ALLEGATO B ANNESSO ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri- progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Download PDF Circolare

Allegati

NUOVE SPECIFICHE DEL TRACCIATO XML

Con Provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche del tracciato XML della fattura elettronica. La nuova versione sarà operativa già dal prossimo 1° ottobre 2020, mentre sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2021. Ci sarà quindi un periodo transitorio che vedrà convivere le due tipologie di tracciato, considerando valide entrambe le soluzioni.
Le modifiche più importanti apportate al tracciato XML sono le seguenti.
Sono state introdotte nuove tipologie di documento, che dovranno essere selezionate per il caso specifico, se necessario:
• TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (subappalto e appalto in edilizia e imprese di pulizia)
• TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
• TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
• TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (extraue)
• TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93 – mancata o irregolare emissione di fattura da parte del fornitore)
• TD21 Autofattura per splafonamento a seguito di lettere di intento
• TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

• TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
• TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) (diretta)
• TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) (triangolazione)
• TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
• TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
L’aggiunta di nuovi codici dovrebbe, secondo l’agenzia, facilitare la contabilizzazione delle fatture, soprattutto per l’esterometro. Si nota infatti l’introduzione dei codici TD17, TD18 e TD19 che serviranno per le integrazioni e autofatture relative a operazioni con l’estero, intracomunitari o beni ceduti nel territorio dello stato da parte di soggetti non residenti (art. 17 comma 2 DPR 633/72) con facoltà di evitare l’invio dell’esterometro.
Il nuovo codice TD20 sarà specifico per le autofatture relative ad acquisti intracomunitari, per i quali non si sia ricevuta la fattura nei termini o con importi differenti.
Molto importante è anche il codice TD27, specifico per l’autofatturazione quando cedente e prestatore sono gli stessi soggetti, che verrà riconosciuta in automatico dal SDI e che non sarà quindi inserita anche nelle fatture di costo.
La ritenuta fiscale è stata ampliata per inserire anche le ritenute previdenziali, con i codici seguenti:
• RT03 Contributo INPS
• RT04 Contributo ENASARCO
• RT05 Contributo ENPAM
• RT06 Altro contributo previdenziale
Vale la pena sottolineare che questa modifica era attesa soprattutto per la questione Enasarco, che finalmente trova una collocazione adeguata, facilmente individuabile e calcolabile.
I codici di esenzione IVA N2, N3 e N6 saranno sostituiti da sottocodici maggiormente dettagliati e monitorabili dall’AdE:
• N2.1 – non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 N2.2 -non soggette – altri casi

• N3.1 -non imponibili – esportazioni
• N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie
• N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino
• N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
• N3.5 – non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
• N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
• N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
• N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
• N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile
• N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati
• N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
• N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
• N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
• N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
• N6.9 – inversione contabile – altri casi
L’utilizzo dei nuovi codici sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021, quando non saranno più accettati i codice N2,N3 e N6

Download PDF Circolare

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI In tema di incentivi agli investimenti in beni strumentali, l’anno 2020 si contraddistingue per la coesistenza di super e iper-ammortamento per investimenti “prenotati” nel 2019 e del nuovo credito d’imposta per gli investimenti 2020.
Le due discipline condividono alcuni aspetti applicativi (a titolo non esaustivo gli investimenti agevolabili e il meccanismo di recapture) ma, il mutamento della natura dell’agevolazione da un meccanismo di variazione fiscale in diminuzione dalle imposte sui redditi a un credito d‘imposta comporta differenze sostanziali.
Si analizzano dunque nel prosieguo le caratteristiche distintive della nuova disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali, introdotta dall’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con particolare riguardo alle differenze rispetto alle previgenti normative del super ammortamento, di cui all’articolo 1, commi 91–94, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e iper ammortamento, di cui all’articolo 1, commi 8–11, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017). AMBITO APPLICATIVO TEMPORALE
Il credito d’imposta trova applicazione agli investimenti in beni strumentali:
• effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
oppure
– prenotati al 31.12.2020 (con ordine accettato dal fornitore e pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene) ed effettuati entro il 30.06.2021.

Trova invece applicazione la previgente disciplina del super e iper-ammortamento al caso dei seguenti investimenti: • prenotati al 31.12.2019 (ordine e acconto 20%) ed effettuati entro il 31.12.2020 (c.d. regime transitorio introdotto dal comma 196, articolo 1, L. 160/2019), termine così prorogato per i beni strumentali “ordinari” dall’articolo 50 D.L. 34/2020 (c.d Decreto Rilancio), allineandolo con quello dei beni 4.0;
• gli investimenti effettuati in anni precedenti ed entrati in funzione (per l’applicazione del super ammortamento) o interconnessi (per l’applicazione dell’iper ammortamento) nel 2020.
AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO
Possono beneficiare del credito d’imposta investimenti in beni strumentali:
Sono escluse le seguenti imprese: • gli esercenti arti e professioni,con esclusivo riferimento agli investimenti inbeni strumentali “ordinari”;
• tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. • in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività economica;
• sottoposte a sanzioni interdittivederivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001).
Rispetto alla previgente disciplina possono dunque accedere al nuovo credito d’imposta i soggetti che determinano il reddito forfetariamente o su base catastale (imprese agricole), ma è introdotta una condizione soggettiva di fruibilità del credito:
• rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
• rispetto del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.
AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO Il credito d’imposta si applica agli investimenti in beni in possesso dei seguenti requisiti, in totale continuità con la previgente disciplina: • strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione; • nuovi;
• destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
• acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziaria, costruiti internamente o acquisiti
con contratto di appalto.

Fra i beni strumentali agevolabili rientrano le seguenti categorie, a cui corrispondono aliquote del credito d’imposta e limiti degli investimenti agevolabili opportunamente modulati: • beni materiali “ordinari”;
• beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato A annesso alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
• beniimmateriali 4.0(software, sistemi esystem integration, piattaforme e applicazioni) inclusi
nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017). Per i beni immateriali 4.0 si segnala, rispetto alla previgente disciplina dell’iper-ammortamento, l’eliminazione del vincolo di subordinazione con l’acquisizione di un bene materiale 4.0.
Risultano, in particolare e a titolo non esaustivo, esclusi i seguenti beni:
• fabbricati e costruzioni;
• veicoli e altri mezzi di trasporto dell’articolo 164 Tuir (anche strumentali eccetto gli autocarri);
• beni immateriali non 4.0 (ad esempio i software relativi alla gestione di impresa in senso lato).
MECCANISMO DI RECAPTURE E DEROGA PER INVESTIMENTI SOSTITUIVI Eredità della disciplina dell’iper-ammortamento, il meccanismo di recapture (restituzione del credito di imposta fruito) si applica al credito d’imposta beni strumentali nei seguenti casi:
• cessione a titolo oneroso del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene (per i beni “ordinari”) o di interconnessione dei beni 4.0. oppure
Il recapture non si applica nei seguenti casi:
• delocalizzazione all’estero del bene agevolato, anche presso strutture produttive appartenenti alla stessa impresa. • effettuazione di investimenti sostitutivi in beni materiali 4.0 di caratteristiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta di cessione o delocalizzazione;
• trasferimento temporaneo all’estero;
• cessione d’azienda o di ramo d’azienda comprendente il bene agevolato.
ONERI DOCUMENTALI La disciplina del credito d’imposta beni strumentali differisce dalla previgente per quanto concerne i seguenti oneri documentali a carico del beneficiario:
• le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati “devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194», pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019;

• i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0devono essere attestati tramite:
o dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante oppure o perizia tecnica semplice (non più perizia tecnica giurata come nell’iper ammortamento) o attestato di conformità, obbligatori in caso di beni di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro (contro i 500.000 euro dell’iper ammortamento) • gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono essere comunicati al Mise a consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di effettuazione; l’omessa trasmissione della comunicazione non pregiudica la spettanza del credito o il diritto alla fruizione.
ENTITÀ DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è applicato al costo di acquisizione dell’investimento determinato, nel caso di beni materiali, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e pertanto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione facendo riferimento “in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa”.
Aliquote e limiti dell’agevolazione sono di seguito riepilogati in tabella:

MODALITÀ DI FRUIZIONE Il godimento del credito d’imposta beni strumentali, in modo similare alla disciplina previgente, è caratterizzato:
• da un momento di fruizione che scatta l’anno successivo rispettivamente all’entrata in funzione del bene per investimenti “ordinari” o all’interconnessione per beni 4.0;
• da un periodo di fruizione pluriennale, di durata pari a 5 anni ridotti a 3 per beni immateriali 4.0. Analogamente al precedente iper-ammortamento è consentita la fruizione anticipata del credito d’imposta per beni materiali 4.0 in misura ridotta del 6% a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione del bene, in caso di interconnessione posticipata negli anni. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per beni immateriali 4.0) e non è ammessa la cessione o il trasferimento del credito, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.
Le regole di compensazione possono essere così sintetizzate: • non si applicano né i limiti generali di compensazione né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro;
• non è richiesta l’apposizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 5.000 euro;
• la compensazione non è soggetta all’obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione dei redditi;
• il modello F24 va presentato esclusivamente coi servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
CUMULABILITÀ
IRRILEVANZA FISCALE Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali è in generale cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi:
• a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
• tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, è fiscalmente irrilevante ovvero: • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
• non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP
• non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61
del Tuir;
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5
del Tuir.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI E CREDITO D’IMPOSTA
AMBITO APPLICATIVO TEMPORALE Caratteristiche dell’agevolazione applicata ad investimenti in beni immateriali strettamente legati ai processi aziendali connessi al concetto di Industria 4.0. A decorrere dall’anno 2017 è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo a favore delle imprese che effettuano investimenti in determinati beni strumentali immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0.
La misura incentivante tali investimenti ha mutato negli anni la propria natura e intensità, pur mantenendo, sostanzialmente, inalterati, ambito applicativo, soggettivo e oggettivo: • per investimenti in beni immateriali effettuati dal 01.01.2017 al 31.12.2019(comprese le “prenotazioni” di beni effettuate entro il 31.12.2019 con acquisizione perfezionatasi dal 01.01.2020 al 31.12.2020 previste dal c.d. regime transitorio del comma 196, articolo 1, L. 160/2019) trova applicazione l’iper-ammortamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 8-11, L. 232/2016;
• per investimenti in beni immateriali effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020(comprese le “prenotazioni” di beni effettuate entro il 31.12.2020 con acquisizione perfezionatasi entro il 30.06.2021) trova applicazione il nuovo credito d’imposta ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020): La Legge di Bilancio 2020 ha, dunque, introdotto, come abbiamo già visto per i beni strumentali materiali, in sostituzione all’iper-ammortamento, un credito d’imposta per investimenti in beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0. AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO Purtroppo l’ambito applicativo soggettivo resta confinato alle imprese (sono esclusi dunque gli investimenti in beni immateriali effettuati dagli esercenti arti e professioni) con la principale differenza sul piano soggettivo che l’agevolazione risulta ora fruibile indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa (ora fruibile anche ai soggetti in regime forfettario).
Sono dunque incluse tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le seguenti imprese:
• in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività economica;
• sottoposte a sanzioni interdittivederivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).
Rispetto alla previgente disciplina è introdotta una condizione soggettiva di fruibilità del credito, che consiste nel:

• rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
• rispetto del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori. AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO Sulpiano oggettivo, nell’ottica di estendere l’accessibilità alla misura, è statoeliminato il vincolo di subordinazione dell’investimento in un bene immateriale all’acquisizione di un bene materiale rientrante nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 nel medesimo periodo d’imposta. Pertanto, l’investimento è agevolabile anche se effettuato distintamente e indipendentemente rispetto ad altri beni materiali 4.0.
Il credito d’imposta, in totale continuità con la previgente disciplina, si applica ai seguenti beni immateriali: • strumentali all’attività d’impresa;
• nuovi;
• destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
• acquistati a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso o mediante soluzioni di cloud computing per la
quota di costo imputabile per competenza. Fra i beni immateriali strumentali agevolabili rientrano esclusivamente: • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni inclusi nell’allegato B (CHE QUI ALLEGHIAMO) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017, beni individuati con il criterio di essere strettamente legati ai processi aziendali connessi al concetto di Industria 4.0;
• beni “stand alone” ovvero non incorporati un bene materiale e non necessari al funzionamento dello stesso (i beni immateriali “embedded” risultano al contrario agevolabili unitamente al bene materiale in cui sono incorporati, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 4/E/2017 in materia di iper ammortamento).
Risultano in particolare esclusi dall’incentivo:
• i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell’offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, etc);
• i sistemi ERP, ad eccezione dei moduli destinati alla produzione, manutenzione e logistica (interna ed esterna, ad esempio i sistemi di SCM).

ENTITÀ DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il nuovo credito d’imposta investimenti in beni strumentali applicato ai beni immateriali risulta pari al 15% del costo di acquisizione nel limite massimo di spese ammissibili pari a 700.000 euro.
Il credito d’imposta è compensabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione.

L’agevolazione si traduce dunque in unbeneficio fiscale superiore a quello consentito dall’iper- ammortamento (il 15% rispetto al previgente 9,6% di risparmio fiscale con l’iper-ammortamento per i soggetti Ires).
Di seguito si riepilogano le intensità dell’iper-ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali strumentali 4.0:

Download PDF Circolare

Allegati

REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI 2020 GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presso seggi elettorali, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
Il datore di lavoro non può in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere al compito che è stato a lui assegnato.
I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
Il trattamento economico e normativo previsto in caso di assenza per permesso elettorale è il seguente:
 Per i giorni festivi e per i giorni non lavorativi (ad es. domenica e sabato per i dipendenti con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì):
– spetta un giorno di riposo compensativo per il sabato ed uno per la domenica
o, in alternativa,
– un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione delle giornate di riposo compensativo che non vengono godute
 Per i giorni lavorativi
– spetta la normale retribuzione a carico dell’azienda
In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.
In alternativa ai giorni di riposo compensativo può essere erogata retribuzione pari a una giornata di lavoro; la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.

PRECISAZIONE: anche se nella giornata il dipendente viene chiamato presso il seggio per poche ore, il riposo compensativo spetta per un giorno intero (e così pure l’eventuale retribuzione sostitutiva).

Download PDF Circolare

Allegati

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE: RIDIMENSIONATO L’IMPORTO SPETTANTE

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 302831 del 11.09.2020 è stata resa nota la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dall’articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), da applicare al credito teorico oggetto di precedente comunicazione.
Ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020, al punto 5.4 delProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10.07.2020è stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto (60% delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020, entro il limite di credito di 60.000 euro per beneficiario) moltiplicato per la percentuale di fruizione resa nota con distinto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione è pari a 15,6423%, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa, fissato dal Decreto Rilancio in 200 milioni di euro, e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20.07.2020 al 07.09.2020, pari a 1.278.578.142 euro.
Il credito spettante a ciascun beneficiario è pertanto pari:

• all’importo risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 15,6423%, con troncamento all’unità di euro;
• entro il limite di euro 60.000. Facciamo un esempio pratico.
Se le spese sostenute dal contribuente e per le quali viene richiesto il credito d’imposta fossero pari ad euro 10.000,00 il calcolo sarebbe il seguente:
10.000,00 euro * 60% = 6.000,00 euro; 6.000,00 euro *15,6423% = 938,53 euro.
di conseguenza, facendo una semplice proporzione, il bonus – in termini di credito d’imposta – spettante è pari al 9,38%.
L’importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario sono le seguenti: • detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
• utilizzo diretto in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 Lgs. 241/1997, anche in unica soluzione;
• cessione, anche parziale, del credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), con facoltà di successiva cessione del credito. La circolare AdE 20/E/2020 ha precisato la corretta modalità di indicazione nei modelli dichiarativi: il
credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta (modello Redditi 2021 – periodo d’imposta 2020), specificando sia la quota utilizzata in detrazione in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta a terzi.

Il documento di prassi citato precisa, inoltre, che il credito: • potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi;
• non potrà essere richiesto a rimborso. L’utilizzo in compensazione con modello F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Download PDF Circolare

Allegati

CIRCOLARE SUPERBONUS 110%

Nella presente Circolare verrà analizzata la previsione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”, a sua volta convertito con modifiche nella Legge n. 77 del 17/7/2020, relativa al cd. superbonus al 110%.
Il contenuto risulta aggiornato con gli ultimi provvedimenti governativi emanati tra luglio ed agosto.
1. INTRODUZIONE
L’articolo 119 del Decreto-legge “Rilancio”, facendo riferimento alla vecchia normativa relativa al
bonus energetico, aumenta la percentuale di detraibilità Irpef per i contribuenti sino al 110%.
Altra caratteristica fondamentale rileva essere la possibilità di non sborsare nemmeno un centesimo per i lavori, e questo grazie allo sconto in fattura o alla cessione del credito, entrambi aspetti approfonditi nelle pagineseguenti.
Evidentemente il Governo ritiene che in tal modo il settore edile possa riprendersi e creare un circolo virtuoso di consumi nel Paese.
2. GLI INTERVENTI “TRAINANTI”: ECOBONUS E SISMABONUS

In estrema sintesi, gli interventi per i quali viene prevista la detrazione Irpef al 110% di cui al presente art. 119 del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”, sono i seguenti, i quali vengono definiti “trainanti”:
➢ Interventi di riqualificazione energetica: isolamento termico e sostituzione impianti di riscaldamento cd. ECOBONUS;
➢ Interventi antisismici (comma da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 cd. SISMABONUS;
3. RATE E SCADENZE
Le spese a cui fa riferimento la norma sono quelle “rimaste a carico del contribuente” e
sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 (fino al 31/12/2022 per gli IACP).
La locuzione “rimaste a carico del contribuente” è stata chiarita nella sua portata dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 24 del 8/8/2020 dove si precisa che “la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto, ad esempio, qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili riceve i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata […]”.
Vengono previste cinque rate annuali di pari importo per la fruizione della detrazione.
Il DM del MISE del 28/7/2020 precisa che i bonifici effettuati dalle persone fisiche dovranno essere “parlanti”, ovvero contenere numero e data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Se a questi lavori cd. trainanti se ne aggiungono altri, e a questi connessi, saranno oggetto di detrazione Irpef al 110%: si tratta dei lavori cd. trainati.
Si rammenta infine che tutte le detrazioni Irpef al 110% non si applicano alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, ovvero rispettivamente abitazioni signorili, villini e ville.
4. GLI IMPORTI DETRAIBILI

L’Agenzia delle Entrate, con la sua Guida del 24/7/2020 a pagina 3 ha specificato che i costi sostenuti dal contribuente e che diventeranno agevolabili grazie al superbonus 110% devono essere in ogni caso attestati nella loro congruità da parte dei tecnici asseveratori (Architetti, Ingegneri o altri iscritti ad Ordini o Collegi, esclusi quindi ai sensi del DM del MISE del 28/7/2020 i cd. attestatori indipendenti),
indipendentemente dal fatto che vi sia successivamente lo “sconto in fattura” o la cessione a terzi del credito.
5. ECOBONUS
5.1. I lavori trainanti:
La prima categoria di fattispecie “trainanti” è costituita dal cd. Ecobonus, il quale a sua volta risulta costituito da:
a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache (max 50mila euro di spese, ridotto rispetto ai 60mila previsti inizialmente) che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari se indipendenti con uno o più accessi autonomi (in sostanza, si tratta del cd. “cappotto”). La spesa massima agevolabile è, come già anticipato, pari a euro 50mila per unità immobiliare singola o autonoma se all’interno di fabbricati plurifamiliari, o di euro 40mila moltiplicato per il numero delle unità per edifici composti da due a otto unità immobiliari, o infine di euro 30mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici con oltre otto unità immobiliari. Dopo il 31/12/2021 questi interventi ritornano “a regime” con una detrazione del 65% (e non più 110%) e con un tetto di spesa agevolabile di euro 60mila. Infine, i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi.
Per quanto riguarda invece i requisiti di trasmittanza si applicano le tabelle previste dal Decreto dello Sviluppo Economico del 11/3/2008 come modificato dal Decreto del 26/1/2020. In data 28/7/2020 sono stati finalmente emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico due Decreti che superano quanto previsto precedentemente in tema di requisiti tecnici da rispettare e di valori di trasmittanza per fruire dell’ecobonus 110%;
b) Interventi su parti comuni degli edifici (parliamo quindi di Condomìni) per la sostituzione di impianti riscaldamento obsoleti con moderni impianti centralizzati di riscaldamento,

raffrescamento o fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati a impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione (max 20mila euro di spese per ogni unità immobiliare se l’edificio è composto fino a otto unità immobiliari oppure 15mila euro per ogni unità immobiliare per gli edifici con più di otto unità, mentre pre-conversione era pari ad euro 30mila senza specifiche varie);
c) Interventi sul “cappotto” degli immobili e di sostituzione impianti riscaldamento obsoleti per le unità monofamiliari; tali interventi, a differenza della precedente lettera a), riguardano gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con accesso autonomo. La fonte energetica può essere a pompa di calore, ma anche a condensazione con efficienza almeno di classe A ivi inclusi impianti ibridi o geotermici (max 30mila euro).
5.2. I lavori trainati:
L’art. 119 al comma 2 prevede che vengano “trainati” al 110% dal previgente 65% tutti gli interventi previsti dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, ovvero (si riporta il contenuto della norma): “…gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
2. …..anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M
al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre

2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento”
A titolo esemplificativo si tratta di:
– Sostituzione degli infissi, schermature solari, nonché sistemi evoluti di termoregolazione e cioè dispositivi multimediali per controllo da remoto;
– Micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria stabilita con decreto;
– Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (max 3mila euro).
Un esempio concreto potrebbe essere quello del cambio di finestre di una villetta, abbinato a lavori di isolamento termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento come chiarito dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate a pag. 23 di venerdì 24/7/2020.
Per quanto riguarda il caso dei Condomìni, sempre la Circolare dell’AdE precisa che se vengono eseguiti i lavori sulle parti comuni che possono fruire del 110% di detraibilità, i singoli condòmini possono effettuare lavori “trainati” in proprio beneficiando del superbonus 110% (es. il condominio fa il cappotto dell’edificio ed il singolo condòmino in casa propria sostituisce gli infissi).
La condizione per la fruizione in tali casi è tuttavia rappresentata dalla “contestualità” dei due tipi di lavori.

La Guida dell’Agenzia delle Entrate del 24/7/2020 ha chiarito che gli interventi “trainati” che godono del 110% di detraibilità (in luogo del 65%) si recuperino in:
– –
5.3.
5 anni se il trainante è l’ecobonus 110%;
10 anni se il trainante è il sismabonus 110%.
Il miglioramento energetico
Gli interventi per il risparmio energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti in materia e comunque assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Questo sarà sicuramente un punto dolente di tutta l’operazione bonus 110% e che ne limiterà la fruizione, in quanto risulta davvero difficile raggiungere tali obiettivi di efficientamento energetico.
Risulta evidente, quindi, che è necessario effettuare uno studio preliminare sull’immobile verificando, tra l’altro, la “condizione energetica” di partenza.
5.4. La demolizione e ricostruzione
Infine, l’agevolazione può riguardare oltre che gli edifici esistenti, anche quelli risultanti da demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, lettera d), del D.Lgs. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia); di seguito il testo normativo: “”interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
Rientrano nella detrazione del 110% anche gli impianti fotovoltaici (max 48mila euro di spesa e con obbligo di cedere in favore del GSE l’energia in esubero, con divieti di altri incentivi) e colonnine per le auto elettriche (max 1.000 euro di spesa per ogni Kw di capacità di accumulo) se connesse ai lavori edilizi principali (trainanti) “ecobonus”.
6. SISMABONUS
La seconda categoria di interventi “trainanti” che prevede il “superbonus” del 110% è costituita dagli interventi antisismici, le cui fattispecie sono previste dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (anche in questo caso la novella normativa si innesta su un corpus già esistente e che prevedeva originariamente una detrazione del 50%/70%/75%/80%/85%): “1-bis. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti

autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari”
Anche in questo caso appare opportuno elencare i più rilevanti esempi di interventi antisismici previsti dall’art. 16 citato:
– Interventi antisismici generici;
– Interventi antisismici con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
– Interventi antisismici con riduzione di una o due classi di rischio per parti comuni di condomini o simili;
– Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi…

Download PDF Circolare

 

Allegati

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI. D.L. RILANCIO E D.L. AGOSTO

Gli art. 126 e 127 del DL 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) hanno previsto la proroga dei termini di ripresa dei versamenti sospesi per effetto della crisi epidemiologica (ex art. 61 e 62 DL 18/2020 – decreto “cura Italia” e art. 18 e 19 DL 23/2020 – Decreto Liquidità); l’effettuazione dei versamenti sospesi è stato fissato:
➔ per la generalità dei contribuenti che hanno fruito della sospensione, nel periodo 08/03/2020 – 31/05/2020 (02/03/2020 – 30/04/2020 per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator e soggetti equiparati)
➔ al 16/09/2020 (rata unica o prima di 4 rate), in luogo del 30/06/2020 (del 31/05/2020 per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator e soggetti equiparati).
Successivamente, l’art. 97 del D.L. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha previsto la possibilità di beneficiare di un ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi. In particolare, viene previsto che i versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
➔ per il solo 50% del loro importo alle scadenze prefissate, e cioè:
▪ in un’unica soluzione entro il 16/09/2020
▪ o con rateizzo, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata
entro il 16/09/2020;
➔ il restante 50% delle somme può essere versato, senza sanzioni e interessi:
▪mediante rateizzo, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo,
▪con il versamento della 1° rata entro il 16/01/2021.

Download PDF Circolare

Allegati

Caricamento nuovi articoli...
No more posts

Grazie, il documento è stato caricato correttamente.