COVID 19 – GREEN PASS OBBLIGATORIO – REGOLAMENTO OPERATIVO

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine attualmente previsto per la cessazione dello
stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Covid-19, a chiunque svolge
un’attività lavorativa è fatto obbligo, per l’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di
possedere e di ESIBIRE SU RICHIESTA IL GREEN PASS.
Sono destinatari di tale obbligo tutti i lavoratori e i fornitori, anche esterni (dipendenti o autonomi) che
accedono al luogo di lavoro, compresi volontari, tirocinanti e personale domestico.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica da presentare in caso di controllo (non è ammessa autocertificazione).

Entro il 15 ottobre 2021 le aziende devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle
verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati
al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati
dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Consigliamo, se possibile, di effettuare la verifica su tutto il personale aziendale. Qualora preferiste
effettuare un controllo a campione, consigliamo di effettuare verifiche su almeno il 30% della popolazione
aziendale. Inoltre, specifichiamo che in caso di verifica a campione è opportuno precisare le modalità di
scelta dei lavoratori da verificare giornalmente.

La verifica deve avvenire quotidianamente tramite l’APP VERIFICA C-19 scaricabile sui normali telefoni
cellulari.
E’ possibile richiedere al lavoratore incaricato di installare l’APP sul cellulare personale. Il lavoratore non è
però obbligato a rispondere positivamente alla richiesta del datore di lavoro.

Si allega alla presente la bozza di regolamento con le modalità operative: tale regolamento (da completare
a cura dell’azienda nelle parti evidenziate in giallo) potrà essere affisso in luogo visibile a tutti i lavoratori
oppure consegnato personalmente ad ogni soggetto.
Oltre al regolamento dovrà essere affissa/consegnata l’informativa privacy.

Alleghiamo inoltre il modulo per la nomina del soggetto incaricato alle verifiche (può essere nominato
anche più di un soggetto) oltre ad un’informativa, che potete consegnare ai lavoratori o esporre in bacheca,
nella quale si ricorda l’entrata in vigore del nuovo obbligo e si chiede di comunicare all’azienda l’eventuale
intenzione di non presentarsi al lavoro perché privi di Green Pass.
ATTENZIONE: il lavoratore non deve comunicare se è vaccinato, guarito oppure se effettuerà il
tampone. Viene solamente richiesto al lavoratore di informare facoltativamente il datore di
lavoro della sua possibile assenza.

 

 

COVID 19 – OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

 

E’ stato pubblicato in G.U. del 21/09/2021 il DL 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Dal 15 ottobre e fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto al 31/12/2021) per tutti coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato e per tutti i lavoratori pubblici è previsto l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il GREEN PASS.

Sono pertanto destinatari di tale obbligo tutti i lavoratori o fornitori esterni (dipendenti o autonomi) che accedono ad un luogo di lavoro.

Tale obbligo riguarda anche volontari, tirocinanti e personale domestico (colf/badanti/baby sitter).

 

Le disposizioni relative al Green Pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica che dovrà essere esibita in caso di controllo (non è ammessa autocertificazione da parte del lavoratore).

 

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della nuova normativa utilizzando l’App di verifica nazionale ‘VerificaC19’.

Per i lavoratori che svolgono la propria attività anche sulla base di contratti esterni (trasfertisti, autotrasportatori, viaggiatori/piazzisti, …)  la verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata dal datore di lavoro e dai titolari del luogo in cui è svolta l’attività esterna.

 

Entro il 15 ottobre le aziende dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che dovranno essere effettuate quotidianamente, anche a campione, e possibilmente (non obbligatoriamente) al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

La verifica dovrà essere effettuata da un soggetto incaricato con atto formale.

 

Si precisa che non è possibile chiedere ai lavoratori se essi siano vaccinati o se abbiano effettuato il tampone; il datore di lavoro non potrà inoltre annotare eventuali informazioni o la data di scadenza del Green Pass dei dipendenti che accedono regolarmente al luogo di lavoro.

Si sottolinea inoltre che la verifica del Green Pass non sostituisce le misure di sicurezza fino ad ora attuate: misurazione della temperatura, distanziamento sociale, utilizzo di gel e mascherina.

 

CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS

I lavoratori privi della certificazione verde COVID 19 saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

A carico del personale che acceda ai luoghi di lavoro privo di Green Pass o non esibisca la certificazione verde, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari, è applicabile la sanzione amministrativa di competenza del Prefetto da € 600,00 a € 1.500,00.

 

SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per un sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

La mancata verifica del green pass o la mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro sono punite con una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.

 

In allegato alla presente troverete una comunicazione preventiva per i lavoratori che potrà essere affissa in bacheca qualora lo riteniate opportuno.

Si fornirà, con successiva comunicazione, l’informativa da consegnare ai lavoratori, la bozza di documento per la definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche nonché la lettera di nomina del soggetto incaricato al controllo del Green Pass.

 

 

 

 

LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI COVID-19

La normativa di supporto alle aziende, varata in connessione della pandemia da Covid-19, prevede l’erogazione di numerosi crediti; in particolare, possiamo ricordare il c.d. “bonus locazione” quello per sanificazione e adeguamento dei locali, nonché il contributo a fondo perduto.
Normalmente, le procedure per la richiesta dei detti bonus si sono già concretizzate e concluse, mentre vanno chiarite le regole di contabilizzazione ed eventuali riflessi fiscali.
Il bonus locazioni
La norma concede a soggetti caratterizzati da determinati requisiti un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:
Crediti compensabili verso Erario a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili La norma prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile:
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Il bonus sanificazione
Il bonus sanificazione, invece, determina la maturazione di un credito d’imposta, a fronte delle spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi,
tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner,
tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:
Crediti compensabili verso Erario a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili
Potrebbe accadere che l’erogazione sia finalizzata all’acquisto di beni strumentali, con la conseguenza che l’imputazione a conto economico dovrebbe essere “graduale” e avere una durata pari a quella del periodo di ammortamento, mediante la tecnica dei risconti.
In alternativa, il contributo andrebbe a decrementare direttamente il costo del bene, con la conseguenza che l’ammortamento verrebbe stanziato direttamente su un valore ridotto del contributo.
Tale seconda casistica può divenire problematica da gestire per la semplice circostanza che il credito d’imposta era concesso in origine in misura percentuale rispetto alla spesa e, inoltre, la misura è stata ulteriormente ridotta per carenza di fondi disponibili. Ciò potrebbe determinare difficoltà nella individuazione della quota specificamente riferibile ai beni ammortizzabili (ove presenti), tali da consentire una imputazione diretta e totale nella voce dei contributi del periodo 2020.
L’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna azienda è stato indicato con apposita notizia nel cassetto fiscale del contribuente; si ricorda, però, che la cifra esposta è relativa all’importo indicato nell’istanza, che conteneva anche le spese che l’azienda prevedeva di sostenere sino al 31 dicembre 2020.
Pertanto, potrebbe essere utile distinguere la voce di credito verso l’Erario in 2 quote:
• la prima, già utilizzabile in compensazione, in quanto riferita alle spese certe e già sostenute;
• la seconda, da tenere congelata sino al momento della conferma dell’effettivo sostenimento. La norma prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile:
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

• ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Il contributo a fondo perduto
Diversamente dai casi precedenti, il contributo a fondo perduto è stato erogato direttamente con accredito sul conto corrente alle aziende che, avendone i requisiti, hanno presentato tempestivamente la domanda. Pertanto, a livello contabile:
Crediti verso Erario a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili
Banca XY c/c a Crediti verso Erario
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
La cessione del credito compensabile
I bonus che danno diritto al credito di imposta compensabile danno la possibilità, per il contribuente, di optare per la cessione a terzi.
Infatti, sino alla data del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sotto elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti cedibili sono i seguenti (il riferimento è agli articoli del D.L. 34/2020):
a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’ articolo 65, D.L. 18/2020;
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui
all’articolo 28, D.L. 34/2020;
c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120, D.L. 34/2020;
d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125, D.L.
34/2020.
Contabilmente si dovrà rappresentare quanto segue (ipotizzando la cessione alla società Alfa):
Crediti verso Alfa a Crediti compensabili verso Erario
Banca XY c/c a Crediti verso Alfa
È ragionevole ritenere che l’acquirente non sia disposto ad acquisire il credito pagando l’intero importo del nominale, con la conseguenza che si potrà evidenziare una perdita:

Ad esempio, ove il valore nominale del credito fosse pari a 100 e l’acquirente lo pagasse 80, contabilmente avrei:
#
Crediti verso Alfa Perdite su crediti
a Crediti compensabili verso Erario
100
Non vi sono precisazioni ufficiali in merito alla deducibilità di tale perdita; tuttavia, si ritiene che la posta non sia fiscalmente rilevante, in quanto connessa ad un contributo fiscalmente non imponibile.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Allegati

COVID-19 – LAVORATORI E IMPRESEINFORMAZIONE

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.
Tra le informazioni:
• l’obbligo di restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Accesso alla sede di lavoro
Modalità di ingresso in azienda
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
• La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
• Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021.
Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
• Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali.
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
• Le norme del protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Igiene in azienda
Pulizia e sanificazione
• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.
• Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

• L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare 22 febbraio 2020.
Precauzioni igieniche personali
• È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
• E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
• E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
• I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici
dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Spazi comuni e spostamenti
Spazi comuni
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
• Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Ingresso e uscita dall’azienda
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
• Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Spostamenti interni
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
• Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Organizzazione aziendale
Turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi
Con riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;

• assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
• Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
• Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
• Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
• Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
• Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.
• L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.
• È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Gestione di una persona sintomatica in azienda • Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
• II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato – ove già non lo fosse – di mascherina chirurgica.
• L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS
• La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
• Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

• La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Allegati

FAQ PROCEDURA INFORMATICA

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1. – DGR783/2020
Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona
HAI PROBLEMI TECNICO / INFORMATICI? ECCO LE RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI
IL PRESENTE ELENCO PUO’ ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
FAQ PRIMA DEL 2 LUGLIO 2020 ore 10.00
D. Come posso verificare qual è l’indirizzo PEC della mia impresa, presente in Registro Imprese?
R. Per ricevere assistenza sui dettagli della PEC registrata presso il Registro Imprese rivolgersi alle Camere di Commercio territorialmente competenti o al sito internet www.registroimprese.it.
Attenzione: Il completamento della procedura sarà vincolato a comunicazioni e istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC dell’impresa, registrata nella banca dati del Registro delle Imprese.
D. Ho presentato richiesta di aggiornamento PEC presso il Registro delle Imprese. Riceverò una conferma? Quanto tempo dopo la mia richiesta avrò la PEC aggiornata e funzionante?
R. Per ricevere assistenza sui dettagli della PEC registrata presso il Registro Imprese rivolgersi alle Camere di Commercio territorialmente competenti o al sito internet www.registroimprese.it.

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Allegati

BANDO REGIONE VENETO – ROTTAMAZIONE RUOLI

BANDO REGIONE VENETO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI GIOVANILI 2021
La regione Veneto ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammessa per l’avvio e sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili.
La spesa minima è di € 25.000, la massima di € 170.000. Quindi, il contributo minimo è pari a € 7.500, quello massimo a € 51.000.
L’iniziativa, messa in atto dalla Regione Veneto (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1.158 del 17/08/2021, a valere su Legge Regionale 57/1999), si rivolge a micro, piccole e medie imprese, con sede in Veneto, anche se ancora da aprire.
Le entità eleggibili sono:
• imprese individuali di cui sono titolari persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
• società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Sono ammessi anche passaggi generazionali purché portati a termine prima del 20 settembre 2021.
Il bando ha lo scopo di fornire supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e al rinnovo e ampliamento dell’attività esistente. Le spese ammissibili rientrano nelle seguenti categorie:
• macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica; • arredi nuovi di fabbrica nel limite max di € 15.000;

• negozi mobili (mezzo di trasporto e relativi arredi, o se il mezzo è già di proprietà solo il nuovo arredo);
• mezzi di trasporto, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture (max € 10.000);
• spese notarili per la costituzione di società;
• programmi informatici nel limite massimo di € 10.000
• Opere edili nel limite massimo di € 10.000.
Le spese devono essere sostenute e pagate dalle PMI dopo il 01/09/2021 ed entro il 31/01/2023.
La presentazione delle domande deve essere effettuata dalle ore 10.00 di lunedì 20 settembre 2021, fino alle ore 12.00 di giovedì 30 settembre 2021.
Con l’art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), convertito in L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l’an- nullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.
L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.
Per il perfezionamento dell’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario: l’Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, dispone lo sgravio entro il 31.10.2021.
Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.
Le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possibilità di rimborso.
Ambito applicativo
Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010.
Siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
L’importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora (trattasi di importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo).
La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 23.3.2021, si rispetta il limite di 5.000,00 euro (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).
Nozione di singolo carico
Il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi.
Ne consegue che ai fini dell’annullamento non sembra rilevare l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno di essi.
Carichi oggetto di “rottamazione dei ruoli” o del “saldo e stralcio”
Nell’annullamento automatico sono compresi i ruoli oggetto della c.d. “rottamazione dei ruoli” dell’art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di cui all’art. 1 co. 184 ss. della L. 145/2018.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente di ipotizzare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni o del saldo e stralcio possono essere interessati dall’annullamento automatico.
È anche possibile generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall’annullamento automatico.
Esclusioni
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
– i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
l’- IVA riscossa all’importazione.
Requisito reddituale
Lo stralcio automatico è circoscritto ai soggetti (tanto persone fisiche quanto soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020), hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.
Il menzionato requisito viene verificato esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate, quand’anche il ruolo sia stato formato da un diverso ente impositore (ad esempio il Comune) oppure da un ente previdenziale come l’INPS.
Tale verifica si esegue considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.
Nozione di reddito imponibile
La nozione di reddito imponibile, rilevante ai fini dell’annullamento in esame, dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, senza che rilevino le detrazioni di imposta.
Sembra che non debbano essere presi in considerazione:
– i redditi assoggettati a tassazione separata;
– i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva (salvo diversa indicazione legislativa, come avviene per la “cedolare secca” sugli affitti o i contribuenti forfettari ex L. 190/2014);
– i redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta;
– i redditi esenti.
Al riguardo sarebbero comunque opportuni chiarimenti ufficiali.
Procedura
La procedura per l’annullamento dei ruoli non richiede un’attività da parte del contribuente, ed è descritta dal DM 14.7.2021.
Detta procedura può essere sintetizzata nelle seguenti date:
1. entro il 20.8.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti affidati nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro;
2. entro il 30.9.2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agenzia delle Entrate-Ri- scossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi, hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000,00 euro;

3. il 31.10.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l’an- nullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Sospensione della riscossione e della prescrizione
Per i ruoli di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro è prevista una sospensione della riscossione, nonché dei termini di prescrizione, dal 23.3.2021 al 31.10.2021.

mergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) conv. L. 23.7.2021 n. 106 – Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione.

Il DL 25.5.2021 n. 73 è stato convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.2021. Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Sono confermate le disposizioni relative ai contributi a fondo perduto cd. “automatico” (co. 1-3) ed “alternativo” (co. 5-13) per peggioramento economico (co. 16-27), cd. contributo “perequativo” riservato ai soggetti passivi Iva con ricavi/compensi 2019 fino a €. 10 milioni.
È confermato anche l’obbligo di autodichiarazione con la quale attestare l’esistenza delle condizioni previste dalla Sez. 3.1 o 3.12 del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato e l’obbligo di indicare in modo analitico tutti i contributi in qualunque forma ricevuti. Si rinvia alla precedente circolare inviata in merito al contributo a fondo perduto del “sostegni-bis”.
Lo studio, comunque, ha già proceduto ad effettuare una pre-analisi dei clienti che possono beneficiare del contributo e dell’eventuale importo incrementale ottenibile. I clienti interessati saranno contattati direttamente dal personale di Studio prima della chiusura estiva.
Vengono ulteriormente posticipate le rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al c.d. “saldo e stralcio degli omessi pagamenti”, scadute nel corso del 2020 e del 2021.
Per effetto dell’ulteriore proroga si dovrà pagare entro:
• il 31.7.2021 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 2.8.2021), le rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
• il 31.8.2021, la rata in scadenza il 31.5.2020;
• il 30.9.2021, le rate in scadenza il 31.7.2020;
• il 31.10.2021, la rata in scadenza il 30.11.2020;
• il 30.11.2021, le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021. Viene applicata una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.
Prima della modifica in esame, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro:
• il 2.8.2021, per le rate scadute nel 2020;
• il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
È stata prevista una proroga per attuare gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Attraverso questo regime, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono affrancare le eventuali plusvalenze su tali beni che risulterebbero imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti all’1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021.
Per avvalersi della rivalutazione è sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell’1.1.2021.
Entro il 15.11.2021, sarà quindi possibile procedere con:
• la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
• il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore periziato, ovvero della prima di tre rate annuali.
È stata prevista l’esenzione dal versamento dell’IMU per l’anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.
In particolare, l’agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:
• entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021;
• successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.
In questi casi l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU riguarda i già menzionati immobili abitativi locati.
Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021 entro la scadenza del 16.6.2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell’imposta versata, con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER IL 2021 SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Viene previsto che, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021, possano accedere al “reintrodotto” credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, nella nuova misura “ridotta” pari al 40% (locazione) e 20% (affitto d’azienda), ANCHE le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso il 26.5.2021, a condizione che soddisfino la condizione del calo del fatturato (consistente nell’aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020).
I soli soggetti che non devono verificare la condizione del calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.
Credito locazioni 2021
Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del DL “Sostegni-bis” è intervenuto sul credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:
• prorogandolo fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti; • riaprendo la possibilità di accedere al credito, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni (nuove modalità di calcolo e nuova misura del calo del fatturato), a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021).
RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI
Modificando l’art. 6-novies del DL 41/2021, viene disposto che il locatario e il conduttore delle locazioni commerciali sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni:
• il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa;
• si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8.3.2020.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CON RICAVI DA 10 A 15 MILIONI
Viene prevista la reintroduzione di un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro che abbiano i requisiti previsti per il contributo del DL “Sostegni” e per quello “alternativo” del DL “Sostegni-bis”, definendone anche la modalità di determinazione.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE WEDDING E INTRATTENIMENTO Viene introdotto un contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant- Catering (HORECA).
Tale contributo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
CREDITI D’IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI
Per i crediti d’imposta pari al 100% delle commissioni bancarie e per l’acquisto di POS (inizialmente previsti nel DL 99/2021 e confluiti nel DL 73/2021 convertito), viene disposto che le caratteristiche tecniche degli strumenti dovranno essere stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI
Il credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la somministrazione di tamponi, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, viene riconosciuto a tutti i i soggetti passivi IVA, ma anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO DEI DIPENDENTI
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello dei dipendenti.
Sono agevolabili le spese:
• sostenute fino all’importo massimo di 30.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
• relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021.
Le disposizioni attuative saranno definite con un successivo DM.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMPETENZE MANAGERIALI
Viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici e privati, come previsto inizialmente dalla L. 178/2020) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PARIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta:
• in favore dei titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio;
• per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, per un massimo di 6 mesi.
CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
Alle persone fisiche che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela di cui al DLgs. 42/2004, non utilizzati nell’esercizio di impresa, è previsto un credito d’imposta:
• per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili;
• nella misura del 50% degli oneri rimasti a carico, fino a un importo massimo complessivo di 100.000,00 euro.
Il credito d’imposta in esame:
• è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a decorrere dal riconoscimento dello stesso;
• non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione IRPEF prevista dall’art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR.
I beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
PROROGA DEGLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI
Viene stabilita la proroga fino al 31.12.2021:
• del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 654 della L. 178/2020 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell’1.1.2011;
• del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 657 della L. 178/2020 per l’acquisto di veicoli commerciali (categoria N1) e veicoli speciali (categoria M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell’alimentazione dello stesso e dell’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE È confermata l’applicazione fino al 31/12/2021 delle disposizioni relative all’operatività del c.d. Fondo Gasparrini previste dal co. 1, art. 54, del DL Cura Italia.
FONDO DI GARANZIA PER LA 1° CASA: In relazione alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui viene incrementata la dotazione) è confermato quanto segue: l’accesso in via prioritaria ai giovani che non hanno compiuto 36 anni di età per le domande presentate dal 24/06/2021 fino al 30/06/2022, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale sui finanziamenti concessi.
AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA 1° CASA: Si confermano, con alcune modifiche formali, le disposizioni relative alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età.
BONUS PUBBLICITÀ
È confermato che, limitatamente agli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità di cui all’art. 57-bis, D.L. 50/2017. – Il credito è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non quale “investimento incrementale”) per gli investimenti su giornali/quotidiani/periodici, anche online e per gli investimenti sulle emittenti televisive/radiofoniche, analogiche o digitali, locali/nazionali non partecipate dallo Stato. Gli importi stanziati saranno dimezzati a partire al 2023.
Comunicazione “a consuntivo” delle spese per l’anno 2021:
– è presentata nel periodo compreso tra il 1/09/2021 ed il 30/09/2021 dello stesso anno
– restano valide le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31/03/2021.

PROROGA AL 30/09/2021 DELL’ISTANZA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL’INPS. DOMANDE DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER PROFESSIONISTI ORDINISTICI AL 30 SETTEMBRE.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda per l’accesso all’esonero contributivo introdotto dalla L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), da parte dei lavoratori iscritti nelle Gestioni INPS, è prorogato al 30 settembre 2021.
Lo ha reso noto ieri l’Istituto previdenziale con il messaggio n. 2761, condiviso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Era auspicabile una proroga del termine, considerata la tardiva pubblicazione del decreto attuativo della misura in questione e la vicinanza della data del 31 luglio 2021 (indicato dall’art. 2 comma 5 del DM 17 maggio 2021 quale termine ultimo per la presentazione della domanda per i lavoratori iscritti alle Gestioni INPS).
Pertanto, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS avranno tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare la domanda di accesso all’esonero contributivo.

Anche se è stato pubblicato il decreto attuativo, l’esonero non può ancora essere richiesto dal soggetto interessato in quanto si dovrà attendere, come specificato nel messaggio n. 2761, la circolare operativa dell’INPS di prossima pubblicazione.
Nella circolare dovranno essere risolti alcuni dubbi sorti a seguito della pubblicazione del DM 17 maggio 2021, uno dei quali riguardante il requisito reddituale. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 20 della L. 178/2020 (la legge di bilancio 2021) per accedere all’esonero è necessario che l’interessato abbia percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.
Invece, l’art. 2 comma 2 lett. b) del DM 17 maggio 2021 prevede che il requisito non sia determinato sul reddito complessivo, bensì sul reddito di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione.
L’Istituto previdenziale, nel messaggio in commento, nonché in alcuni documenti precedenti (riguardanti il differimento dei termini di versamento), ha fatto riferimento al reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF. Sul punto è quindi auspicabile un chiarimento da parte dell’Istituto.
Infine, sempre con riguardo ai termini di decadenza per la presentazione della domanda di esonero,
rimane invariato al 31 ottobre 2021 quello dei professionisti ordinistici iscritti alle casse obbligatorie di previdenza e assistenza di categoria.
Ricordiamo i requisiti per accedere all’esonero contributivo.
L’esonero viene riconosciuto nel limite massimo di 3.000 euro relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31 dicembre (per gli artigiani e i commercianti l’esonero si applica solo sui contributi fissi). Non rientrano nell’agevolazione i premi INAIL e il contributo integrativo.
I beneficiari devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 e di aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Il requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi non trova applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.
Il beneficiario non deve inoltre essere titolare, nel periodo oggetto di esonero, né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento avente le medesime finalità.
Il decreto specifica anche le modalità di individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.
Invece, per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nell’imponibile indicato nel modello REDDITI PF.

 

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