PROROGA IMPOSTE DA DICHIARAZIONE REDDITI AL 20/07

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il DPCM che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi è stato deciso per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.
Si tratta quindi della “classica” proroga disposta in base all’art. 12 comma 5 del DLgs. 241/1997, che consente di modificare mediante DPCM i termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai primi 20 giorni.
Ricordiamo il calendario originario della scadenza delle imposte:
1. Per le persone fisiche non titolari di partita iva:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA
1 2 3 4 5 6
2.
VERSAMENTO
30.06.2021 20.08.2021 31.08.2021 30.09.2021 02.11.2021 30.11.2021
INTERESSI %
0 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65
VERSAMENTO (prorogato con opzione 0,4%)
30.07.2021 20.08.2020 31.08.2021 30.09.2021 02.11.2021 30.11.2021
VERSAMENTO (prorogato con opzione 0,4%)
30.07.2019 20.08.2021 16.09.2021 16.10.2021 16.11.2021
INTERESSI %
0,40 0,40 0,73 1,39 1,72 2,05
INTERESSI%
0,4 0,58 0,91 1,24 1,57
Per i soggetti titolari di partita iva:
TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA VERSAMENTO
1 30.06.2021
2 16.07.2021
3 20.08.2021
4 16.09.2021
5 18.10.2021
6 16.11.2021 1,50
INTERESSI%
0 0,18 0,51 0,84 1,17
Per effetto della proroga, dunque, i versamenti potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione. Anche se non precisato dal comunicato stampa, analogamente al 2020 (cfr. DPCM 27 giugno 2020), il DPCM dovrebbe prevedere il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, come per lo scorso anno, la proroga si applica ai
soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro). Anche se non precisato dal comunicato stampa, come per lo scorso anno, il DPCM dovrebbe prevedere l’estensione della proroga anche ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
In base al comunicato stampa, la proroga riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre all’IRPEF e all’IRES, analogamente allo scorso anno, la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa), l’IVIE e l’IVAFE, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.
I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.
Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il DPCM dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:
– del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
– dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
PROROGA PRIMO ACCONTO INPS COMMERCIANTI E ARTIGIANI
Come già comunicato, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 (in presenza di determinati requisiti), per professionisti (con o senza Cassa) e lavoratori autonomi. Le prime istanze dovranno essere presentate entro il 31/07/2021.
In attesa siano emanati i previsti Decreti attuativi, l’Inps dopo aver comunicato il differimento al 20/08/2021 della 1° rata IVS in scadenza il 17/05/2021, procede ora a differire (fino a data da destinarsi) il termine di versamento del 1° acconto:
• alla gestione IVS artigiani o commercianti
• alla Gestione separata Inps da parte dei professionisti “senza Cassa”.
Si ricorda che i requisiti per l’esonero contributivo, la cui istanza dovrà essere inviata all’INPS entro il 31/07/2021, ma per la quale non è ancora stato definito modello e canale di trasmissione, sono i seguenti:
• reddito complessivo lordo del periodo d’imposta 2019 ≤ €. 50.000
• “calo del fatturato/corrispettivi” ≥ 33% tra l’anno 2020 e l’anno 2019
• per gli iscritti all’Inps (non anche alle casse professionali) è richiesta la “regolarità contributiva”.
N.B.: la misura è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione UE, ex art. 108, par. 3, del TUEF, non ancora pervenuta.
L’inps, prendendo atto:
– dell’introduzione di tale regime di esonero, nonché del fatto che si è in attesa dei previsti DM attuativi (non ancora emanati)
– che, nella platea dei contribuenti, molti di essi potrebbero fruire di tale esonero
aveva già proceduto, con Mess. Del 13/05/2021, a differire il versamento della 1° rata dei contributi “fissi” IVS (cioè quelli calcolati sul minimale di reddito) dovuti per il 2021 dagli iscritti alla sezione artigiani e commercianti dal 17/05/2021 al 20/08/2021.
Ora, con il Messaggio n. 2418 del 25/06/2021, l’istituto INPS, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dispone il differimento del termine di versamento del 1° acconto 2021 relativo ai contributi dovuti alla gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione separata INPS dei professionisti “senza Cassa” (cioè privi di una cassa professionale o interprofessionale)
– entro termini da definire in un provvedimento di prossima emanazione.
Al pari della proroga della 1° rata dei contributi “fissi” IVS, anche in questo caso si deve ritenere
– si tratti di un esonero generalizzato
– nel senso che si applica a tutti i soggetti che sono obbligati al versamento di tali contributi
indipendentemente dal fatto che non soddisfino i requisiti per accedere all’esonero contributivo, ad esempio, per assenza del requisito del calo del fatturato o del reddito complessivo del periodo 2019 (in tal senso depone riferimento generico ai “soggetti iscritti alla gestione separata” Inps).

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI ANNO 2021

In attesa dell’adozione dei decreti attuativi relativi al nuovo Assegno Unico Familiare, è stato pubblicato in G.U. dell’8 giugno 2021 il DL 79/2021.
In particolare il nuovo decreto dispone che, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, sia riconosciuto un assegno temporaneo mensile ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
L’assegno ponte spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli ANF già in vigore (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati), mentre gli assegni al nucleo familiare continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.
Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:
– il richiedente deve avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE titolare del diritto di soggiorno, cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– Il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore ISEE in corso di validità inferiore a euro 50.000,00 annui.
L’assegno ponte verrà corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero di figli e alla situazione economica della famiglia come attestata dall’ISEE.
In particolare:
– gli importi risultano decrescenti al crescere del livello ISEE;
– se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene
maggiorato del 30%;
– gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
La domanda per l’Assegno Temporaneo dovrà essere presentata all’INPS in modalità telematica. L’assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30/09/2021 saranno comunque corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Al momento, sia la procedura per la richiesta dell’Assegno Temporaneo sia la procedura per la richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti non risultano attive. Sarà nostra cura comunicarvi la data di attivazione del servizio da parte dell’INPS.

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Allegati

PARZIALE ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL 2021

La legge di bilancio 2021 ha previsto un parziale esonero contributivo, pari a un massimo 3.000 euro, a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’Inps o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti, istituitendo un fondo specifico. La platea dei contribuenti degli ammessi all’esonero all’interno delle gestioni Inps, è indicata nel decreto ministeriale firmato, ma, ad oggi, non ancora pubblicato e consiste nei lavoratori:
artigiani,
commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri
titolari di reddito di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata Inps,
soci lavoratori.
Per gli iscritti alle gestioni Inps che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in:
– un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019
– un reddito complessivo di lavoro nel 2019 non superiore a 50.000 euro.
Il decreto ministeriale, sotto questo aspetto, delimita il concetto più esteso di “reddito complessivo”
(contenuto nella legge di bilancio) che avrebbe incluso anche i redditi afferenti ad altre categorie.

Le istanze di esonero (da presentare ad un solo ente previdenziale per una sola forma di previdenzaobbligatoria), andranno presentate:
– entro il 31/07/2021: per lavoratori autonomi/professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici, gli infermierie altri operatori sanitari);
– entro il 31/10/2021: per i professionisti iscritti alle Casse professionali.
Per coloro che hanno avviato l’attività nel 2020 l’esonero spetta senza la verifica dei requisiti (chi ha avviato l’attività nel 2021 sembra escluso).
Per tutti è invece richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato e di trattamenti pensionistici diretti, fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, fino ad un importo massimo di 3.000 € escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a Inail.
È richiesta la regolarità contributiva per i versamenti non oggetto di esonero. Il decreto, rientrando tra gli aiuti di stato, è subirdinato ad autorizzazione UE.

PROROGATA AL 20 DI AGOSTO LA PRIMA RATA INPS COMMERCIANTI E ARTIGIANI FISSI IN SCADENZA AL 17 MAGGIO
Dopo l’annuncio fatto dal ministro del Lavoro Andrea Orlando mercoledì sera, viene ufficializzato, con messaggio dell’inps del 13/05/2021, il rinvio dal 17 maggio al 20 agosto la scadenza entro cui artigiani e commercianti, iscritti alla relativa gestione previdenziale Inps, devono versare la prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
La proroga è stata decisa in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto interministeriale che attua l’esonero contributivo parziale, in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e la cui dotazione finanziaria è stata potenziata da 1 a 2,5 miliardi dal decreto legge Sostegni.
Sebbene la bozza del Dm, firmata dal ministro del Lavoro, preveda che i contributi già pagati possano essere compensati in caso di successivo accesso all’esonero, con la proroga si evita ad artigiani e commercianti di versare e poi recuperare.
La proroga della scadenza, però, si applica a tutti gli artigiani e commercianti. Il posticipo al 20 agosto, peraltro, fa coincidere la prima e la seconda rata. Infatti le scadenze relative a quest’anno comunicate dall’Inps nella circolare 17/2021 sono 17 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio 2022.
L’esonero riguarda anche gli altri iscritti alle gestioni di lavoratori autonomi (coltivatori diretti eccetera) e alla gestione separata Inps, nonché i liberi professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, non interessati dalla proroga in quanto con scadenze differenti o soggette all’autonomia dei rispettivi enti previdenziali.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Nonostante sia prossima la scadenza del 30 giugno 2021, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto sull’esonero contributivo previsto, al ricorrere di specifiche condizioni, in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti, nonché per i medici e gli infermieri.
Con riferimento ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti all’INPS, il decreto ha fissato in 1.500 milioni di euro le risorse finanziarie (rispetto ai 2.500 milioni di euro previsti dalla normativa).
Tale importo costituisce anche il relativo limite di spesa, pertanto, in caso di superamento, l’INPS dovrà ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea di beneficiari e quest’ultimi saranno tenuti al versamento della quota non spettante (secondo le indicazioni dello stesso Istituto previdenziale).
Per quanto riguarda in modo particolare gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) commercianti e artigiani, l’esonero si applica sulla contribuzione di competenza per l’anno 2021. L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma dell’importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare, applicando per ciascuno il massimale individuale di 3.000 euro, parametrato ai mesi di attività del lavoratore.

Lo stesso decreto specifica poi che per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali l’esonero riguarda solo i contributi fissi (in questo caso è necessario un chiarimento sulla possibilità di applicare o meno l’esonero anche alla quarta rata, la cui scadenza è fissata al 16 febbraio 2022). Per questi soggetti, tenuto conto del ritardo della pubblicazione del decreto interministeriale, è stata differita al 20 agosto 2021 la prima rata dei contributi dovuti sul minimale (la cui scadenza era fissata al 17 maggio 2021).
Per i lavoratori non obbligati al versamento del contributo sul minimale (come coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo), l’esonero ha, invece, ad oggetto i contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
Anche per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS l’esonero si applica sui contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
La scadenza degli acconti 2021, per le due categorie sopraindicate (professionisti, soggetti che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo), è fissata al 30 giugno 2021, per il primo, e al 30 novembre 2021, per il secondo.
In assenza di una disposizione di legge che differisca il termine di versamento del 30 giugno, queste categorie sarebbero costrette a versare quanto dovuto a titolo di primo acconto, anche se tale versamento rientrerebbe nell’esonero contributivo.
Il decreto prevede comunque la possibilità, entro il termine del 30 novembre 2021, di richiedere, attraverso apposita domanda, il rimborso o la compensazione della contribuzione già versata oggetto di esonero.
Sotto il profilo operativo, l’esonero dovrà essere richiesto dal lavoratore interessato presentando apposita domanda entro e non oltre il termine di decadenza del 31 luglio 2021, secondo lo schema predisposto dall’INPS.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il lavoratore dovrà dichiarare, pena l’inammissibilità, il possesso dei requisiti previsti. L’esonero, ricordiamo, è subordinato al possesso di precisi requisiti reddituali e di riduzione del fatturato. Nel dettaglio, la misura è fruibile dai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Allegati

CIRCOLARE: DECRETO “SOSTEGNI BIS”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed entrato in vigore il 26 maggio 2021, il decreto “Sostegni-bis” , n. 73 del 25 maggio 2021, introduce ulteriori norme agevolative per determinati soggetti colpiti, dal punto di vista economico, dalla pandemia da COVID-19. Di seguito sono riportate le principali norme fiscali contenute nel predetto Decreto .
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Tra le diverse misure previste che approfondiremo nei prossimi giorni, spicca il nuovo contributo a fondo perduto che risulta più complesso rispetto ai precedenti ristori.
Il nuovo contributo a fondo perduto, distingue tra
1. i soggetti che hanno già ottenuto il contributo del DL Sostegni1 a cui è riconosciuto
automaticamente un ulteriore contributo pari al 100% del contributo già ottenuto; il contribuente può, inoltre, presentare istanza per una diversa quantificazione del contributo, applicando i medesimi criteri del DL Sostegni1 ma calcolando il calo del fatturato medio minimo del 30% tra
– 1/04/2020 – 31/03/2021 e

– 1/04/2019 – 31/03/2020
2. I soggetti che non hanno fruito del contributo del DL Sostegni. In tal caso, previa presentazione dell’istanza, il contributo sarà commisurato al calo di fatturato medio tra i periodi 1/04/2020 – 31/03/2021 e 1/04/2019 – 31/03/2020
Alla differenza tra i ricavi medi mensili si applicano le (maggiori) percentuali, determinate a scaglioni in base ai ricavi/compensi conseguiti nel 2019.
3. Infine, si introduce un ulteriore contributo a favore dei soggetti che abbiano dichiarato un reddito 2020 (con Mod. Redditi da presentare entro il 10/09/2021) inferiore al reddito 2019, che verrà disciplinato da un prossimo DM.
Destinatari del “nuovo” contributo a fondo perduto sono i medesimi soggetti già individuati dall’art. 1 del DL b. 41/2021 e cioè:
– gli operatori economici (imprese o professionisti) che risultino:
o con partita Iva attiva alla data del 26/05/2021 (data di entrata in vigore del DL
73/2021)
o che,nelperiodod’imposta2019abbianorealizzatoricavi/compensinonsuperiori
a €. 10 milioni
Il nuovo contributo spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021
(Sostegni1) ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
L’istanza per il contributo alternativo, la cui modulistica sarà approvata con apposito Provvedimento dell’Agenzia potrà essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva (LI.PE.) riferita al primo trimestre 2021 (che scade al 31/05/2021). Tale contributo è riconosciuto:

– a tutti i soggetti, che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”
– che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario,
– titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL), residenti
o stabiliti nel territorio dello Stato
a condizione che:
– abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”)
– che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
ll contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 -31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019:
– 60% fino a 100.000 euro;
– 50% da 100.000 a 400.000 euro;
– 40% da 400.000 a un milione;
– 30% da uno a 5 milioni;
– 20% da 5 a 10 milioni.
Il contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni1”. In tal caso alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:
– 90% fino a 100.000 euro;
– 70% da 100.000 a 400.000 euro;
– 50% da 400.000 a un milione;
– 40% da uno a 5 milioni;
– 30% da 5 a 10 milioni.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.
I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.
TAX CREDIT LOCAZIONI 2021
Il decreto Sostegni-bis entrato in vigore il 26 maggio 2021, interviene anche sul tax credit locazioni, che viene, da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021; dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.
1. In primo luogo il credito viene esteso fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che ne godono (a partire dal mese di marzo 2020, o aprile 2020 se stagionali), nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% sui canoni di affitto d’azienda (30% agenzie di viaggio e tour operator):
– a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente ex art. 28 comma 3 del DL 34/2020;
– a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (dovrebbero essere esentati da tale condizione i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019).
2. Inoltre si aggiunge un “nuovo” tax credit locazioni “Sostegni-bis”. Sul piano soggettivo soggettivo, riguarda:

– i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis” (2019 per i solari);
– gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione per le attività istituzionali.
Per quanto concerne la misura del credito d’imposta e l’ambito oggettivo di applicazione, resta confermato che il credito “Sostegni-bis” spetta:
– nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.
Muta, invece, la condizione del calo del fatturato. Il tax credit “Sostegni-bis”, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
In breve, cambiano:
– sia l’ammontare del calo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
– sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. anno
pandemico, dovendo confrontare il fatturato riferito al periodo 1° aprile 2020-31 marzo
2021 con il fatturato 1° aprile 2019-31 marzo 2020;
– sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese:
potranno godere del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Resta escluso dalla condizione del calo del fatturato chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

NUOVA DISCIPLINA PER IL RECUPERO IVA CON PROCEDURE CONCORSUALI
Con il decreto Sostegni-bis riformata la disciplina per il recupero dell’IVA a seguito di procedure concorsuali del cliente.
Il DL 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha modificato l’impianto normativo per l’emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali AVVIATE A DECORRERE DAL 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto).
Il legislatore ha modificato l’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 e introdotto il successivo comma 3-bis, stabilendo che è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”.
A parte l’accordo di ristrutturazione e il piano attestato, per le altre procedure, su tutte, fallimento e concordato preventivo, il momento di emissione della nota è, quindi, individuato, rispettivamente, nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (non dunque la data di chiusura della procedura).
Come detto, le novità di cui al DL 73/2021 valgono per le sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021.
PRIMA CASA, ZERO IMPOSTE PER GLI ACQUISTI DEGLI UNDER 36
La compravendita della “prima casa” e il mutuo stipulato per finanziarla sono esenti da imposizione se siano stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 da soggetti under 36 il cui Isee sia non superiore a euro 40mila annui. Lo dispone l’articolo 64, commi 6-8, del Dl 73/2021 (Sostegni bis).
I tributi eliminati
Nelle compravendite non imponibili a Iva la norma azzera le imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro). Nelle compravendite imponibili a Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovrebbero essere azzerate (per il vero, il comma 7 non lo dice, ma lo si potrebbe desumere con una lettura combinata

dei commi 6 e 7) mentre restano, anche qui, il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro). L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile).
Nei mutui, la norma azzera l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
Il requisito dell’età
Pare di capire che la norma sia stata scritta (e debba leggersi) con lo scopo di applicarsi al soggetto che non abbia compiuto 36 anni nel giorno del contratto. Anche se una lettura testuale porta a ritenere che chi stipula nel 2021 deve compiere 36 anni dal 2022 in avanti e chi stipula nel 2022 li debba compiere dal 2023 in avanti.
L’Isee
Il requisito dell’Isee (è quello del nucleo familiare di appartenenza) inferiore a 40mila euro è previsto nel comma 6 (compravendite non imponibili a Iva) e nel comma 8 (contratti di mutuo), mentre non è previsto nel comma 7 (compravendite imponibili a Iva): ma si tratta di una evidente imperfezione del legislatore perché il beneficio sarebbe sfruttabile anche da chi abbia un Isee milionario. L’agevolazione dovrebbe essere applicabile anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi Isee, i quali siano individualmente di importo inferiore a 40mila euro, ma cumulativamente di importo superiore.
Assenza requisiti
Appare abbastanza ovvio che se uno degli acquirenti ha i requisiti e altro acquirente ne sia privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti.

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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

In data 6 aprile 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 46/2021 contenente la delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico attraverso l’assegno unico universale.
Tale assegno costituirà un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, senza distinzione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
Il nuovo assegno unico e universale porterà il graduale superamento o soppressione delle seguenti misure:
– premio alla nascita;
– assegno di natalità (c.d. Bonus bebè);
– detrazioni fiscali per figli a carico;
– assegno per il nucleo familiare.
L’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare individuata attraverso l’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico. Il beneficio decorrerà dal settimo mese di gravidanza.
In merito alle modalità di erogazione, non è chiaro se l’assegno sarà corrisposto dall’INPS o anticipato dal datore di lavoro.
In base alla soluzione tecnica a cui stanno lavorando gli uffici del Governo, l’assegno unico dovrebbe entrare a pieno regime a partire dal mese di gennaio 2022.
A partire da luglio 2021, in concomitanza con la scadenza della periodicità degli ANF (01/07/2020 – 30/06/2021) si dovrebbe avviare una versione provvisoria e transitoria dell’assegno universale.

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DECRETO “RIAPERTURE”

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 di ieri, è entrato subito in vigore il DL 18 maggio 2021 n. 65, contenente misure per una graduale riapertura delle attivita’ e gli spostamenti. Per quanto riguarda gli spostamenti,
– dal 18 maggio e fino al 6 giugno, in zona gialla, viene ridotto di un’ora il “coprifuoco”, che sarà dalle 23 alle 5;
– dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle 24 alle 5;
– dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito.
– Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari appena indicati.
Lato riaperture, in zona gialla, tra le disposizioni contenute nel DL si segnala che:
– dal 1° giugno, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti;
– dal 22 maggio, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi;

– rispettivamente dal 24 maggio e dal 1° luglio saranno consentite le attività di palestre e di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati;
– dal 1° luglio saranno consentite le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”;
– dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

PIATTAFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL MONITORAGGIO E LA CESSIONE DEI CREDITI ERARIALI – DECRETO RIAPERTURE IN GAZZETTA UFFICIALE

PIATTAFORMA CREDITI
L’agenzia delle entrate ha messo a disposizione una guida, che qui alleghiamo, per coloro che ricevono crediti d’imposta, che permette di:
– Monitorare i crediti
– Cedere i crediti,
– Accettare la cessione,
– Consultare le varie comunicazioni.
Sono le quattro funzioni che la piattaforma dell’agenzia delle Entrate mette a disposizione di chi riceve i crediti d’imposta.
La guida che spiega, quindi, come accedere alla procedura web «per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti», che possono essere venduti a terzi. Precisando che «devono accedere direttamente i soggetti interessati (cedenti e cessionari): non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot)».
I crediti di cui si parla sono quelli relativi a
– bonus vacanze delle strutture ricettive,
– spese di sanificazione e per l’acquisto dei Dpi,
– adeguamento degli ambienti di lavoro,
– canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda,
– detrazioni per superbonus e altre agevolazioni edilizie.
IN GU IL DECRETO RIAPERTURE
Nella GU n. 96 del 22/04/2021 è stato pubblicato il DL 52/2021, contenente misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (c.d. decreto “Riaperture”).
Di seguito le principali previsioni.
1. Certificazioni verdi
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid- 19”, comprovanti lo stato di
a) avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
b) o la guarigione dall’infezione
c) o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
2. Zone gialle
Tornano le zone gialle e le relative misure per esse previste oltre a quelle introdotte dal presente decreto.
3. Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non
autosufficienti
Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
4. Scuola e università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
5. Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
6. Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
7. Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
8. Sport di squadra, piscine, palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento
all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.
Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto
e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
9. Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
10. Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi
tematici e di divertimento.

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