SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DELLE DETRAZIONI SULLA CASA – ESEMPI E PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DELLE DETRAZIONI SULLA CASA – ESEMPI E PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE

Il decreto rilancio ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% allargando questa possibilità anche ai lavori di ristrutturazione edilizia, all’ecobonus e al sismabonus che non rientrano nel 110% di detrazione, ottenendo lo sconto direttamente in fattura dal fornitore oppure ricevendo il rimborso di quanto speso anche da banche o istituti finanziari.
QUALI DETRAZIONI SI POSSONO CEDERE
Se, dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, si sostengono spese per interventi
– di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni,
– di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus da dividere in 10 anni,
– di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni,
– di installazione di impianti fotovoltaici,
– di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici,
– che danno diritto al Superbonus del 110%, in questo caso si possono cedere le spese sostenute a
partire dal primo luglio 2020 e fino al 2022, cioè nel periodo di validità di questa agevolazione.
Si può cedere la detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.
A) SCONTO IN FATTURA DELLA DETRAZIONE
Al posto della detrazione si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare. Pertanto, se si fa un intervento di ristrutturazione che costa € 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, si pagheranno solo 5.000 euro al fornitore. Se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110% non verrà pagato nulla ma non si recupereranno i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva che si possono ottenere nella propria dichiarazione dei redditi.
Il fornitore, invece, può utilizzare la detrazione ottenuta sottoforma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In particolare, nel caso gli venga ceduto un credito d’imposta da superbonus, avrà a disposizione anche l’ulteriore 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.
B) CESSIONE DELLA DETRAZIONE
In alternativa, si può scegliere di cedere la detrazione sottoforma di credito d’imposta direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta. In questo caso, si cede l’esatto importo della detrazione, pertanto nel caso del superbonus con detrazione al 110%, per una spesa di 10.000 euro si cederà un credito di 11.000 euro.
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve esser necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ogni condomino può decidere per sé.
COME CEDERE LA DETRAZIONE
La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…). In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione. Se invece il singolo condomino opta per la cessione deve darne comunicazione all’amministratore.
Per comunicare la cessione del credito è necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate e loggarsi utilizzando le proprie credenziali o Spid. Una volta entrato nella propria area personale, dal menu sulla sinistra si seleziona “servizi per” e poi “comunicare”. A questo punto, dall’elenco che compare si seleziona “comunicazione opzione cessione/sconto” per accedere al modello da compilare telematicamente e le relative istruzioni di compilazione. Si ricorda che la comunicazione di cessione della detrazione deve essere fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta.

Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, si può annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.
Solo per la cessione del superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In questo caso, inoltre si ricorda che la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.
CONTROLLI
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.
Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano.
Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

 

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