PROROGA IMPOSTE DA DICHIARAZIONE REDDITI AL 20/07

PROROGA IMPOSTE DA DICHIARAZIONE REDDITI AL 20/07

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il DPCM che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi è stato deciso per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.
Si tratta quindi della “classica” proroga disposta in base all’art. 12 comma 5 del DLgs. 241/1997, che consente di modificare mediante DPCM i termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai primi 20 giorni.
Ricordiamo il calendario originario della scadenza delle imposte:
1. Per le persone fisiche non titolari di partita iva:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA
1 2 3 4 5 6
2.
VERSAMENTO
30.06.2021 20.08.2021 31.08.2021 30.09.2021 02.11.2021 30.11.2021
INTERESSI %
0 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65
VERSAMENTO (prorogato con opzione 0,4%)
30.07.2021 20.08.2020 31.08.2021 30.09.2021 02.11.2021 30.11.2021
VERSAMENTO (prorogato con opzione 0,4%)
30.07.2019 20.08.2021 16.09.2021 16.10.2021 16.11.2021
INTERESSI %
0,40 0,40 0,73 1,39 1,72 2,05
INTERESSI%
0,4 0,58 0,91 1,24 1,57
Per i soggetti titolari di partita iva:
TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA VERSAMENTO
1 30.06.2021
2 16.07.2021
3 20.08.2021
4 16.09.2021
5 18.10.2021
6 16.11.2021 1,50
INTERESSI%
0 0,18 0,51 0,84 1,17
Per effetto della proroga, dunque, i versamenti potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione. Anche se non precisato dal comunicato stampa, analogamente al 2020 (cfr. DPCM 27 giugno 2020), il DPCM dovrebbe prevedere il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, come per lo scorso anno, la proroga si applica ai
soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro). Anche se non precisato dal comunicato stampa, come per lo scorso anno, il DPCM dovrebbe prevedere l’estensione della proroga anche ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
In base al comunicato stampa, la proroga riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre all’IRPEF e all’IRES, analogamente allo scorso anno, la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa), l’IVIE e l’IVAFE, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.
I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.
Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il DPCM dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:
– del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
– dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
PROROGA PRIMO ACCONTO INPS COMMERCIANTI E ARTIGIANI
Come già comunicato, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 (in presenza di determinati requisiti), per professionisti (con o senza Cassa) e lavoratori autonomi. Le prime istanze dovranno essere presentate entro il 31/07/2021.
In attesa siano emanati i previsti Decreti attuativi, l’Inps dopo aver comunicato il differimento al 20/08/2021 della 1° rata IVS in scadenza il 17/05/2021, procede ora a differire (fino a data da destinarsi) il termine di versamento del 1° acconto:
• alla gestione IVS artigiani o commercianti
• alla Gestione separata Inps da parte dei professionisti “senza Cassa”.
Si ricorda che i requisiti per l’esonero contributivo, la cui istanza dovrà essere inviata all’INPS entro il 31/07/2021, ma per la quale non è ancora stato definito modello e canale di trasmissione, sono i seguenti:
• reddito complessivo lordo del periodo d’imposta 2019 ≤ €. 50.000
• “calo del fatturato/corrispettivi” ≥ 33% tra l’anno 2020 e l’anno 2019
• per gli iscritti all’Inps (non anche alle casse professionali) è richiesta la “regolarità contributiva”.
N.B.: la misura è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione UE, ex art. 108, par. 3, del TUEF, non ancora pervenuta.
L’inps, prendendo atto:
– dell’introduzione di tale regime di esonero, nonché del fatto che si è in attesa dei previsti DM attuativi (non ancora emanati)
– che, nella platea dei contribuenti, molti di essi potrebbero fruire di tale esonero
aveva già proceduto, con Mess. Del 13/05/2021, a differire il versamento della 1° rata dei contributi “fissi” IVS (cioè quelli calcolati sul minimale di reddito) dovuti per il 2021 dagli iscritti alla sezione artigiani e commercianti dal 17/05/2021 al 20/08/2021.
Ora, con il Messaggio n. 2418 del 25/06/2021, l’istituto INPS, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dispone il differimento del termine di versamento del 1° acconto 2021 relativo ai contributi dovuti alla gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione separata INPS dei professionisti “senza Cassa” (cioè privi di una cassa professionale o interprofessionale)
– entro termini da definire in un provvedimento di prossima emanazione.
Al pari della proroga della 1° rata dei contributi “fissi” IVS, anche in questo caso si deve ritenere
– si tratti di un esonero generalizzato
– nel senso che si applica a tutti i soggetti che sono obbligati al versamento di tali contributi
indipendentemente dal fatto che non soddisfino i requisiti per accedere all’esonero contributivo, ad esempio, per assenza del requisito del calo del fatturato o del reddito complessivo del periodo 2019 (in tal senso depone riferimento generico ai “soggetti iscritti alla gestione separata” Inps).

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