CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 34/2020

L’AMBITO SOGGETTIVO
A chi si rivolge
Imprese Professionisti
Tutte le imprese Non sono interessati
Dottore Commercialista – Revisore Legale– Consulente del Lavoro Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Spett.le Cliente Persone Fisiche
Non sono interessate
Il decreto-legge “Rilancio”, n. 34 del 19 maggio 2020, introduce, sempre con il fine di sostenere le aziende colpite da “COVID-19”, un contributo a fondo perduto che però sottostà a ben precise condizioni e che necessita, per la sua concreta ed effettiva attuazione, dell’emanazione di un apposito provvedimento. In attesa dei predetti chiarimenti, si ritiene utile fornire, comunque, le modalità di funzionamento del contributo nonché dei soggetti coinvolti dall’agevolazione, di modo che i beneficiari possano già improntare i conteggi preliminari per lo meno per verificare se potenzialmente fruitori o meno del contributo in parola.
A normare il contributo a fondo perduto è l’articolo 25 del citato “Decreto Rilancio” che, da un punto di vista soggettivo, individua come beneficiari i soggetti, purché titolari di partita Iva, esercenti un’attività che produce:
– Reddito agrario di cui all’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986,

– Reddito d’impresa,
– Reddito di lavoro autonomo.
Per quanto concerne i soggetti che producono reddito agrario, si deve fare riferimento ai titolari di reddito agrario, definito, proprio dall’articolo 32 del TUIR, come la parte «del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso».
Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, il primo periodo del primo comma dell’articolo 54 , sempre del DPR 917 del 1986, li definisce come quelli che «derivano dall’esercizio di arti e professioni». In prima battuta tale inclusione potrebbe risultare fuorviante visto che, come si ripeterà di seguito, la norma esclude espressamente dal novero dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», tra cui quelli indicati nella tabella che segue.

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BONUS EDILI – DETRAZIONE DEL 110% – SCONTO IN FATTURA E CESSIONE GENERALIZZATI

Nel novero delle misure fiscali contenute nel D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) gli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrici, previsti dall’articolo 119.
figurano
di veicoli
In particolare, la disposizione in esame introduce una detrazione pari al 110% delle spese effettuate per specificiinterventi di riqualificazione energetica,riduzione del rischio sismico,installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Le spese agevolate sono quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
L’agevolazione è ripartita in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura (secondo quanto previsto dall’articolo 121 dello stesso “Decreto Rilancio”), di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Riqualificazione energetica
Per quanto concerne la riqualificazione energetica, le spese ammissibili all’agevolazione sono le seguenti:
• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente

lordadell’edificio stesso, per unammontare complessivodelle spesenon superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per ilriscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gliimpianti ibridiogeotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativamente a una spesa non superiore a 30.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa la spesa per lo smaltimentoe la bonifica dell’impianto sostituito;
• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a 30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
Irequisiti tecnici minimida rispettare per poter fruire dell’agevolazione sono specificamente indicati dal comma 3 dell’articolo 119.
Essi, in ogni caso, devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato).
Ai fini della detrazione, se effettuati da persone fisiche, gli interventi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Sonoesclusidall’agevolazione, invece, gliinterventisuedifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Riduzione del rischio sismico
La detrazione pari al 110% si applica anche alle spese relative a specifici interventi antisismici (in particolare, quelli previsti daicommi da 1-bisa 1-septiesdell’articolo 16 D.L.63/2013), a condizione, però, che gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.
Qualora si opti per la cessione del credito corrispondente alla detrazione a un’impresa di assicurazione e contestualmente venga stipulata una polizza contro il rischio di eventi calamitosi,

la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir spetta nella misura del 90%, anziché del 19%.
Installazione di impianti fotovoltaici
Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (e relativi sistemi di accumulo, anche non contestuale), a condizione che la stessa venga effettuata insieme a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (Gestore servizi energetici). La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro (e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico) e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Ricarica di veicoli elettrici
La detrazione del 110% si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettricinegli edifici, sempreché sia eseguitacongiuntamentea uno degli interventi diriqualificazione energetica sopra elencati.
Ambito soggettivo
Le disposizioni sopra richiamate si applicano agli interventi effettuati da: a) condomini; b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; c) dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in house per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Ulteriori spese detraibili
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, nonché del visto di conformità, richieste ai fini dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto sul corrispettivo dovuto ex articolo 121.
RIEPILOGO TABELLARE: di seguito un riepilogo dei bonus per gli anni 2020 e 2021

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CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI DI NEGOZI E BOTTEGHE

IL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO DAL DECRETO CURA ITALIA
(VECCHIA PREVISIONE PER IL SOLO MESE DI MARZO)
Da un punto di vista soggettivo la norma di cui all’articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, si rivolge ai soggetti «esercenti attività d’impresa», senza menzionare la forma giuridica ed escludendo gli esercenti arti o professioni (c.d. professionisti). Rientrano nell’agevolazione, quindi, sia gli imprenditori individuali sia le attività svolte in forma collettiva.
Il Mef, attraverso alcune Faq pubblicate sul proprio sito, che vengono costantemente aggiornate, al 30 marzo 2020 ha chiarito che per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
● essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
● essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
La norma, quindi, esclude espressamente dal credito d’imposta tutta una serie di soggetti che svolgono, sostanzialmente, attività che non sono state oggetto di sospensione o di limitazioni nel periodo di emergenza da Covid-19.
Si tratta, più precisamente, dei soggetti svolgenti una delle attività di agli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020, che vengono di seguito elencati.
Soggetti che non possono usufruire del credito d’imposta:
● Ipermercati

● Supermercati
● Discount di alimentari
● Minimercati
● Altri esercizi non specializzati di alimentari vari
● Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
● Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
● Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
● Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
●Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
● Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico ● Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
● Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
● Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
● Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica ● Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
● Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
● Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
● Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
●Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
● Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
● Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
● Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
● Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
● Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
● Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
● Attività delle lavanderie industriali
● Altre lavanderie, tintori

● Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Resta altresì escluso, dalla norma agevolativa in commento, l’imprenditore individuale che, in data anteriore al primo gennaio 2020, risulta aver concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda. In tale caso, infatti, egli ha già perso, alla data di affitto o di usufrutto, la qualifica di imprenditore individuale e, pertanto, la norma in commento non risulta più essere applicabile.
Il credito d’imposta, come detto, spetta ai soggetti svolgenti attività d’impresa, con esclusione, però, di coloro che svolgono una o più delle attività indicate nell’elenco sopra riportato, ed escludendo tutti coloro che dovessero condurre in locazione immobili strumentali ma di categoria catastale diversa dal C/1.
A tale proposito, con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la norma contenuta nell’articolo 65 del citato decreto Cura Italia, facendo espresso riferimento alla categoria catastale C/1, va ad escludere dal credito d’imposta in commento i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se dovessero avere destinazione commerciale. Non solo. Restano altresì esclusi i contratti aventi ad oggetto, «oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali».
Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020.
Con la già menzionata circolare 8/E del 2020, al riguardo l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, visto che il credito d’imposta ha la finalità «di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone», il credito stesso maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone di locazione in commento.
Con risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo (di seguito indicato), per poter utilizzare solo in compensazione il credito d’imposta in commento a partire dal 25 marzo 2019, sempre che si verifichi la necessaria condizione del pagamento del canone.
Codice tributo 6914: Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
L’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 introduce un credito d’imposta che spetta ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, ma anche enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, ed enti religiosi civilisticamente riconosciuti, qualora conducano in locazione, anche finanziaria, o in concessione, immobili non abitativi in genere, senza il vincolo di una specifica categoria catastale. Tale credito che, in parte, si sovrappone al precedente con riferimento al solo mese di marzo 2020, si rivolge ai soggetti esercenti che:

● abbiano realizzato ricavi non superiori a euro 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
● abbiano subito una diminuzione del fatturato del 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi dell’esercizio precedente.
Il credito d’imposta concesso nella misura del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività commerciale, tra cui gli immobili C/1, già coinvolti dall’articolo 65 del Decreto 18 del 2020, di cui si è detto sopra. Nel caso di affitto d’azienda o di “contratti di servizi a prestazioni complesse”, la percentuale è ridotta al 30%.
Il credito d’imposta spetta con riferimento all’importo versato, nel 2020, con riferimento ai canoni di marzo, aprile e maggio 2020.
Gli esercenti attività d’impresa e che conducono in locazione un negozio, hanno quindi a disposizione le seguenti alternative:
● per chi conduce un immobile categoria catastale C/1, per il mese di marzo 2020, alternativamente la norma di cui all’articolo 65 del Dl 18/2020, che però esclude coloro che svolgono attività non soggette a chiusura nel periodo di lockdown, e la norma di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, però nel rispetto delle condizioni indicate dalla norma e già sopra indicate;
● per chi conduce un immobile categoria catastale C/1, per i mesi di aprile e maggio, la sola norma di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, sempre se sono rispettate le condizioni prescritte;
● per chi conduce un negozio accatastato in qualsiasi categoria catastale diversa dal C/1, ma comunque non abitativa, per i mesi di marzo, aprile e maggio, la sola norma di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, sempre se sono rispettate le condizioni prescritte.
UTILIZZO, CESSIONE E COMPENSAZIONE DEL CREDITO
Il credito d’imposta di cui al dl. 34/2020 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero , in compensazione.
Infine, l’articolo 122 del Dl Rilancio, n. 34 del 19 maggio 2020, stabilisce che il beneficiario del credito d’imposta per negozi e botteghe, di cui si è detto, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, 19 maggio 2020, e fino al 31 dicembre 2021, può optare, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso credito, per sua cessione, in tutto o in parte, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. È POSSIBILE SCEGLIERE, QUINDI, PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA ANCHE AL LOCATORE O AL CONCEDENTE A FRONTE DI UNO SCONTO SUL CANONE DOVUTO.

I cessionari del credito d’imposta, possono utilizzarlo anche in compensazione, ma con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. Il locatore o concedente utilizzano il credito d’imposta:
● in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è stato ceduto e pari allo sconto praticato;
● se titolari di partita Iva, anche in compensazione in misura pari allo sconto dal mese successivo alla cessione.
SU QUESTI ASPETTI, È NECESSARIO, TUTTAVIA, UN PROVVEDIMENTO “ATTUATIVO”.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere chiesta a rimborso.
Al credito d’imposta non si applicano:
● i limiti dell’articolo 1, comma 53, della legge 244 del 2007, che stabilisce che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
● i limiti dell’articolo 34, della legge 388 del 2000, ossia il limite di compensazione annuo stabilito, per il solo 2020, dall’articolo 147 del Decreto “Rilancio”, n. 34 del 2020, ad un milione di euro, e che dovrebbe poi tornare ad euro 700.000.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI DI NEGOZI E BOTTEGHE – CIRCOLARE 14 DEL 6 GIUGNO 2020 NUOVA SOGLIA PER L’UTILIZZO DEI CONTATI DAL 1° DI LUGLIO 2020

CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il codice tributo con la risoluzione n. 32.
Possono beneficiare del credito d’imposta, per le locazioni pagate nel periodo di aprile, maggio e giugno 2020, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Rilancio (i soggetti esercenti attività commerciale devono aver subìto un calo del fatturato del 50%).
Si tratta ad esempio di: imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato; società di capitali, persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR. Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole.
Riguardo all’individuazione delle strutture alberghiere, a cui spetta il bonus a prescindere dai ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO (es. alberghi e B&B).

Per enti non commerciali beneficiari, viene chiarito che l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.
Quanto alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile:
1. in compensazione nelmodello F24, ai sensi dell’art. 17del DLgs. 241/97, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare il codice tributo “6920”.
2. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in alternativa può essere ceduto.
3. Può essere ceduto al locatore/concedente “a titolo di pagamento del canone”.
È quindi necessario che il canone risulti pagato nel 2020.
Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario in affitto, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.
L’Agenzia chiarisce, inoltre che in ipotesi di cessione del credito al proprietario/locatore il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (40% del canone considerando che il credito è del 60%, 70% del canone in caso di affitto d’azienda)
Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 122del DL 34/2020). La circolare evidenzia che per il cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva tassabile.
La circolare n. 14 del 6 giugno 2020, infine, svincola il credito di imposta sulla locazione di immobili dalla classificazione catastale dell’immobile locato.
L’utilizzo normativo dell’espressione immobili ad uso non abitativo, nel definire il campo oggettivo di applicazione del bonus locazioni, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta fosse ancorato alla classificazione catastale degli immobili locati (o compresi nell’affitto di azienda), con il rischio di escludere dalla norma gli immobili di categoria catastale A, ad eccezione degli A/10.

L’Agenzia delle Entrate scongiura tale pericolo, affermando che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, agli immobili destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico.
L’Agenzia menziona, poi, espressamente il coworking tra i “contratti di servizi a prestazioni complesse” che attribuiscono il diritto al credito di imposta nella misura del 30%.
DAL 1° LUGLIO SOGLIA PER I CONTANTI AL DI SOTTO DEI 2.000 EURO
A partire dal 1° luglio 2020, salvo proroghe attualmente non previste, il limite (non raggiungibile) all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scenderà da 3.000 a 2.000 euro. Contestualmente sarà abbassato anche il minimo edittale delle sanzioni comminabili.
Le norme che prevedono l’abbassamento della soglia dei limiti previsti dall’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007 sono state introdotte, attraverso il nuovo comma 3-bis, dall’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (collegato fiscale alla legge di bilancio per il 2020), mentre alle nuove sanzioni è dedicata la lett. b) del citato art. 18.
Nel dettaglio, nella lett. a) si prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il già menzionato divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro”.
Con la lett. b), viene invece introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 63 del DLgs. 231/2007, nel quale si prevede che “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.
La legge vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra “soggetti diversi”, con i quali il legislatore vuol far riferimento a “soggetti di diritto distinti” (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche; cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica. Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile ultra-soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività.

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COVID 19 – DECRETO RILANCIO

A seguito dell’emanazione del DL “RILANCIO” n. 34/2020 riportiamo di seguito un breve riassunto
delle principali previsioni relative alla gestione dei lavoratori dipendenti.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le iniziali 9 settimane di ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, CIGD) sono state incrementate di ulteriori 5 settimane da utilizzare nel medesimo periodo prima previsto, entro cioè il 31/08/2020.
Un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento potrà essere utilizzato tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.
Questa duplice articolazione di utilizzo non opera per le aziende del turismo, fiere, congressi e spettacolo, le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane anche in periodi antecedenti al 1° settembre.
REDDITO DI EMERGENZA
L’art. 87 del Decreto istituisce, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di Emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, dei seguenti requisiti:
– Residenza in Italia
– ISEE inferiore a euro 15.000,00
– Patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a euro 10.000,00, soglia accresciuta di euro
5.000,00 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di euro 20.000,00. Il massimale è incrementato di euro 5.000,00 in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
– Non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia, soggetti titolari di pensione o di reddito di cittadinanza.

L’importo minimo complessivo del bonus è pari a € 800 (erogato in due quote da € 400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a € 1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da €800). L’importo massimo del beneficio viene portato ad €1.680 (due quote mensili da € 840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.
Le domande potranno essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 tramite il portale dell’INPS.
CONGEDO PARENTALE
Dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di godere di uno specifico congedo non superiore a 30 giorni per i figli di età non superiore a 12 anni (limite di età che non si applica per i figli con handicap in situazione di gravità accertata).
L’ indennità riconosciuta è pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione dell’indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il diritto di astenersi è riconosciuto a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o non lavoratore.
BONUS BABY SITTING
In alternativa al congedo parentale è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione del bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite di euro 1.200,00 per prestazioni effettuate nel periodo previsto per il godimento del congedo.
Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al dipendente per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali. La fruizione di bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
PERMESSI L. 104/92
Il numero di giorni di permesso mensile previsti dalla L. 104/92 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Tali giornate si vanno a sommare ai tre giorni mensili spettanti ordinariamente ai lavoratori autorizzati, per complessive 18 giornate di permesso da godere nei mesi di maggio e giugno.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Dal 17 marzo e fino a 5 mesi successivi (16/08/2020) è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto per effetto del subentro del nuovo appaltatore.

LAVORO AGILE
Viene introdotto, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, un DIRITTO per i dipendenti del settore privato di svolgere, anche in assenza di accordi individuali, la propria prestazione di lavoro in modalità agile se:
– hanno un figlio di età inferiore ai 14 anni, e
– non vi è nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, e
– la prestazione svolta è compatibile con la modalità di lavoro agile
Per gli altri dipendenti del settore privato privi delle caratteristiche sopra elencate, PUO’ essere applicata la modalità di lavoro agile.
FONDO NUOVE COMPETENZE
Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, finalizzando parte dell’orario di lavoro alla partecipazione a percorsi formativi.
Per l’attuazione di tale previsione è necessario attendere un decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Nei seguenti settori di attività:
– Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse
– Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia
– Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
1) I datori di lavoro possono presentare istanza per:
o concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale
o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini
italiani o cittadini stranieri
2) I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo valido solo sul territorio nazionale della durata di sei mesi se
o risultavano presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, e
o non hanno lasciato l’Italia dall’8 marzo 2020, e
o hanno svolto attività di lavoro, nei settori di cui sopra, antecedentemente al 31 ottobre
2019.
L’istanza va presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità che verranno stabilite con apposito decreto.
Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfetario di 400 euro per ciascun lavoratore nel primo caso e di 160 euro nel secondo caso.

LAVORATORI STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / DOMESTICI
E’ riconosciuta una indennità di euro 500,00 per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori domestici:
– che abbiano in essere al 23 febbraio uno o più contratti di lavoro con durata complessiva superiore a
10 ore settimanali
– non siano conviventi con il datore di lavoro
– non siano titolari di pensione, salvo assegno ordinario di invalidità
E’ riconosciuta una indennità di euro 600 per i mesi di aprile e maggio ai seguenti soggetti che a causa dell’emergenza Covid abbiano cessato/ridotto/sospeso l’attività o il rapporto, purché non titolari di pensione o altro contratto di lavoro a tempo indeterminato:
– Lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi dal turismo e termale, con rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso dal 01/01/2019 al 31/01/2020 e che abbiano prestato nel periodo almeno 30 giorni lavorativi;
– Lavoratori intermittenti che abbiano prestato nel periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2020 almeno 30 giorni lavorativi
– Lavoratori autonomi occasionali, senza partita Iva e iscritti alla Gestione Separata con almeno 1 mese di contributi, titolari di rapporto di lavoro occasionale cessato prima del 23/02/2020
– Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione Separata
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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Allegati

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

Oggi, 6 aprile 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il presente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva continueranno a risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV- 2/COVID-19
In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19
e premesso che
il dPCM in data 2 marzo 2021 prevede misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID–19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
• il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo 2021;
• cheleattivitàprofessionalisianoattuateanchemediantemodalitàdilavoroagile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• chesianoincentivateleferieeicongediretribuitiperidipendentinonchéglialtri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

• che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
• che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
e ritenuto, altresì, opportuno:
• garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
• raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• assicurare,fermorestandoilmantenimentodelladistanzainterpersonaledialmeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
• favorire,limitatamentealleattivitàproduttive,intesetraorganizzazionidatorialie sindacali;

si stabilisce che
le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

 

 

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