02/03/2020 – 30/04/2020 per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator e soggetti equiparati)
➔ al 16/09/2020 (rata unica o prima di 4 rate), in luogo del 30/06/2020 (del 31/05/2020 per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator e soggetti equiparati).
Successivamente, l’art. 97 del D.L. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha previsto la possibilità di beneficiare di un ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi. In particolare, viene previsto che i versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
➔ per il solo 50% del loro importo alle scadenze prefissate, e cioè:
▪ in un’unica soluzione entro il 16/09/2020
▪ o con rateizzo, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata
entro il 16/09/2020;
➔ il restante 50% delle somme può essere versato, senza sanzioni e interessi:
▪mediante rateizzo, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo,
▪con il versamento della 1° rata entro il 16/01/2021.

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