DECRETO AIUTI-BIS – PRINCIPALI NOVITA’ PER I DATORI DI LAVORO
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 è stato pubblicato il DL 115/22, c.d. Decreto Aiuti-bis.
Si riportano nella seguente circolare le principali novità per i datori di lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 è stato pubblicato il DL 115/22, c.d. Decreto Aiuti-bis.
Si riportano nella seguente circolare le principali novità per i datori di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 27 del 14/07/2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante erogabili ai dipendenti del settore privato in base a quanto disposto dal DL 21/2022 (Decreto Ucraina).
Il Consiglio dei Ministri e le parti Sociali hanno sottoscritto, in data 30 giugno 2022, l’aggiornamento del Protocollo anticontagio negli ambienti di lavoro.
I datori di lavoro dovranno aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il DL 73/2022, cosiddetto Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore dal 22 giugno 2022.
Con la circolare allegata si riepilogano le principali novità in ambito fiscale.
Si riportano nella seguente circolare le informazioni relative alla richiesta del bonus di 200 euro per colf e badanti, richiesta che dovrà essere presentata in modalità telematica dal lavoratore direttamente all’INPS.
La circolare 13/E/2022 dell’Agenza delle entrate, pubblicata il 13 maggio scorso, contiene chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri del 2022.
La panoramica di bonus fruibili “al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica …, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina” comprende attualmente:
L’art. 3 comma 1 del DM identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che accedono alle agevolazioni di cui allo stesso decreto, come quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
Inoltre, per poter beneficiare del credito d’imposta è che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all’ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.
Sotto il profilo oggettivo la circolare 13/E/2022 fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Si riportano, nell’allegata circolare, le caratteristiche e i requisiti per l’erogazione del bonus di 200 euro prevista dal DL 50/2022.
Si sottolinea che ad oggi non è ancora stata emanata la circolare INPS e, pertanto, permangono alcuni dubbi applicati.
A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015:
• introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
• stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022.
Il successivo DL “fisco-lavoro”, ha disposto che l’introduzione delle novità fosse differita all’1.7.2022.
Le modifiche apportate all’adempimento riguardano:
• la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
• i termini di trasmissione;
• i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall’1.1.2022).
L’imposta di soggiorno è stata introdotta dall’art. 4 del DLgs. 23/2011 e può essere istituita dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Il gestore, in caso di soggiorno nelle strutture ricettive e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le c.d. “locazioni brevi”, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi sono responsabili:
• per il pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, che sono rispettivamente
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune che l’ha istituita e coloro che
alloggiano a seguito di contratto di locazione c.d. “breve” (di cui all’art. 4 del DL 50/2017);
• per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Le specifiche tecniche sono state aggiornate in data 13.6.2022.