Introdotto nell’ordinamento il modello societario della società tra professionisti
#Stp. Con l’articolo 10 della legge 183/2011 è stato introdotto nell’ordinamento il modello societario della società tra professionisti. È stata data la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati. Si tratta di una disciplina non “a sé stante”, dal momento che la costituzione della Stp postula l’adozione di uno dei modelli societari previsti dal codice civile.
-in forma di società di persone (ss, snc, sas);
-come società di capitali (spa, srl…);
-come società cooperative.
La denominazione deve contenere l’indicazione “ #societàtraprofessionisti” o l’acronimo “S.T.P.”
La Stp deve avere come oggetto sociale l’esercizio di attività professionali iscrivibili in appositi albi o ordini.
È prevista l’ipotesi di stp #multidisciplinari purché si tratti di attività professionali tutte regolamentate.
Non possono invece rientrare nell’oggetto attività imprenditoriali a meno che non siano strumentali o complementari rispetto all’esercizio professionale.
Risultano ammessi nelle Stp anche soci non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche.
La legge stabilisce, comunque, che i soci professionisti rappresentino i 2/3 per teste e partecipazione al Ks.