DECRETO RISTORI BIS: LE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).
Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO RISTORI

L’art. 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori.
In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:
– ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
– gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone: – attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ CON SEDE NEI CENTRI COMMERCIALI Con il comma 4 dell’art. 1, il contributo previsto dal D.L n. 137/2020 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell’art. 1 del citato D.L. n. 137/2020. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO L’art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.
L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni). Tra le attività ricomprese nell’Allegato 2, rientrano ad esempio i seguenti codici Ateco:
– 47.19.10 – Grandi magazzini;
– 47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
– 47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati; – 47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
– 47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
– 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; – 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;
– 96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure;

– 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing;
– 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari); – 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona.
– l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
– per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate medianteaccreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
– l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA AFFITTO L’art. 4 estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, del decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

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COVID 19 – DPCM 3 NOVEMBRE

Domani 6 novembre 2020 entrano in vigore le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19 contenute nel DPCM del 3 novembre 2020.
Il nuovo DPCM individua tre aree, gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle diverse Regioni.
In particolare, nell’area gialla rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Nell’area arancione rientrano Puglia e Sicilia.
Nell’area rossa sono comprese Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Si precisa che l’assegnazione della categoria di rischio alla singola Regione è suscettibile di cambiamento a seconda dell’evolversi della situazione della curva epidemiologica del territorio.
Il DPCM prevede limitazioni allo spostamento, sia all’interno del territorio sia tra Regioni: in tutte le zone è previsto il coprifuoco dalla 22 alle 5 salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
Nelle aree arancione e rossa, oltre a quanto previsto per l’area gialla, è previsto il divieto di spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro se non per motivi di salute, lavoro, studio o situazioni di necessità.
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modulo di autocertificazione, allegato alla presente circolare, che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti. L’autodichiarazione è in possesso anche degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.
Cordiali saluti.

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DECRETO “RISTORI” E MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ COLPITE DA MISURE RESTRITTIVE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.
Tra le misure introdotte viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, individuati attraverso i codici ATECO (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema).
Rientrano nell’ambito di tale contributo a fondo perduto – sulla base delle dichiarazioni rese dal Ministro Gualtieri ieri in conferenza stampa, dove è intervenuto insieme al Premier Conte e al Ministro Patuanelli – anche alberghi, taxi e ncc.
Il contributo sarà erogato automaticamente, mediante bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai soggetti hanno ricevuto il precedente contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020. Il Presidente Conte confida che chi aveva aderito al “primo” contributo a fondo perduto potrà ricevere la nuova misura già a metà novembre.
Il contributo spetta anche a chi non aveva percepito il precedente contributo (ad esempio, ai soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo superiore a 5 milioni di euro); in tal caso il ristorno sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.
Saranno comunque esclusi, stando al testo in bozza, i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 o quelli che hanno cessato l’attività prima di tale data.
Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato tuttavia previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Secondo quanto affermato dal Ministro Patuanelli, si tratta del 150% (ad esempio, per bar, pasticcerie e gelaterie), del 200% (ad esempio, per ristoranti, palestre, teatri e cinema) e, in casi specifici, anche del 400%.
Con una serie di esemplificazioni, il premier Conte ha affermato che un bar che aveva percepito 2.000 euro per effetto del DL “Rilancio” percepirà 3.000 euro con il DL “Ristori”; per un grande ristorante che aveva percepito 13.000 euro, l’attuale contributo sarà pari a 26.000 euro; per una piccola palestra a cui era stato riconosciuto un contributo di 2.000 euro, il ristoro sarà pari a 4.000 euro.

In altri termini, l’importo medio che arriverà ai ristoranti fino a 400.000 euro di fatturato – secondo quanto affermato da Gualtieri – sarà di 5.173 euro; per i ristoranti di fascia maggiore (fino a un milione di fatturato): 13.920 euro; quello medio per i ristoranti di fascia superiore fino a 5 milioni di euro sarà di 25.000 euro. Per sale da concerto e teatri, invece, l’importo medio per la fascia più bassa sarà di 5.000 euro, per la fascia media di 13.900 euro, per quella alta di 30.000 euro.
In ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto previsto dal DL “Ristori” non potrà essere superiore a 150.000 euro.
Tra le misure annunciate, sarebbe inoltre prevista la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del DL 34/2020 anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (con possibilità di cessione al locatario). Anche in tal caso l’agevolazione viene estesa, secondo quanto affermato da Gualtieri, ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Si segnala, inoltre, la proroga della cassa integrazione per sei settimane e l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021. L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
– al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
– al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Per le categorie interessate dalle restrizioni è inoltre “cancellata”, come si legge nel comunicato stampa pubblicato ieri dal Governo in tarda serata, la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività.
Infine, verranno erogate due mensilità del reddito di emergenza a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

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SINTESI DPCM 18/10/2020 – PROROGA DEI TERMINI DI RISCOSSIONE RUOLI, RATEAZIONE RUOLI E NOTIFICA CARTELLE – LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18:00.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di
30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico- amatoriale.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA 2020: LE TRE DIVERSE ALTERNATIVE.

La Legge di bilancio 2020 ed ora il decreto di agosto consentono la rivalutazione dei beni di impresa in generale e delle imprese alberghiere e termali particolarmente interessanti
Si riporta un breve riepilogo per orientarsi sulle rivalutazioni dei beni di impresa attualmente in vigore 1) Il quadro normativo delle Leggi di rivalutazione
2) Una tabella riepilogativa delle rivalutazioni attualmente in vigore
– Il quadro normativo delle Leggi di rivalutazione
In più occasioni, il Legislatore è intervenuto emanando leggi speciali volte a concedere alle imprese la possibilità di adeguamento dei valori di “libro” a quelli correnti, favorendone, al contempo, il rafforzamento patrimoniale. Suddette leggi offrono l’opportunità di riflettere in bilancio il valore recuperabile dei beni, derogando agli ordinari criteri di valutazione previsti all’art. 2426, Codice Civile ed ai principi contabili, imperniati perlopiù al concetto di costo storico.
Le norme elaborate nel corso degli ultimi anni poggiano sull’impianto prescritto dalla Legge n. 342/2000, la quale fissa elementi comuni e regole di base da osservare nel processo di rivalutazione degli elementi patrimoniali. Tale legge ha rappresentato l’incipit di una serie di regimi di rivalutazione di volta in volta reintrodotti al fine di consentire una rappresentazione contabile quanto più aggiornata dell’impresa.
In questa legge si prevedeva, agli artt. da 10 a 16, la facoltà di procedere ad una rivalutazione volontaria ed onerosa dei beni d’impresa materiali ed immateriali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e relative addizionali, calcolata sui maggiori valori iscritti in bilancio. Le modalità attuative della rivalutazione venivano fissate dal D.M. 162/2001, il quale definiva specifiche tecniche di rivalutazione, criteri di individuazione delle categorie omogenee di beni rivalutabili ed il regime fiscale delle poste patrimoniali formatesi a fronte della rivalutazione degli asset.
Alcune di queste regole rivivono all’interno dei regimi attualmente vigenti, costituendo la base giuridica di riferimento.
In dettaglio, allo stato attuale, coesistono i seguenti istituti:
• Rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1 commi da 696 a 704, L.160/2020), così come estesa dal “Decreto Liquidità” ai bilanci successivi al 2019 (2020 e 2021);
• Rivalutazione gratuita dei beni alberghieri prevista dal “Decreto Liquidità” (art. 6-bis, D.L. 23/2020);
• Nuova rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dal “Decreto Agosto” (art. 110, D.L. 104/2020).
2) Una tabella riepilogativa delle rivalutazioni attualmente in vigore
Nella tabella sottostante, si focalizzano le caratteristiche principali delle richiamate rivalutazioni.

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COVID 19 – DURATA E TERMINE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA

Il Ministero sella Salute ha pubblicato la circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 con la quale introduce nuove indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena.
In particolare si chiarisce che:
– L’isolamento dei casi di documentata infezione da COVID si riferisce alla separazione delle persone positive al virus dal resto della comunità per tutta la durata del periodo di contagiosità;
– La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo, per la durata del periodo di incubazione.
I periodi di isolamento e quarantena previsti dalla circolare sono i seguenti.
CASI POSITIVI ASINTOMATICI
Le persone asintomatiche risultate positive ai test possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (minimo 10 giorni + test negativo)
CASI POSITIVI SINTOMATICI
Le persone sintomatiche risultate positive ai test possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (minimo 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo).
CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive ai test, in caso di assenza sintomatologica da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (isolamento di 21 giorni dopo la scomparsa dei sintomi).
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI
I contatti stretti di casi positivi confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare:
– Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso
Oppure
– Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test negativo effettuato il
decimo giorno
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
Secondo il Ministero della Salute il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
– una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID (per esempio la stretta di
mano);
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa)
con un caso COVID in assenza di DPI idonei;
– un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID senza l’impiego
di DPI idonei;
– una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID; sono contatti stretti anche i compagni di
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso positivo era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

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REPORTING DIREZIONALE

Informazioni contenute nel cruscotto interattivo
Vendite
1. Fatturato giornaliero, settimanale, mensile, annuale comparato con stesso periodo anno precedente
2. Fatturato medio comparato con anno precedente
3. Fatturato comparato con budget (fatturato obiettivo) e fatturato di equilibrio (da stabilire e determinare per ogni singola realtà aziendale)
4. Fatturato mensile comparato con n anni precedenti, confronto anche tra anni non consecutivi
5. Fatturato per cliente mensile, annuale comparato con stesso periodo anno precedente
6. Per ogni cliente: dettaglio fatturato articoli mensile, annuale comparato con stesso periodo anno precedente
7. Fatturato per articolo mensile, annuale comparato con stesso periodo anno precedente
Spett.le Cliente
8. Per ogni articolo: dettaglio fatturato per cliente mensile, annuale comparato con stesso periodo anno precedente
9. Analisi ABC (80%-15%-5%) clienti
10. Analisi ABC (80%-15%-5%) articoli
Acquisti
11. Acquisti giornaliero, settimanale, mensile, annuale comparati con stesso periodo anno precedente
12. Acquisti mensile comparato con n anni precedenti
13. Fatturato per fornitore mensile, annuale comparati con stesso periodo anno precedente
14. Per ogni fornitore: dettaglio fatturato articoli mensile, annuale comparato con stesso periodo anno precedente
Marginalità
(richiede il caricamento di una tabella che associ il codice articolo cliente con il codice articolo fornitore)
1. Marginalità aziendale
2. Marginalità per cliente
3. Marginalità per articolo

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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL VENETO PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISIZIONE DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E STRUMENTI DI PREVENZIONE IN SEGUITO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19.

Articolo 1 – Finalità e risorse
La Regione Veneto e Unioncamere del Veneto, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e la conseguente necessità da parte delle imprese di dotarsi di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e strumenti di prevenzione per la messa in sicurezza dei lavoratori, mettono a disposizione la somma di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per il riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute.
Articolo 2 – Soggetti ammissibili
Possono accedere ai benefici le imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi che:
1) abbiano sede principale o secondaria in Veneto e siano iscritte al Registro delle Imprese di una delle province della regione;
2) siano micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014;
3) siano attive e non siano sottoposte a fallimento, procedure concorsuali di liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi situazione equivalente;
4) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
5) non abbiano forniture in essere con Unioncamere del Veneto (art. 4, co. 6, D.L. 95 del
06/07/2012, convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012);
6) nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti abbiano beneficiato di contributi di fonte
pubblica in regime de minimis per un importo non superiore a 200.000,00 euro;
7) abbiano regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (DURC regolare);
8) non siano destinatarie di ingiunzione pendente per effetto di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato (o non depositato in un conto bloccato) aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare.
I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti sino alla liquidazione del contributo, pena la decadenza dell’agevolazione.
Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito all’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) ed al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo. 1
Articolo 3 – Entità del contributo
Il contributo è pari al 80% delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 4.000,00 euro, corrispondente ad una spesa ammissibile pari o superiore a 5.000,00 euro.
Si applica la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.
Articolo 4 – Spese agevolabili
4.1 Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa e per l’acquisizione di strumenti di prevenzione della diffusione del Covid-19. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
LINEA 1 – Spese per investimenti
– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
– attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;
– strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso l’installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
– pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i lavoratori prescritte dalla normativa.
–
Le spese vanno considerate al netto dell’IVA.
4.2 La dotazione finanziaria della LINEA 1 è pari a 2.000.000,00 di euro (duemilioni/00), la dotazione finanziaria della LINEA 2 è pari a 1.000.000,00 (un milione/00) di euro.
4.3 La singola impresa può presentare domanda di contributo per una delle due linee, oppure per entrambe, per un ammontare massimo complessivo di 4.000,00 euro (quattromila/00), corrispondente ad una spesa ammissibile pari o superiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00).
4.4 Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al punto 4.1 devono:
essere state sostenute nel periodo compreso tra l’11 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso;
LINEA 2
– – – – – – – –
– Spese correnti
mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
dispositivi per protezione oculare;
indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe;
cuffie e/o copricapi;
detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici; servizi di disinfezione e sanificazione dei locali.
2

– essere connesse a fatture già pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
4.5 Nel caso di documentazione incompleta, ai fini dell’ottenimento del rimborso, le imprese saranno invitate a trasmettere la documentazione integrativa entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Articolo 5 – Regime di aiuto e divieto di cumulo
Il presente contributo è concesso applicando le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea.
In particolare tale regime consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo riconducibili al regime de minimis, per un importo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro (duecentomila/00).
Il rispetto di tale massimale va verificato sommando l’agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime de minimis nell’esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla forma dell’aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, etc.) o dall’oggetto dell’agevolazione ricevuta e a prescindere dal fatto che i contributi ottenuti siano stati finanziati o meno con risorse di origine comunitaria.
Qualora l’impresa superi il massimale, la stessa non potrà beneficiare del contributo nemmeno per la parte eccedente il massimale.
L’importo complessivo del massimale va riferito all’impresa unica ai sensi dell’art. 2, comma 2 del regolamento stesso.
I contributi di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis o dei regolamenti di esenzione per categoria, nei limiti delle relative norme sul cumulo. I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali altri contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art 107 del TFUE, purchè non sia superata un’intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.
Articolo 6 – Presentazione della domanda
Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (completamente gratuito) dalle ore 8:00 del 28 settembre 2020 alle ore 21:00 del 28 ottobre 2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini1.
1 Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili dalle 8 alle 21 dei giorni feriali e dalle 8 alle 14 del sabato. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.
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Sono allegate al presente bando le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
Alla pratica telematica, relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
A) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato.
Se il firmatario del modello base non è il titolare o legale rappresentante, ma un soggetto delegato, dovranno essere allegati i seguenti documenti (da salvare e scansionare): i) atto di delega (allegato 1); ii) fotocopia di valido documento d’identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa.
B) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati esclusivamente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
1) domanda di contributo (allegato 2);
2) fatture di spesa e bonifici bancari comprovanti il pagamento (nel caso di pagamento
con assegni bancari, oltre alla copia dell’assegno inviare estratto conto dal quale si
evinca l’addebito della somma);
3) nel caso l’impresa ne sia in possesso, autodichiarazione dell’iscrizione all’elenco del
“Rating di Legalità” (Decreto-legge 1/2012 – art. 5 ter – modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012) (allegato 3).
Dovrà, inoltre, essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo da 16 euro.
È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
Unioncamere del Veneto è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
Articolo 7 – Formazione della graduatoria e concessione del contributo
La graduatoria verrà formata tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e sino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Per quanto riguarda la LINEA 2 – Spese correnti, la graduatoria verrà formata tenendo conto delle seguenti riserve finanziarie:
➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese della provincia di Padova;
➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese delle province di Treviso e Belluno; ➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese della provincia di Vicenza;
➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese delle province di Venezia e Rovigo; ➢ massimo di 200.000 euro di contributi per le imprese della provincia di Verona.
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Nel caso l’impresa dimostri di essere iscritta all’elenco del “Rating di Legalità”2, avrà diritto ad un maggiore contributo, pari al 90% delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 4.500,00 euro (quattromilacinquecento/00).
Articolo 8 – Erogazione del contributo
Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, Unioncamere del Veneto procederà all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di contributo.
Articolo 9 – Controlli
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, Unioncamere del Veneto si riserva di richiedere l’esibizione dell’originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.
Unioncamere del Veneto ha facoltà di effettuare controlli a campione, anche presso le imprese finanziate, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi.
Articolo 10 – Revoca del contributo
L’eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
– il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo;
– impossibilità di effettuare i controlli, di cui all’art. 9, per cause imputabili al beneficiario;
– rinuncia da parte del beneficiario.
In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate da Unioncamere del Veneto, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.
Art. 11 – Responsabile del procedimento, note generali e informativa sulla privacy
Responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990 è il Segretario Generale di Unioncamere del Veneto.
I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge per la verifica del massimale de minimis e del divieto di cumulo, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.
2 Il rating di legalità consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una “stelletta” ad un massimo di tre “stellette”, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).
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L’informativa in materia di trattamento dei dati personali è consultabile sul sito di Unioncamere del Veneto, www.ven.camcom.it.

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