PROVE DELLA CESSIONE INTRA-COMUNITARIA E DELL’ESENZIONE DA IVA

PROVE DELLA CESSIONE INTRA-COMUNITARIA E DELL’ESENZIONE DA IVA

Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove presunzioni, previste dall’articolo 45-bis del Regolamento 282/2011, per le quali si presume che la merce abbia raggiunto lo Stato di destino (e quindi la vendita non imponibile IVA) quando il venditore entra in possesso di almeno due prove tra quelle elencate nella norma, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente, dal cessionario, e tra gli stessi due soggetti che rilasciano le prove; inoltre, quando il trasporto è curato dal cessionario, è necessaria una dichiarazione di ricezione della merce.

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