Tenuta e stampa dei registri e libri contabili obbligatori

Tenuta e stampa dei registri e libri contabili obbligatori

L’art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/94 stabilisce che i registri e i libri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici se la trascrizione su supporti cartacei avviene entro tre mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Nella circolare vengono trattate le disposizioni in merito alla corretta tenuta, stampa e pagamento dell’imposta di bollo dei libri e registri contabili obbligatori.

La circolare è principalmente indirizzata alle imprese clienti che gestiscono la contabilità in azienda, in quanto, per le altre, vi provvede direttamente lo studio.

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