LEGGE DI BILANCIO 2021: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.
CASSA INTEGRAZIONE COVID
Il comma 300 dell’art. 1 della Legge di Stabilità ha prorogato di 12 settimane la cassa integrazione con causale Covid-19.
Le 12 settimane devono essere collocate:
– nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (settore industria)
– nel periodo tra 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di FIS e Cassa Integrazione in deroga (altri settori)
Queste ulteriori 12 settimane sono riconosciute per il personale in forza al 1° gennaio 2021.
Rispetto alla precedente disciplina, non è previsto alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro rapportato all’eventuale calo di fatturato.
Ai sensi del comma 306 viene rinnovata la previsione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per un ulteriore periodo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il comma 309 dell’art. 1 ha esteso il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021. Fino a questa data:
– vige il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo
– sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020
– è fatto divieto a tutti i datori di lavoro di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio riduzione di personale)
Il divieto di licenziamento resta inapplicabile in caso di:
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività, con messa in liquidazione della
società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (nel caso in cui non si configuri la cessione
di beni o attività che possa configurare trasferimento d’azienda);
– accordi collettivi aziendali di incentivo all’esodo, stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto
accordo;
– licenziamenti intimati in caso di fallimento.
ASSUNZIONI AGEVOLATE PER I GIOVANI
Nel biennio 2021-2022 viene riconosciuta una decontribuzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite di € 6.000,00/anno, per un periodo massimo di 36 mesi, per l’assunzione e la trasformazione a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Tale agevolazione spetta per i lavoratori che non abbiamo mai stipulato precedenti contratti a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro.
Sono esclusi dall’incentivo i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico e i contratti dirigenziali.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.
Ai fini dell’applicazione di tale agevolazione si è in attesa dell’emissione di apposita circolare INPS.
ASSUNZIONI AGEVOLATE DONNE
La Legge di bilancio, al comma 16 dell’art. 1, ha previsto l’esonero contributivo del 100% per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022 che comportino un incremento occupazionale.
L’esonero potrà essere applicato per le seguenti assunzioni:
– donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età disoccupate da oltre 24 mesi;
– donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che svolgono
una mansione o operano in un settore caratterizzati da una disparità di genere superiore al 25%. L’applicazione di tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’
La Legge di bilancio ha elevato a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità. Il congedo può essere goduto anche in via non continuativa.
Il padre lavoratore ha inoltre diritto ad un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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LEGGE DI BILANCIO 2021 – N. 178/2020

RISTORAZIONE

1.1 IVA ridotta per i cibi d’asporto – commi 39 -40
Dottore Commercialista – Revisore Legale– Consulente del Lavoro Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Spett.le Cliente Viene ridotta al 10 per cento l’IVA sulle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. Rideterminate le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
1.2 Tax credit attrezzature e corsi professionali per i cuochi professionisti – commi 117-123
Credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali
durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio
dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’agevolazione riguarda i cuochi professionisti impiegati
presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA. Le spese
ammissibili al credito d’imposta sono quelle sostenute per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per
la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, strumenti e attrezzature
professionali per la ristorazione, partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il credito spetta fino ad
un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milioni di euro per l’anno 2021. È utilizzabile in
compensazione e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

AMBIENTE

2.1 Revisione ecotassa – comma 651
Cambia, per il 2021, l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. “ecotassa”). L’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto nel 2020). Gli importi sono i seguenti:
• 1.100 euro per la fascia di emissioni 191-210
• 1.600 euro per la fascia di emissioni 211-240
• 2.000 euro per la fascia di emissioni 241-290
• 2.500 euro per la fascia di emissioni superiori
2.2 Proroga bonus rottamazione – 652-655
Confermato il bonus per la rottamazione in 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Il limite di prezzo del veicolo resta a 50.000 euro. Il contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsti dalla legge di Bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021.
2.3 Bonus autoveicoli Euro 6 con rottamazione – commi 654-656
Arriva un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.
2.4 Bonus acquisto veicoli merci meno inquinanti – commi 657-658
Arriva un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto
merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). Il contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV e varia da un minimo di 1.200 ad un massimo di 8.000 euro.
2.5 Tax credit bici cargo – comma 698
Credito d’imposta per le micro e le piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio.
Il credito d’imposta, previsto per il 2021, è pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche riguardo all’ammontare spettante.
2.6 Tax credit distributori acqua potabile – commi 1087-1088
Allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, arriva un credito d’imposta per l’installazione di distributori e sistemi di filtraggio. Il credito d’imposta è pari al 50 del costo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290. L’agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche, agli esercenti attività d’impresa e professionali e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L’ammontare del credito massimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso economico e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

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Allegati

TREND 2021 PER IL SETTORE RISTORAZIONE

Per quanto il 2020 sia stato la dimostrazione più concreta del fatto che fare previsioni è molto complicato, le società di ricerca hanno voluto provare comunque a immaginare quali trend e linee di sviluppo strategiche possa seguire il foodservice nel 2021 in Italia per superare la crisi e ripartire più forte di prima. Nel panorama internazionale tra le tante letture di scenario il portale Webstaurantstore.com individua 4 macro aree di intervento su cui focalizzarsi: prodotto, servizio, delivery e tecnologia in store.
PREPARATO, SIGILLATO E SPEDITO: I TREND DI PRODOTTO
Maggiore efficienza, versatilità e garanzia di sicurezza sono le parole chiave attorno a cui andranno sviluppati i nuovi prodotti: ingredienti facili da combinare in modalità di somministrazione classica, che si mantengano integri se consegnati pronti o semplici da terminare a cura del cliente se semilavorati. E soprattutto da proporre in packaging sigillati, a prova di manomissione e contaminazione. A fare il resto ci penseranno, nei locali, le postazioni per sanificare le mani, i divisori in plexiglass, decisamente più confortevoli per gli operatori, della mascherina, e le indicazioni, su vetrine, sedute e pavimenti, degli spazi occupabili a prova di

ESPERIENZIALITÀ, MONODOSE E KIT: I TREND DI SERVIZIO
Visto che l’asporto continuerà a farla da padrone, sarà necessario prevedere sempre più pasti monodose o, alla giapponese, bento box che consentano ad ognuno di godere di un pranzo o di una cena ad alto tasso di esperienzialità sotto il profilo del gusto e dell’estetica. Drive in e take away davanti alla vetrina daranno al cliente una chance in più di ritirare il proprio cibo preferito in tutta sicurezza. Così come le ghost kitchen, di cui è prevista una crescita esponenziale, garantiranno una copertura territoriale sempre più ampia. E saranno sempre più interattivi e sfidanti, per i cuochi amatoriali, i kit per preparare ricette creative, della tradizione o etniche, da soli.

GREEN, STELLATO E SU MISURA: I TREND DEL DELIVERY
Come nella fase di preparazione, anche in consegna deve essere garantito il rispetto di tutte le norme di sicurezza e il contatto zero con il cibo. Ma la dimensione di servizio a distanza va ben oltre, nelle previsioni per il 2021: in forte espansione le proposte accessibili di ristoranti stellati così come la presenza di professionisti della nutrizione, a disposizione delle insegne per proporre menu e piani dietetici personalizzati, da consegnare a domicilio su base giornaliera o settimanale. Un nuovo approccio al mondo del delivery, non più da intendere in modalità occasionale o a discapito della genuinità del cibo, che vede in crescita anche la presenza di piccole comunità agricole locali tra i player del settore.
SANIFICAZIONE E CONTATTO-ZERO: I TREND DELLA TECNOLOGIA
La salute dei dipendenti e dei clienti dei ristoranti rimarrà la massima priorità. L’impiego sempre più estensivo di tecnologie avanzate circoscriverà il rischio di diffusione di batteri e virus. Oltre ai Qr code scansionabili su vetrine e menù anche i pos individuali per tavolo ridurranno la necessità per il personale di entrare in contatto con i clienti. Dopo essere state impiegate con successo in ospedali e grandi spazi pubblici come le metropolitane, le luci sanificatrici ultraviolette entreranno a pieno titolo negli strumenti da utilizzare per la pulizia degli spazi comuni. E il sistema di riconoscimento facciale renderà più semplice e sicuro il tracciamento dei visitatori, in caso di segnalazioni di contagi.

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LA RISTORAZIONE IN PERIODO DI PANDEMIA, MA NON SOLO…
1. Fidelizzare il cliente con attività promozionali social/online
2. Sfruttare gli spazi all’aperto
3. Pubblicizzare i protocolli per la sicurezza e igiene
4. Utilizzo di strumenti digitali (selforder, menù e listini online, prenotazioni online, pos al tavolo,
5. Sviluppare il delivery con linee ad hoc
6. Promuovere collaborazione con produttori locali

DECRETO COVID 5 GENNAIO 2021

Oggi 5 gennaio l’Italia torna in zona rossa. Sarà rosso anche il 6 gennaio prima del ritorno al giallo previsto per il 7 e l’8 gennaio.
Il 9 e il 10 gennaio si torna in zona arancione, mentre dall’11 gennaio scatta la divisione in fasce sulla base del monitoraggio settimanale.
REGOLA ZONA ROSSA
Sono chiusi bar e ristoranti, chiusi i grandi magazzini ma aperti alcuni negozi, aperti supermercati, farmacie, tabaccai, edicole. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5. Ecco che cosa si può fare.
Cosa posso fare in «zona rossa»?
– non si potrà andare nei bar e nei ristoranti (si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio)
– si potrà andare solo in alcuni negozi al dettaglio (quelli inclusi in questo elenco)
– si potrà uscire di casa per fare una passeggiata (con la mascherina, in prossimità della propria abitazione) e per fare attività sportiva (da soli: una corsa, un giro in bici)
Spett.le Cliente – non si potrà uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità (oltre alle attività sportiva e motoria appena citate), ma con un’eccezione importante. Sarà infatti possibile uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise:
le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi; oggi lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 7 e le ore 22», poi scatta il coprifuoco.

Posso uscire dal mio comune?
Uscire dal proprio comune è, in linea generale, vietato. Ci sono però, come detto sopra, alcune importanti deroghe: oltre alla possibilità di farlo perlavoro, salute o necessità e urgenza. – Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. È possibile percorrere una distanza «non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni», ma è vietato recarsi nel capoluogo di provincia.
– Si può andare, al massimo in due e con un solo spostamento al giorno, a trovare un parente o un amico, anche fuori comune (ma all’interno della propria regione).
Posso andare dai genitori, o dagli amici? Sì, è possibile andare a trovare parenti o amici ma non fuori Regione. Ma secondo le regole esposte prima: non ci si può andare se la casa dei genitori è fuori dalla regione; le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi; ci si può muovere verso una sola casa al giorno e rispettando gli orari del coprifuoco. Il rientro nell’abitazione dove si ha residenza o domicilio è sempre consentito.
Posso tornare a casa nei giorni «rossi»?
Sì, il rientro nella propria abitazione, quella dove si ha residenza o domicilio, è sempre permesso.
Posso andare in una seconda casa?
Sì, in tutto il periodo delle feste natalizie, fino al 6 gennaio, è possibile andare in una seconda casa,
ma solo se è all’interno della regione dove ci si trova. Le famiglie che vanno nella seconda casa
possono viaggiare nella stessa auto.
Posso uscire dal Comune per fare la spesa?
Sì: come già spiegato dal governo, fare la spesa rientra tra le cause che giustificano lo spostamento fuori dal comune dove si abita se il comune contiguo al proprio ha punti vendita necessari alle proprie esigenze, anche in termini di convenienza per il portafoglio.Lo spostamento va sempre autocertificato.
REGOLE ZONA GIALLA
In zona gialla significa che:
– i negozi sono aperti,
– bar e ristoranti sono aperti fino alle 18,
– dopo le 18 bar e ristoranti sono aperti per domicilio sempre e asporto fino alle 22,
– gli spostamenti sono consentiti (tranne quelli tra le Regioni),
– vige il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

REGOLE ZONA ARANCIONE
Zona arancione (il 9 e 10 gennaio) significa invece che:
– i negozi sono aperti,
– bar e ristoranti sono chiusi, eccetto per domicilio sempre e asporto fino alle 22,
– spostamenti concessi solo all’interno del proprio Comune (tranne nei casi consentiti)

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DECRETO NATALE – RESTRIZIONI E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

DECRETO “NATALE” L’Italia nei giorni festivi e prefestivi fino al 6 gennaio (24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) sarà interamente zona rossa . In quei giorni sarà possibile uscire dalla propria abitazione solo per ragioni di lavoro, necessità e salute (con poche deroghe in ambito familiare). Nei giorni in cui l’intero territorio nazionale sarà zona rossa saranno dunque chiusi gli esercizi commerciali, i centri estetici, i bar e i ristoranti che però potranno lavorare con l’asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Viene così implicitamente meno la possibilità prevista dal DPCM 3 dicembre 2020 di un’attività di ristorazione “al tavolo” nelle zone “gialle” dalle 5 fino alle ore 18 durante le festività natalizie.
Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, edicole e tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri e altre attività, considerate essenziali dal DPCM del 3 novembre 2020 per le zone rosse, qui di seguito riportate:
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di biancheria personale
– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– Attività delle lavanderie industriali
– Altre lavanderie, tintorie
– Servizi di pompe funebri e attività connesse
– Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

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DPCM 3/12/2020 COMUNICAZIONE STS PER I MEDICI E ASSIMILATI CASHBACK

Il decreto legge Covid approvato dal Consiglio dei ministri ha confermato le attese per una stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata del Coronavirus. Accanto al decreto legge, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio. Il decreto legge, di due soli articoli, è servito proprio per dare “copertura” alla stretta natalizia, dettagliata nel Dpcm.
Ecco, in sintesi, ciò che in base agli ultimi provvedimenti governativi si potrà fare e, al contempo, non si potrà fare fino al 15 gennaio.
SPOSTAMENTI
Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). È sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
SECONDE CASE
Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto vale anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Nel consiglio dei ministri che si è concluso in nottata non è passata la richiesta di permettere i ricongiungimenti in base al grado di parentela.
RISTORANTI
Sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell’Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Prima di Natale tutta l’Italia diventerà zona gialle, quindi ristoranti e bar potranno essere aperti fino alle 18. Divieto di cenoni in hotel il 31 dicembre.
IMPIANTI SCIISTICI
Gli impianti di risalita restano chiusi per il rischio assembramenti fino al 6 gennaio. Si potrà tornare a
sciare dal 7 gennaio.
QUARANTENA
Quarantena per chi torna dall’estero. La misura, che dovrebbe essere valida dal 20 dicembre, è pensata soprattutto per chi intenda andare a sciare in Svizzera – che ha tenuto le piste aperte – o in Paesi dell’Unione europea, come Slovenia e Austria, con quest’ultimo paese che ha annunciato di aprire le piste solo ai residenti.
COPRIFUOCO
Non si può circolare dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità,
lavoro o salute. Il limite vale anche per Natale e Santo Stefano.
MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE
Considerato che il coprifuoco alle 22 si applica anche il giorno della vigilia, la messa dovrà iniziare a un orario che consenta di rispettare la prescrizione, e che quindi garantisca il rientro a casa entro le 22.
CAPODANNO
Dalle 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
VEGLIONE
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
NEGOZI

I negozi dovrebbero restare aperti nei giorni delle festività per lo shopping fino alle 21, per permettere di “spalmare” la clientela lungo un arco di tempo più ampio possibile e ridurre il rischio di assembramenti. I centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie.
CROCIERE
A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.
SCUOLA
Ritorno in classe per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio in una percentuale del 75%.
Gli studenti di elementari e medie saranno in presenza al 100%.
CONCORSI
Continua a essere sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e sono esclusi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto

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CIRCOLARE “lotteria degli scontrini” (o “lotteria dei corrispettivi”)

La c.d. “lotteria degli scontrini” consentirà ai privati consumatori di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante l’effettuazione di acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto (art. 1 co. 540 e ss. della L. 232/2016).
Avvio della lotteria
Il nuovo istituto troverà applicazione a partire dall’1.1.2021.
La sua introduzione è stata posticipata di sei mesi (rispetto al precedente termine di decorrenza fissato all’1.7.2020) a causa della diffusione del Coronavirus (art. 141del DL 34/2020). Pertanto, il calendario delle estrazioni individuato con provv. 80217/2020 deve essere aggiornato. Il nuovo calendario è stato anticipato sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.
Condizioni di partecipazione
Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato,
che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Ai fini della partecipazione alle estrazioni è necessario che: • l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;
• l’acquirente, all’atto dell’acquisto, comunichi all’esercente il proprio “codice lotteria”;
• l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.

Codice lotteria

Il codice lotteria costituisce uno pseudonimo del codice fiscale del cliente e ne consente l’identificazione ai soli fini dell’assegnazione dei premi. Esso potrà essere ottenuto sul portale lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Una volta generato, dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per mostrarlo all’esercente. La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni (cfr. provv. 739122/2019).
Operazioni escluse dalla lotteria
Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa e gli acquisti effettuati online (o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi). Inoltre, in fase di prima applicazione dell’istituto, anche i seguenti acquisti
non consentiranno la partecipazione (provv. 80217/2020): • acquisti documentati mediante fattura elettronica;
• acquisti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria (cfr. anche
provv. 739122/2019);
• acquisti per i quali l’acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni
o deduzioni fiscali.
Generazione dei biglietti virtuali
Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1 euro genererà un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi), fino a un massimo di 1.000 biglietti (provv. 80217/2020).
Estrazioni ordinarie e “zero contanti”
Sono previste due tipologie di estrazioni: “ordinarie” e “zero contanti” (provv. 80217/2020). Chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni “ordinarie”; chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito) parteciperà anche a quelle “zero contanti”, che prevedono premi più elevati.
A queste ultime potranno partecipare anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l’esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto. Le regole delle estrazioni “zero contanti” saranno definite con successivo provvedimento.
La lotteria prevede estrazioni mensili, annuali e settimanali. Con lo stesso scontrino, dunque, ogni acquirente può partecipare a più estrazioni.
Il calendario delle estrazioni aggiornato è disponibile sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Si ricorda, tuttavia, che tra le novità previste dal Ddl. di bilancio 2021, alcune riguardano le regole applicative della lotteria degli scontrini e il meccanismo del c.d. “cashback”, prevedendo In particolare che la partecipazione alla lotteria di cui all’art. 1 co. 540 e ss. della L. 232/2016 sarà ammessa soltanto a fronte di acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici (ciò vale anche per gli acquisti documentati mediante fattura).
In tal modo, la disciplina della lotteria degli scontrini viene allineata, nelle finalità, al meccanismo del c.d. “cashback” di cui all’art. 1 commi 288 e ss. della L. 160/2019, che prevede rimborsi in denaro a favore di coloro che effettuano acquisti senza l’utilizzo del contante, allo scopo di incentivare i pagamenti elettronici.

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Allegati

COVID 19 – CONGEDI STRAORDINARI COVID

Il DL Ristori e il DL Ristori-bis hanno introdotto la possibilità, per i genitori dipendenti, di fruire di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro in corrispondenza del periodo di quarantena scolastica del figlio convivente e minore di 14 anni. Tali disposizioni sono valide fino al 31/12/2020.
Per quarantena scolastica si intende la quarantena disposta dall’Asl territoriale a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nello svolgimento di attività sportive, attività motorie, lezioni musicali e linguistiche.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ed è alternativo a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena scolastica disposto dal provvedimento Asl.
L’indennità erogata a carico dell’INPS è pari al 50% della retribuzione.
Per presentare la domanda di congedo per quarantena scolastica si deve utilizzare la procedura di “domanda di congedo parentale” all’interno della quale sarà richiesto di specificare se trattasi di congedo per quarantena scolastica.
Limitatamente alle zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie), se non è possibile prestare attività in smart working è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza percependo una indennità INPS pari al 50% della retribuzione.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei congedi/diritti previsti dal DL Ristori e dal DL Ristori-bis.
DIRITTO AL LAVORO AGILE (SMART WORKING)
In presenza di figli minori di 16 anni in “quarantena scolastica” o in DAD CONGEDO INPS PER QUARANTENA SCOLASTICA In presenza di figli minori di 14 anni in “quarantena scolastica” o in DAD, qualora non sia possibile attivare lo smart working DIRITTO AD ASTENSIONE NON RETRIBUITA In presenza di figlio tra i 14 e i 16 anni in DAD o quarantena scolastica qualora non sia possibile svolgere l’attività in smart working CONGEDO STRAORDINARIO PER ZONE ROSSE In presenza di figli frequentanti scuole secondarie di secondo grado in DAD qualora non sia possibile svolgere l’attività in smart working CONGEDO STRAORDINARIO PER FIGLI CON DISABILITA’ In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità L. 104/92, iscritti a scuola di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni per i quali è stata disposta la chiusura (la norma non richiama in questo caso il requisito dell’impossibilità di svolgere la prestazione in SW) Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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