PROVE DELLA CESSIONE INTRA-COMUNITARIA E DELL’ESENZIONE DA IVA

Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove presunzioni, previste dall’articolo 45-bis del Regolamento 282/2011, per le quali si presume che la merce abbia raggiunto lo Stato di destino (e quindi la vendita non imponibile IVA) quando il venditore entra in possesso di almeno due prove tra quelle elencate nella norma, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente, dal cessionario, e tra gli stessi due soggetti che rilasciano le prove; inoltre, quando il trasporto è curato dal cessionario, è necessaria una dichiarazione di ricezione della merce.

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COVID 19 – DECRETO DI FERRAGOSTO: Le novità in materia di lavoro

Il 15 agosto è entrato in vigore il decreto 104/2020, cosiddetto “decreto Ferragosto”. Si sintetizzano di seguito le principali novità che riguardano il mondo del lavoro.
PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI
Sono state concesse ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, FIS, cassa in deroga) per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per tutte le imprese che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19.
Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane (9+9). Il secondo periodo viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e utilizzato il primo periodo.
Qualora ci sia la necessità di usufruire anche del secondo periodo di 9 settimane, è previsto il pagamento di un contributo addizionale, in percentuale sull’ammontare della retribuzione ordinaria del lavoratore, per le ore oggetto di sospensione o riduzione per CIG.
Tale percentuale (9% o 18%) dipende dal calo di fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.
Per le aziende che hanno subìto un calo di fatturato di oltre il 20% non è previsto il pagamento di alcun contributo.
Nel caso in cui un’azienda abbia già utilizzato gli ammortizzatori sociali dopo il 13 luglio 2020, tali giornate non si sommano alla nuova cassa integrazione, ma vengono scorporate dal primo periodo di 9 settimane.

ESONERO CONTRIBUTIVO A favore delle aziende che hanno utilizzato ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020 e che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Ferragosto, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico alle seguenti condizioni:
– per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020
– nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
E’ stato prorogato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici fino (al massimo) al 31 dicembre 2020, ma sono state introdotte delle importanti eccezioni.
Il divieto riguarda esclusivamente i licenziamenti motivati da ragioni economiche ed è strettamente legato alla fruizione degli ammortizzatori sociali o del nuovo sgravio contributivo.
Infatti, se la società usufruire della cassa integrazione (o del FIS) o sta usufruendo dei nuovi sgravi contributivi, non potrà procedere con i licenziamenti per motivi economici.
Sono state introdotte delle ipotesi per le quali è concesso procedere con i licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici:
– cessazione definitiva dell’attività
– accordo sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
– fallimento senza prosecuzione dell’attività di impressa
E’ inoltre sempre possibile procedere con i licenziamenti disciplinari, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova e nei confronti dei dirigenti.
PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE
Con il decreto Ferragosto è stata abrogata la norma che prevedeva la proroga automatica obbligatoria di tutti i rapporti a termine sospesi durante l’emergenza epidemiologica.
E’ stata introdotta la possibilità di effettuare, per una sola volta, una proroga o un rinnovo di 12 mesi senza l’indicazione della causale, purché si rispetti sempre il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto, e la proroga o il rinnovo intervengano entro il 31 dicembre 2020.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Per le assunzioni a tempo indeterminato è stato previsto uno sgravio contributivo totale sui contributi a carico dell’azienda per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero pari a euro 4.030,00 (max 671,67 euro/mese).
Sono esclusi i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i contratti stipulati da aziende del settore agricolo.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020).
Relativamente a tale esonero contributivo è necessario attendere la circolare applicativa INPS.

FRINGE BENEFIT AZIENDALI
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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COVID 19 – LAVORATORI IN RIENTRO DALL’ESTERO: COME COMPORTARSI

Riprendendo una serie di disposizioni impartite dal Ministero della Salute, riportiamo di seguito una serie di informazioni per i datori di lavoro che occupano lavoratori rientranti da Paesi esteri dopo il periodo di ferie.
Le informazioni sono aggiornate ad oggi 21 agosto 2020.
SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN
Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi regione, da e per i seguenti Stati:
– Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria)
– Stati parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
– Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
– Andorra, Principato di Monaco
– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
E’ obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
– presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti a un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con esito negativo
Oppure
– sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Inoltre devono:
– comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici
– segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi covid-
19 attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.
SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO
L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
– comprovate esigenze lavorative
– di assoluta urgenza
– motivi di salute
– comprovate ragioni di studio
– rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Sono previste alcune eccezioni: non è richiesta la motivazione per entrare nel territorio nazionale (sono quindi previsti spostamenti per turismo) ma resta l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario:
– Per cittadini residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova
Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
– Cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del
Consiglio del 25 novembre 2003, nonché i cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari
Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.
All’arrivo in Italia è consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.
Vi sono alcune categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’UE (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).
ARRIVO DA PAESI A RISCHIO
E’ vietato l’ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o siano transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldavia, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia.
Sono esentati dal divieto i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o anteriore al 16 luglio per coloro che provengono da Kosovo, Montenegro e Serbia
ALTRI CASI IN CUI NON E’ PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA
– Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
– Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per Covid-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
 Febbre sopra i 37,5°C e brividi
 Tosse di recente comparsa
 Difficoltà respiratorie
 Perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto  Raffreddore o naso che cola
 Mal di gola
 Diarrea
– Contatto stretto con un caso positivo confermato di Covid-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.
Si precisa che il lavoratore in quarantena è da considerare assente per malattia. Il lavoratore dovrà pertanto far pervenire il consueto certificato telematico di malattia rilasciato dal medico di base.
Tutte le disposizioni sopra indicate sono riportate, costantemente aggiornate, sul sito del Ministero della Salute.
Cordiali saluti.

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DECRETO LEGGE DI AGOSTO e SUPERBONUS 110% (chiarimenti dell’agenzia dell’entrate)

Sono molte le novità in materia di lavoro e fiscale anche di impatto immediato introdotte dal “decreto legge di Agosto”. Sintetizziamo qui di seguito i principali interventi normativi.
Indennità
Mille euro vanno in automatico ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private per maggio (se hanno già ottenuto il contributo per i mesi di marzo e aprile), e si apre il termine per le domande di chi ha cessato l’attività tra fine aprile e fine maggio.
Mille euro agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione impiegati nei due settori, se hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e lo scorso 17 marzo, privi di Naspi. Lo stesso importo va agli stagionali di altri settori, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita Iva iscritti alla gestione separata, agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali.

Welfare Aziendale Raddoppiato il limite per il welfare aziendale: per il 2020 l’importo che non concorre alla formazione del reddito è elevato a 516 euro. Triplicati i fondi per il bonus babysitter per gli operatori sanitari (da 67,6 a 236,6 milioni), ridotto il fondo per il bonus per colf e badanti (da 460 a 291 milioni).
Altre misure
1. Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
2. Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
3. Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sostegno alle imprese
Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.
– Gli esercizi di ristorazione potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro. Il bonus filiera ristorazione per l’acquisto di prodotti Made in Italy spetta a tutte le imprese del settore, a condizione che l’importo del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25% rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del 2019.
Per le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non sarà richiesto il requisito della perdita di fatturato.
– Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato un calo del fatturato da marzo a giugno di almeno un quarto rispetto alla media dell’anno precedente per lo stesso periodo. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi (non cumulabile con il contributo per l’acquisto di prodotti di filiere agricole italiane).

– Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese:
o 64 milioni per la “nuova Sabatini”;
o 500 milioni per i contratti di sviluppo;
o 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa;
o 50 milioni per il voucher per l’innovazione;
– Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica.
– Sempre per le Pmi è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
– Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
– Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.
– Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura:
o il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione;
o l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.
– È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.
– Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi.
– Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
– Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

Fisco 1. Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio:
o il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.
o Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
2. Rinviato il versamento della seconda rata di acconto scadente a novembre 2020 per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
o Il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
3. Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
4. Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.
Lavoro
– Si potrà fruire delle nuove 18 settimane di cassa Covid in forma retroattiva dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
– Fino a sei mesi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine.
– «ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali» resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo. Possibili solo i licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività, liquidazione, o conseguenza di accordi collettivi aziendali raggiunti con i sindacati sugli esodi incentivati e quelli per cambio di appalto con garanzia di continuità del rapporto.

– In deroga al decreto Dignità fino a fine anno, ferma restando la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi i contratti a termine per una sola volta.
SUPERBONUS 110% – I PRINCIPALI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA E LE PROCEDURE OPERATIVE
Con la CM 24/2020 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la disciplina del superbonus 110% e quella dell’applicazione generalizzata delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta, ex art. 119 e 121 del DL 34/2020.
Di particolare rilievo, da un punto di vista oggettivo, la fruizione del superbonus 110% sugli interventi che hanno per oggetto edifici condominiali.
Per la “qualificazione” di edifici condominiali, precisa l’Agenzia, è necessario che questi siano tali sia da un punto di vista oggettivo ma anche da un punto di vista soggettivo.
Su tale ultimo aspetto s’intende l’assetto di proprietà condominiale, anche nella forma di “condominio minimo”, intendendosi per tale la coesistenza della proprietà individuale di singoli condomini su singole unità immobiliari e la comproprietà forzosa sulle parti comuni dell’edificio.
Per effetto di tale precisazione, viene chiarito che Conseguentemente, il Superbonus NON si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Altro chiarimento degno di nota riguarda l’applicabilità del superbonus solo sugli interventi effettuati su edifici residenziali (condominiali e unifamiliari) e unità immobiliari residenziali con relative pertinenze (site in edifici condominiali o plurifamiliari).
Precisa l’Agenzia che:
– se l’edificio condominiale è residenziale (superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza superiore al 50%), il superbonus al 110% spetta anche ai proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per interventi sulle parti comuni;
– se invece non è residenziale, il superbonus spetta soltanto ai proprietari o detentori delle unità immobiliari residenziali che sostengano le spese per interventi sulle parti comuni.

SOGLIE MASSIME – APPLICAZIONE
Relativamente alle soglie massime di spese ammesse al superbonus al 110% (ex lett. a) e b) dell’art. 119 c. 1 del DL 34/2020) premesso che il dettato normativo prevede che le soglie massime vanno moltiplicate per il numero di unità immobiliari:
– 40.000 e 20.000 euro per edifici da 2 a 8 unità
– e di 30.000 e 15.000 euro per edifici oltre 8 unità
nel documento di prassi, in riferimento ad un esempio di un immobile composto da 15 unità, si precisa che la soglia massima di spesa ammessa con riguardo all’edificio nel suo complesso:
– non è pari a 30.000 o 15.000 euro moltiplicati per 15 unità
– ma è pari a 40.000 o 20.000 euro moltiplicati per le prime 8 unità più 30.000 o 15.000 euro moltiplicati per le ulteriori 7 unità che eccedono il primo scaglione
PER LE SPESE CRITERIO DI COMPETENZA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Relativamente al momento di sostenimento delle spese, nel documento di prassi di precisa che per i soggetti esercenti attività di impresa si applica il criterio di competenza e ciò vale anche per le “imprese minori”, di cui all’art. 66 del TUIR, che determinano il reddito sulla base di un regime di cassa (tesi non condivisa in dottrina)
Viene inoltre precisato che per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data di bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
CESSIONE DEL CREDITO
Con il Provv. dell’08/08/2020, dopo l’approvazione dei decreti “Asseverazioni” e “Requisiti”, da parte del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con quelli dell’Economia, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, sono state definite le procedure operative per l’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta delle detrazioni edilizie IRPEF e IRPEF/IRES comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 121 del DL 34/2020.
L’opzione potrà essere esercitata a partire dal 15/10/2020 solo per l’avente diritto. Per cessionari e fornitori la prima utilizzazione dei corrispondenti crediti di imposta non potrà avere luogo prima del 1° gennaio 2021. Le comunicazioni di opzione dovranno in ogni caso essere inviate entro il termine ultimo del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione La possibilità di esercitare le predette opzioni è riconosciuta dall’art. 121 del DL 34/2020 per le spese sostenute nel biennio 2020/2021 che danno diritto alle seguenti detrazioni:
– recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR;
– efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione super-bonus al 110% ex art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;
– adozione di misure antisismiche, di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
– recupero o restauro delle facciate, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019;
– installazione di impianti fotovoltaici, di cui alle lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
– installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 comma 8 del DL 34/2020.
L’esercizio dell’opzione avviene con presentazione, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, del modello di comunicazione approvato con il provvedimento in commento, da effettuarsi a cura del beneficiario o, per gli interventi relativi a parti comuni di condomini, dall’amministratore del condominio o, nel caso di condomini c.d. “minimi” senza amministratore, dal singolo condomino a tal fine incaricato.
Ai fini della presentazione è sempre possibile avvalersi di un intermediario fiscale di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Se l’opzione riguarda detrazioni in versione superbonus al 110%:
– è necessario che siano trascorsi almeno 5 giorni dal rilascio, da parte dell’ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione delle asseverazioni richieste in tali casi;
– alla presentazione della comunicazione provvede direttamente il soggetto che appone il visto di conformità che, ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020, costituisce condizione per l’esercizio delle opzioni in questione.
Ai sensi del punto 5.1 del provvedimento n. 283847/2020, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito di imposta, acquisito per effetto dell’esercizio dell’opzione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di corretta ricezione della comunicazione di opzione, ma “comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese”.
In ogni caso, prima di poterlo utilizzare, i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Relativamente alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, se il beneficiario delle detrazioni sceglie di fruirne direttamente, avrà comunque possibilità di optare successivamente per la cessione delle quote residue non ancora fruite, presentando la relativa comunicazione di opzione entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non ancora utilizzata in detrazione.

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DECRETO LEGGE DI AGOSTO

Sono molte le novità in materia di lavoro e fiscale anche di impatto immediato. Sintetizziamo qui di seguito i principali interventi normativi.
Indennità
Mille euro vanno in automatico ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private per maggio (se hanno già ottenuto il contributo per i mesi di marzo e aprile), e si apre il termine per le domande di chi ha cessato l’attività tra fine aprile e fine maggio.
Mille euro agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione impiegati nei due settori, se hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e lo scorso 17 marzo, privi di Naspi. Lo stesso importo va agli stagionali di altri settori, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita Iva iscritti alla gestione separata, agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali.
Welfare Aziendale
Raddoppiato il limite per il welfare aziendale: per il 2020 l’importo che non concorre alla formazione del reddito è elevato a 516 euro. Triplicati i fondi per il bonus babysitter per gli operatori sanitari (da 67,6 a 236,6 milioni), ridotto il fondo per il bonus per colf e badanti (da 460 a 291 milioni).

Altre misure 1. Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
2. Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
3. Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sostegno alle imprese
Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.
– Gli esercizi di ristorazione potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro. Il bonus filiera ristorazione per l’acquisto di prodotti Made in Italy spetta a tutte le imprese del settore, a condizione che l’importo del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25% rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del 2019.
Per le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non sarà richiesto il requisito della perdita di fatturato.
– Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato un calo del fatturato da marzo a giugno di almeno un quarto rispetto alla media dell’anno precedente per lo stesso periodo. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi (non cumulabile con il contributo per l’acquisto di prodotti di filiere agricole italiane).
– Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese:
o 64 milioni per la “nuova Sabatini”;
o 500 milioni per i contratti di sviluppo;
o 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa;

o 50 milioni per il voucher per l’innovazione;
– Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica.
– Sempre per le Pmi è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
– Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
– Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.
– Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura:
o il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione;
o l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.
– È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.
– Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi.
– Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
– Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.
Fisco
1. Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio:

o il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.
o Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
2. Rinviato il versamento della seconda rata di acconto scadente a novembre 2020 per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
o Il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
3. Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
4. Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.
Lavoro
– Si potrà fruire delle nuove 18 settimane di cassa Covid in forma retroattiva dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
– Fino a sei mesi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine.
– «ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali» resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo. Possibili solo i licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività, liquidazione, o conseguenza di accordi collettivi aziendali raggiunti con i sindacati sugli esodi incentivati e quelli per cambio di appalto con garanzia di continuità del rapporto.
– In deroga al decreto Dignità fino a fine anno, ferma restando la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi i contratti a termine per una sola volta

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BONUS OCCUPAZIONALE REGIONE VENETO

Incentivo per l’assunzione e la stabilizzazione di giovani nelle imprese colpite da pandemia COVID
POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

La Regione Veneto ha pubblicato un bando per l’accesso a contributi riguardanti la concessione di un bonus occupazionale per le imprese private che nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2020 hanno instaurato o instaureranno rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12 mesi oppure che hanno proceduto alla trasformazione di rapporti di lavoro a termine con giovani lavoratori.
Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande
 Le imprese rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) di qualsiasi settore di attività con sede legale e con almeno un’unità produttiva in Veneto;
 I lavoratori autonomi, che risultino iscritti all’Albo professionale, all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l’attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata in Veneto
Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei Bonus Occupazionale
a. Avere una unità produttiva nel territorio della Regione del Veneto;
b. Essere regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
c. Essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
d. Essere in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
e. Essere in regola con gli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
f. Non essere assoggettato a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali per effetto del proprio comportamento fraudolento;
g. Avere ripreso l’attività alla data di presentazione della domanda;
h. Soddisfare le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare di non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà a seguito dell’epidemia di COVID-19 oppure di non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
i. Avere stipulato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2020, il/i rapporto/i di lavoro nelle forme previste;
j. Dimostrare che la nuova assunzione o la trasformazione contrattuale rappresenta un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue);
k. Dichiarare l’impegno a non licenziare il destinatario finale/lavoratore nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro;
l. Avere esaurito il trattamento di integrazione salariale (FIS, CIG, CIGS e altri Fondi) con causale COVID-19 di cui al decreto-legge n. 18/2020 e non avere in corso proroghe o domande di proroga per l’accesso ad ulteriori periodi di cassa integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 34/2020.
I requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti dal soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di erogazione del contributo concesso.
Destinatari
I giovani, residenti o domiciliati nel territorio del Veneto, che al momento della stipula del contratto abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 Nel caso di nuove assunzioni: essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015 e dell’art. 4 comma 15-quarter del Decreto-legge n. 26/20195;
 Nel caso di trasformazioni di rapporti di lavoro: essere dipendenti dai soggetti richiedenti il contributo
Rapporti di lavoro a cui si applica il Bonus
Sono incentivabili i seguenti rapporti di lavoro stipulati nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2020:
– contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, anche in somministrazione, e contratto di apprendistato professionalizzante della durata minima di 12 mesi;
– contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time, della durata di almeno 12 mesi.
– trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato full time, di personale già operativo presso il datore di lavoro richiedente incaricati sulla base delle seguenti tipologie di contratti:
a) lavoro subordinato a tempo determinato;
b) lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato; c) contratto di apprendistato professionalizzante.
I nuovi rapporti di lavoro o la trasformazione devono essere stipulati nel periodo compreso nel periodo tra il 1°febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020.
Sono esclusi i rapporti di lavoro:
– –
stipulati con persone con disabilità iscritte al collocamento mirato (L. 68/99);
che non rispettano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.lgs 150/2015 tra cui inparticolare si evidenziano:
a. L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;

b. L’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
c. L’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d).
– che riguardano destinatari finali che nei rapporti di lavoro precedenti siano stati dipendenti del soggetto richiedente o di altri datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il richiedente ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
– a favore di destinatari finali che presentano rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado o di coniugio tra datori di lavoro e i destinatari dei contributi previsti dalla presente Direttiva.
Sono escluse le seguenti tipologie di contratto:
− di inserimento;
− di lavoro intermittente;
− di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
− di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
− di lavoro domestico;
− in somministrazione, limitatamente ai contratti di lavoro subordinati a tempo determinato.
Modalità di determinazione dell’ammontare del Bonus Occupazionale
L’ammontare del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato o per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time è definito sulla base della tipologia di contratto stipulato e in considerazione della tipologia di destinatari ritenuti ammissibili.

Il soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di Bonus occupazionale il cui contributo complessivo richiesto non potrà essere superiore a euro 30.000,00.
La presentazione della domanda non potrà avvenire tramite intermediario.
Per la presentazione è necessario che il legale rappresentante dell’impresa sia in possesso dello SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Lo Studio terrà monitorata la situazione di assunzioni/trasformazioni delle aziende clienti nonché la situazione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali contattando le aziende che potrebbero rientrare nell’agevolazione.
A disposizione per ogni chiarimento porgiamo cordiali saluti.

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CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 1 – Finalità
La Camera di commercio di Verona, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.
Gli obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti:
 sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel
campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati
all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
 promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI veronesi, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano
Transizione 4.0;
 favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle
imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post- emergenziale.
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 444.400,00.
La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, prima dell’approvazione della graduatoria, nell’ottica di garantire il massimo soddisfacimento delle domande ammissibili.
La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di decretare con provvedimento dirigenziale la riapertura dei termini di scadenza del Regolamento in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di chiudere anticipatamente lo stesso per esaurimento delle risorse disponibili. L’eventuale riapertura dei termini o chiusura anticipata del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.
Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.
In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.
Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
b) conaiutidicuiairegolamentideminimisoconcessiaisensidiunregolamentodiesenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Articolo 3 – Tipologia di interventi
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Regolamento dovranno riguardare almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, fog e quantum computing;
g) cyber security e business continuity;
h) bigdataeanalytics;
i) intelligenza artificiale;
j) blockchain;
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale;
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per
favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate
all’emergenza sanitaria da Covid-19;
s) connettività a Banda Ultralarga;
t) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

u) sistemi fintech;
v) sistemi EDI, electronic data interchange;
w) geolocalizzazione;
x) tecnologie per l’in-store customer experience;
y) system integration applicata all’automazione dei processi;
z) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
aa) programmi di digital marketing.
Articolo 4 – Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per:
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 3
del presente Regolamento;
b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali
all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 3; Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a) trasporto, vitto e alloggio;
b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o
commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale,
contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
I fornitori dei percorsi formativi dovranno essere:
– soggetti accreditati dalle Regioni;
– Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del
MIUR;
– Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017.
In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all’art. 3 del presente Regolamento, si riferisce la spesa.
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall’1 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.
Articolo 5 – Soggetti beneficiari – casi di esclusione e di inammissibilità
A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda, l’impresa dovrà:
1. essere attiva;
2. essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri
camerali, obbligatori per le relative attività;
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
4. rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita dall’Allegato 1
del Regolamento UE n. 651/2014;
5. non trovarsi in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019(1).

I requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dall’impresa anche al momento
dell’erogazione, pena la revoca del voucher medesimo.
Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno, altresì, risultare in regola con il diritto annuale.
Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del voucher.
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012(2), non sarà liquidato alcun voucher ai soggetti che, al momento dell’erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.
Articolo 6 – Ammontare del voucher
Il costo minimo del percorso di formazione deve essere di almeno € 300,00 (esclusa Iva e altri oneri di legge). Non saranno concessi voucher per corsi di formazione di costo inferiore.
L’investimento minimo per le altre tipologie di intervento dovrà essere pari ad almeno € 2.000,00 a copertura delle spese sostenute (al netto di IVA e altri oneri di legge).
In ogni caso, sia per il percorso di formazione che per le altre tipologie di intervento, l’impresa potrà ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di voucher totale pari ad € 10.000,00.
Qualora le domande ammissibili non consentano l’utilizzo dello stanziamento complessivo di cui all’art. 2, si procederà all’incremento della percentuale del contributo a tutte le imprese beneficiarie, fino ad un massimo del 60%, fermo restando l’importo massimo di € 10.000,00.
Qualora l’impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda e al momento dell’erogazione del voucher, risulti iscritta nell’Elenco del “Rating di Legalità” verrà, altresì, riconosciuta una premialità pari ad € 100,00.(3)
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/73, ove prevista.
Articolo 7 – Presentazione delle domande
A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, (2) “… Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione
stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche…”
(3) Il rating di legalità consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una “stelletta” ad un massimo di tre “stellette”, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il decreto-legge “Rilancio”, n. 34 del 19 maggio 2020 con gli articoli 120 e 125 ha introdotto, nel panorama tributario nazionale, due crediti d’imposta direttamente collegati al COVID-19:
• il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, articolo 120 ,
• il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, articolo 125 .
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020 e con circolare dell’Agenzia delle entrate 20/E, sempre del 10 luglio 2020, è stata data, rispettivamente, attuazione alle due norme citate e forniti i relativi chiarimenti.
Per quanto riguarda la norma contenuta nell’articolo 125 del Decreto “Rilancio”, n. 34 del 2020, essa ha introdotto un
credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, al fine di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.
Tale norma è andata a sostituire quella contenuta nell’articolo 64 del Decreto Cura Italia che, di conseguenza, è stata abrogata.
Da un punto di vista soggettivo, rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione in commento i seguenti soggetti:
• imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice, che producono reddito
d’impresa e indipendentemente dal regime contabile adottato;
• enti e società di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 73 del DPR 917 del 1986, tra cui sono
ricomprese anche le società di capitali,
• le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e di cui alla lettera d), del primo comma dell’articolo 73 del
DPR 917 del 1986,
• le persone fisiche e le associazioni di cui alla lettera c), del terzo comma dell’articolo 5 del DPR 917 del 1986,
che esercitano arti e professioni e che producono reddito di lavoro autonomo,
• gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore,
• gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sul fronte delle spese agevolabili, anche in questo caso due sono le categorie che si possono individuare:
• quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti lavorativi o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’attività, intendendo per tali quelle finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate attraverso la predetta circolare 20/E , tale condizione è soddisfatta «qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di Protocolli di regolamentazione vigenti» e con riferimento agli strumenti, essi possono essere sia quelli ad uso sanitario che quelli destinati ad altro uso, ma sempre inerenti l’attività,
• quelle sostenute per l’acquisto dei beni elencati nella tabella che segue.
Beni che se acquistati usufruiscono del credito d’imposta
Dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
Prodotti detergenti e disinfettanti
Dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
Dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione
Con circolare 9/E del 13 aprile 2020 , l’Agenzia delle entrate aveva già fornito chiarimenti in merito ai dispositivi individuali oggetto di agevolazione, che, se richiesto per norma, devono essere dotati dei requisiti previsti dalla normativa europea, tra cui rientrano:
• mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, • guanti,
• visiere di protezione,
• occhiali protettivi,
• tute di protezione,
• calzari
Le spese per la sanificazione degli ambienti lavorativi o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’attività sono agevolabili, secondo l’Agenzia delle entrate, anche se l’attività di sanificazione viene svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre nel rispetto dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
In questo caso, l’Agenzia specifica che:
• l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda),
• possono essere aggiunte anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati, il tutto purché il costo così determinato possa essere ritenuto congruo «rispetto al valore di mercato per
interventi similari».
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili ma il limite massimo del credito d’imposta può essere di euro 60.000 per ciascun beneficiario e, pertanto, lo stesso credito d’imposta sarà completamente sfruttato una volta che il beneficiario arrivi ad una spesa agevolabile complessiva di euro 100.000.
Da un punto di vista temporale rientrano nell’agevolazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
e, quindi, anche prima dell’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, 19 maggio 2020. L’Agenzia delle entrate, con la circolare 20/E , fa anche presente che con riferimento all’acquisto di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione come ad esempio i guanti in lattice, le visiere e gli occhiali protettivi, le tute di protezione, ecc, essi sono agevolabili con riferimento agli acquisti effettuati in tutto il 2020.
Vista l’espressione “spese sostenute nel 2020”, l’Agenzia distingue:
• gli esercenti arti o professioni, gli enti non commerciali e le imprese individuali e le società di persone in
contabilità semplificata, da una parte, e
• le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità
ordinaria, dall’altra.
Mentre per il primo gruppo di soggetti bisogna applicare il regime di cassa e, quindi, per beneficiare del credito d’imposta occorre fare riferimento al pagamento che deve avvenire nel 2020 ovvero alla registrazione della fattura per i semplificati che adottano il regime della registrazione di cui al comma 5 dell’articolo 18 del DPR 600 del 1973, per il secondo gruppo di soggetti vale il principio di competenza e pertanto, come letteralmente affermato dall’Agenzia delle entrate, il credito d’imposta spetta «indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti».
Il credito d’imposta, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
• può essere utilizzato in compensazione, attraverso i soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate ovvero
• può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero
• può essere ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi anche gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di cessione ad altri soggetti ma solo nell’anno in cui è avvenuta la prima cessione. Il cessionario può a sua volta utilizzare il credito esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle entrate ovvero in compensazione. La quota di credito non utilizzata nell’anno in cui la cessione è stata comunicata all’Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso,
• non sottostà ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244 del 2007, • non sottostà ai limiti di cui all’articolo 34, della legge 388 del 2000 ,
• va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi,
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IRAP.
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta in esame, il provvedimento prot. n. 259854/2020 richiede l’invio di un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere.
Per l’invio della comunicazione sono previsti tempi brevissimi: dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per lapercentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL’INDIRIZZO DIGITALE (PEC) AL REGISTRO IMPRESE
L’articolo 37 del decreto Semplificazioni stabilisce , modificando l’articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008, che, al fine di «favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni», entro il primo ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto a tale adempimento, che non è altro che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Oltre al fatto che la “PEC” prende ora il nome di domicilio digitale, attraverso una ulteriore modifica sempre all’articolo 16 del richiamato decreto-legislativo n. 185, e più precisamente al comma 6-bis, in deroga a quanto già stabilito dal primo periodo di tale comma che prescrive che l’ufficio del registro delle imprese che dovesse ricevere una domanda di iscrizione da parte di un’impresa che non ha comunicato il proprio domicilio digitale, al posto di irrogare la sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile , deve sospendere la domanda di iscrizione in attesa del predetto domicilio digitale, dispone ora che, qualora le società non indichino tale domicilio digitale entro il primo ottobre 2020, vengono comunque sottoposti alla sanzione dell’articolo 2630, in misura raddoppiata. Art. 2630 c.c.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
La nuova norma stabilisce inoltre che oltre all’irrogazione della sanzione, l’ufficio del registro assegna, d’ufficio, un nuovo e diverso domicilio digitale.
Viene anche sostituito il comma 7-bis sempre dell’articolo 16 del decreto-legislativo 185 del 2008 venendo ora disposto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco a cui è iscritto è soggetto «a diffida ad adempiere», entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza deve comminare la sanzione che consiste nella sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Rimane ferma che l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato da parte di Collegi o Ordini ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, continuano a costituire motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente.

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BONUS RENZI ABROGATO: NUOVO TRATTAMENTO E ULTERIORE DETRAZIONE DA LUGLIO 2020

Dal 1° luglio 2020 la normativa che disciplina il bonus 80 euro (c.d. bonus Renzi) risulta abrogata.
Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30 giugno 2020 il bonus di 80 euro continua ad essere riconosciuto ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600,00 in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).
Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale. Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in automatico dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Si tratta di un bonus che spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, ai titolari:
– di reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;
– con irpef lorda positiva al netto delle detrazioni di lavoro dipendente
Il trattamento integrativo ammonta a euro 600 per l’anno 2020 (semestre luglio-dicembre), euro 1.200,00 a decorrere dall’anno 2021, e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE
Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 viene invece riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda: in questo caso il beneficio non consiste quindi in un bonus erogato in busta paga, bensì in una riduzione dell’imposta dovuta.
L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore di euro 28.000, si riduce progressivamente all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori a 40.000 euro.

BONUS RENZI
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
ULTERIORE DETRAZIONE In vigore fino al 30/06/2020
Redditi comples. >24.600
80 €/mese
Redditi comples. >24.600 < 26.600
Decrescente da 80 € a 0 In vigore dal 01/07/2020
Reddito complessivo <28.000 €
100 €/mese
Reddito complessivo >28.000 € <40.000 €
Decrescente da 100 €/mese
a 0

Sia il trattamento integrativo sia l’ulteriore detrazione vengono riconosciute in via automatica dal datore di lavoro tramite il cedolino paga (come accadeva per il bonus Renzi).
In sede di conguaglio sarà verificata la spettanza degli importi e, qualora risultino non dovuti, verrà effettuato il recupero dell’importo erogato in eccesso (nel caso quest’ultimo superi i 60 euro, il recupero verrà effettuato in otto rate di pari importo).
Comunichiamo che per i lavoratori che avevano richiesto la non applicazione del bonus Renzi, piuttosto che l’erogazione del bonus a conguaglio, lo studio applicherà quanto richiesto dal lavoratore anche ai fini dell’applicazione dei nuovi trattamenti.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento .

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