COVID 19 – ASSENZA PER MALATTIA COVID-19: INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE AL LAVORO

Con la Circolare del 12 aprile 2021 il Ministero della Salute fornisce indicazioni procedurali in merito alla riammissione in servizio a seguito di assenza dal lavoro per malattia COVID-19.
In particolare il Ministero distingue i seguenti casi:
– Positivi con sintomi gravi e ricovero;
– Positivi sintomatici;
– Positivi asintomatici;
– Positivi a lungo termine;
– Contatti stretti di un caso positivo.
LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO
Il medico competente ricopre un ruolo importante nel reinserimento lavorativo delle persone ricoverate o con sintomi gravi.
In particolare, il lavoratore ricoverato in ospedale per COVID-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, dovrà effettuare la visita medica prevista dal DLgs 81/2008, ovvero la visita prevista per i lavoratori assenti per malattia da oltre 60 giorni continuativi.
Tale visita sarà effettuata dal medico competente, ove nominato, a prescindere dalla durata dell’assenza per malattia.
LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI
I lavoratori risultati positivi al COVID-19 che abbiano manifestato sintomi non gravi possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (esclusi anosmia e disguesia) e un successivo test molecolare con risultato negativo eseguito a distanza di almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
I suddetti lavoratori dovranno pertanto inviare al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere riammessi in servizio.
LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI
I lavoratori risultati positivi che siano stati asintomatici per tutto il periodo di infezione, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con esito negativo.
Pertanto i suddetti lavoratori dovranno inviare al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione. Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere riammessi in servizio.
LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Il Ministero della Salute, con circolare del 12 ottobre 2020, ha previsto che i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare pur non presentando più sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
In merito però alla riammissione in servizio trova applicazione quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021: i lavoratori ancora positivi dopo il 21° giorno non potranno comunque rientrare al lavoro fino a quando non siano risultati negativi al tampone molecolare.
Il lavoratore dovrà quindi inviare il referto che attesti l’avvenuta negativizzazione al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.
Nel periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione il lavoratore potrà svolgere l’attività in modalità agile.
Qualora non fosse possibile, il medico curante rilascerà un certificato di prolungamento della malattia che coprirà tale arco temporale.
LAVORATORI CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI DI UN CASO POSITIVO
Il lavoratore che sia stato contatto stretto con una persona positiva è tenuto a comunicarlo al proprio medico curante il quale rilascerà una certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore possa proseguire lo svolgimento del proprio lavoro in modalità agile.
Ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore dovrà effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto, effettuare successivamente un tampone molecolare e, in caso di referto negativo, informare il datore di lavoro per il tramite del medico competente.

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DECRETO SOSTEGNI

Venerdì scorso, 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso “Decreto Sostegni”. Si
richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte. Contributo a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:
– 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,
– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro. È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità,
in forma di credito d’imposta.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite degli intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).
Registri Iva precompilati
Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
Contributi per le attività con sede in centri commerciali. Abrogazione
Vengono abrogate le previsioni dell’articolo uno comma 14 bis e 14 terre DL 137/2020 che prevedevano nell’anno 2021 un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare delle bevande.
Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosi
Viene modificato l’articolo 59 DL 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Misure di sostegno ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici Viene istituito un fondo destinato alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività di impresa nei comuni a vocazione montana partenti a comprensori sciistici.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente di riscossione
Viene esteso al 30 di Aprile il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione. Il termine precedentemente era fissato al 28 Febbraio. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31 maggio 2021).
Rottamazione ter e saldo stralcio
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021. Le rate in scadenza il 28 Febbraio, 31 Marzo, 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021. Sono riconosciuti i cosiddetti “5 giorni di tolleranza”.
Annullamento dei carichi
Sono automaticamente annullati debiti di importo residuo fino a 5.000 € risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione ) delle persone fisiche che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 €.
La stessa misura estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 un reddito imponibile fino a 30.000 €. Sarà emanato a tal fine un apposito decreto e, fino alla data dell’ annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 €.
Definizione avvisi bonari non spediti
Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31/12/2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018).
La definizione non si estenderà invece e controlli formali ex articolo 36 ter DPR 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30%. Sarà l’agenzia delle entrate inviare la proposta di definizione se sussistono i requisiti previsti appunto in caso di mancato pagamento le prescritte scadenze la definizione non produce effetti.
Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche
Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della certificazione unica 2021 è stato differito al 31 marzo 2021. Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.
Riduzione canone Rai
Per l’anno 2021, per le strutture ricettive, nonché di somministrazione consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

COVID 19 – LAVORO AGILE E NUOVI CONGEDI PER I GENITORI

Il DL 30/2021 ha introdotto la possibilità, per i genitori di figli con età inferiore a 16 anni, di svolgere la prestazione in modalità agile o di accedere, alternativamente, a nuovi congedi parentali per il periodo dal 13/03/2021 al 30/06/2021
LAVORO AGILE
Il comma 1 dell’art. 2 DL 30/2021 prevede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei seguenti casi:
– Genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni;
– Per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
 della sospensione dell’attività in presenza del figlio
 dell’infezione da COVID 19 del figlio
 della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento ASL
Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.
CONGEDO PARENTALE
I commi 2 e 3 dell’art. 2 DL 30/2021, esclusivamente nei casi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, prevedono per i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni:
– diritto ad un congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura del 50%
– per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
 della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
 dell’infezione da COVID 19 del figlio
 della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento ASL
Il diritto alla fruizione del congedo alternativo al lavoro agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.
Gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi del Dlgs 151/2001 nel periodo dal 01/01/2021 al 13/03/2021 limitatamente ai periodi coincidenti con la sospensione dell’attività didattica in presenza, la malattia da COVID o la quarantena del figlio, possono essere convertiti, su richiesta del lavoratore, nel congedo previsto dal DL 30/2021 con diritto al maggiore indennizzo (in attesa di circolare applicativa INPS).
CONGEDO PER FIGLI TRA 14 E 16 ANNI
Qualora non vi sia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi di età compresa tra 14 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione della didattica in presenza, alla malattia o alla quarantena del figlio.
Tale periodo di astensione non da diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione, ma vige comunque il diritto alla conservazione del posto con divieto di licenziamento.
CONGEDO IN PRESENZA DI FIGLI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’
Il diritto al congedo parentale indennizzato al 50% è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992 nei seguenti casi:
– figli iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, oppure
– ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
BONUS BABY-SITTING
Il comma 6 prevede la corresponsione di un bonus da utilizzare per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per l’iscrizione a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia per figli conviventi minori di 14 anni, a favore dei seguenti lavoratori:
– iscritti alla Gestione Separata
– autonomi (anche se non iscritti all’INPS)
– dei comparti della Pubblica Sicurezza, della Difesa e del Soccorso Pubblico
– dipendenti del Sistema sanitario
L’acquisto del servizio baby-sitting verrà corrisposto mediante il libretto famiglia nella misura massima di 100 euro a settimana per prestazioni a copertura dei periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, della malattia o della quarantena del figlio.
Qualora il lavoratore richieda il bonus per l’iscrizione ai centri estivi, l’importo del bonus sarà erogato direttamente al richiedente.
ATTENZIONE: –
–
Tutte le tutele sopra citate sono alternative tra loro: in particolare, laddove un genitore svolga la prestazione in modalità agile o fruisca del congedo parentale ovvero non svolga alcuna attività o sia sospeso dal lavoro, per le medesime giornate l’altro genitore non potrà fruire né dell’astensione né del bonus.
L’accesso al congedo parentale e al bonus baby-sitting sono soggetti a specifica istanza da presentare all’INPS con modalità telematiche.
Ad oggi non sono ancora disponibili i chiarimenti e le istruzioni operative per la concreta presentazione delle domande.

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DPCM misure di contenimento diffusione Covid-19 – Veneto in zona rossa: quali attività possono lavorare – le FAQ del Governo

Da oggi 15/03/2021 il Veneto, come quasi tutta l’Italia, è in zona rossa.
Il sito del governo ha pubblicato le FAQ (le risposte a una serie di domande frequenti) relative alle nuove misure restrittive, che saranno in vigore fino al 6 aprile, quindi anche durante i giorni delle festività pasquali. Durante le feste di Pasqua, cioè sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, tutte le regioni saranno considerate in zona rossa, con la sola eccezione della Sardegna.
Questo il link per tutte le FAQ governative https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle- misure-adottate-dal-governo/15638
FAQ DEL GOVERNO PER LA ZONA ROSSA RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ LAVORATIVE
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: – dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.

Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?
No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.
Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Le predette attività commerciali al dettaglio di cui all’allegato 23 si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia?
Sì, è ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l’acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.
Il responsabile di ogni attività commerciale, può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di prodotti sopra indicati ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli suddetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
Cosa si intende per abbigliamento per bambino?
Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.

I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio, esattamente come già avviene per supermercati e ipermercati?
Sì, è possibile, limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini (vedi relativa FAQ). Pertanto il responsabile dell’attività commerciale è tenuto a organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al Dpcm). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
Le attività commerciali o di servizi alla persona indicate negli allegati 23 e 24 del Dpcm possono stare aperte nei festivi e prefestivi se non si trovano all’interno dei centri commerciali?
La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali. (Attenzione: le FAQ in questo caso non sono aggiornate: l’allegato 23 comprende anche le attività di parrucchiere, barbiere ed estetista, che invece, in quest’ultimo DPCM non possono lavorare nelle zone rosse).
Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?
Sì, gli esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.
Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico?
Sì, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.
Le attività di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 23 del Dpcm possono accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio, con partenza della merce e scontrino allegato dal punto vendita, anche se chiuso al pubblico?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio, esattamente come già avviene per supermercati e ipermercati?
Sì, è possibile, limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini (vedi relativa FAQ). Pertanto il responsabile dell’attività commerciale è tenuto a organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al Dpcm). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
Le attività commerciali o di servizi alla persona indicate negli allegati 23 e 24 del Dpcm possono stare aperte nei festivi e prefestivi se non si trovano all’interno dei centri commerciali?
La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali. (Attenzione: le FAQ in questo caso non sono aggiornate: l’allegato 23 comprende anche le attività di parrucchiere, barbiere ed estetista, che invece, in quest’ultimo DPCM non possono lavorare nelle zone rosse).
Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?
Sì, gli esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.
Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico?
Sì, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.
Le attività di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 23 del Dpcm possono accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio, con partenza della merce e scontrino allegato dal punto vendita, anche se chiuso al pubblico?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Allegati

DPCM misure di contenimento diffusione Covid-19 – Varie (Bonus pubblicità – Cessione e Sconto in fattura delle detrazioni sulla casa)

DPCM 2.3.2021 «MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»

Un nuovo DPCM, firmato ieri dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, regolerà le misure anti-COVID dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Secondo quanto diffuso dal Governo con un comunicato stampa, fino al 27 marzo sarà confermato il divieto già in vigore di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, salvo gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
Le zone bianche vedranno allentarsi le misure restrittive, ad eccezione di quelle generali come l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze interpersonali e dei protocolli di settore Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dalla stessa data si prevede la possibilità, sempre nelle zone gialle, di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
In tutte le zone, invece, è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.
Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dispositivi
In particolare nella zona gialla:
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
SPOSTAMENTI
Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i
contenuti dei protocolli sottoscritti e in vigore di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

BONUS PUBBLICITA’
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021 e 2022 il credito di imposta per investimenti pubblicitari calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari come previsto per il 2020 dal D.L. 34/2020 (e non sul 75% dei soli investimenti incrementali come previsto a regime). Per il 2021 e il 2022, così come successo in via straordinaria per il 2020, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Per il 2021 e 2022 risultano esclusi dal bonus gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Si ricorda che l’art. 98, c. 1, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), aveva abrogato il requisito dell’investimento incrementale fissando un’aliquota unica al 30%, mentre l’articolo 186, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), aveva incrementato l’aliquota del 30% al 50%, con contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo (60 milioni di euro).
Tali regole saranno applicabili, secondo quanto previsto dal DDL di Bilancio 2021, anche per gli anni 2021 e 2022.
La conferma del regime straordinario 2020 ha come diretta conseguenza che anche nel prossimo biennio, la base di calcolo dell’agevolazione sarà costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato e non dal valore incrementale il beneficio spetterà in relazione agli investimenti programmati ed effettuati (nel 2021 ovvero nel 2022).
Il superamento del meccanismo incrementale fa venir meno anche il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale “a regime”
Ciò comporta che:
– nel 2021 potranno accedere al credito d’imposta le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che nel 2020 non hanno effettuato
investimenti pubblicitari;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che inizieranno la loro attività nel corso
dell’anno 2021;

nel 2022 potranno accedere al credito d’imposta le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che nel 2021 non effettueranno
investimenti pubblicitari;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che inizieranno la loro attività nel corso
dell’anno 2022.
Per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.
Per distinguere la tipologia di istanza (comunicazione “a preventivo” o dichiarazione sostitutiva “a consuntivo”) occorre barrare la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata. In sostanza, per gli investimenti pubblicitari effettuati negli anni 2021 e 2022:
– sui giornali quotidiani e periodici (anche online) il credito d’imposta:
– è pari al 50% del valore degli stessi (non si applica nel criterio incrementale né il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’anno precedente)
– entro il limite di €. 50 mil per ciascuno degli anni di stanziamento pubblico
– sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali): si torna alla disciplina a “regime”: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto:
– nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020
– purché l’incremento sia pari almeno all’1%
CESSIONE DETRAZIONE O SCONTO IN FATTURA PER I «BONUS DI CASA»
Il decreto legge 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha introdotto per i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi alla detrazione al 110% (Superbonus) nonché per altre agevolazioni preesistenti, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
– per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, (il cosiddetto «sconto in fattura»);
– per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (la «cessione del credito»).
Quali sono gli Interventi con possibilità di cessione o sconto?
La possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, è concessa non solo per gli interventi ammessi al Superbonus ma anche per molte delle agevolazioni “preesistenti”. In particolare per:
– il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 bis, comma 1, lettere a) e b) Tuir), non ammesso al 110%; – interventi per l’efficienza energetica (ecobonus, articolo 14 del Dl 63/2013), ammesso al 110% (articolo 119, commi 1 e 2 del Dl 34/ 2020);
– adozione di misure antisismiche (sismabonus, articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del Dl 63/2013), ammesso al 110% (articolo 119, comma 4 del Dl 34/ 2020);
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 160/2019), non ammesso al 110%;
– installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16 bis, comma 1, lettera h) Tuir), ammesso al 110% (articolo 119, commi 5 e 6 del Dl 34/ 2020);
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16 ter, Dl 63/2013), ammesso al 110% (articolo 119, comma 8 del Dl 34/2020).
In relazione agli interventi ammessi al Superbonus 110, la possibilità di optare per la cessione o lo sconto è concessa per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022, a seguito di una modifica introdotta dalla legge di bilancio 2021 (articolo 121, comma 7 bis, Dl 34/2020) che ha opportunamente previsto un allungamento del periodo di opzione, per tener coerentemente conto di alcuni maggiori termini concessi per fruire delle detrazioni.
Per gli interventi diversi da quelli ammessi al Superbonus, la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura è concessa per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal). Per gli interventi ammessi al Superbonus 110, invece, i Sal cedibili o scontabili non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Lo sconto in fattura
La possibilità di optare per lo sconto in fattura in presenza di una detrazione pari al 110% rappresenta una novità che è bene spiegare in dettaglio e con un esempio.
Nei casi in cui il soggetto destinatario della detrazione, d’accordo con il fornitore dell’intervento agevolato decida di optare per lo sconto in fattura, rinuncia in parte o in tutto al diritto alla detrazione mentre il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30mila euro, alla quale corrisponde una detrazione da Superbonus 110 pari a 33mila euro (110%), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro.
Dall’esempio si evince che in capo al fornitore emerge una differenza da gestire contabilmente (nell’esempio pari a 3.000 euro), sulla cui rilevanza e qualificazione fiscale è atteso un chiarimento dell’agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto parziale, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30mila euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10mila euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11mila euro.
Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22mila euro (il 110% dei 20mila euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, secondo le regole illustrate di seguito.
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto, non riduce l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato, nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Nel caso particolare in cui il beneficiario della detrazione sia uno Iacp riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti (split payment) che intende avvalersi dello sconto in fattura, è esclusa l’applicabilità del meccanismo dello split payment (circolare n. 30/2020, domanda 5.3.4). In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, può essere emessa una sola fattura al condominio senza che sia necessario addebitare ad ogni beneficiario la quota ad esso imputabile, in linea con quanto avviene nel caso di fruizione della detrazione. Senza cessione o sconto, infatti, ogni condomino gode della detrazione delle spese fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici o secondo i criteri indicati dall’assemblea (circolare 30/2020, domanda 5.1.5).
La cessione del credito
Il credito è pari alla detrazione spettante ed è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
È dunque importante valutare attentamente la possibilità di utilizzare in compensazione la quota di credito dell’anno in modo tale da fare in tempo a cedere il credito complessivo nel caso in cui non vi siano debiti da compensare, evitando così che il credito al 31 dicembre dell’anno di riferimento “scada”. L’opzione per la cessione del credito, infatti, può essere esercitata anche per tutte le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute ed è irrevocabile.
Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettanti, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi ma anche di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, istituti di credito e intermediari finanziari), senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione (circolare 30/2020, domanda 5.1.3).
Ai fini dell’utilizzo dei crediti:

– i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate;
– il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della «piattaforma cessione crediti» disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate. Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di opzione, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente. I successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto per gli interventi ammessi al Superbonus 110%, il contribuente deve richiedere il visto di conformità con il quale si deve attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni quali gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro. Il visto si aggiunge all’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e all’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi: dichiarazioni previste ai fini della fruizione della detrazione da Superbonus e necessarie anche in assenza dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
In ogni caso, i soggetti che appongono il visto sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L’agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare 30/2020 l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità.
La comunicazione.
L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, sia per gli interventi ammessi al Superbonus sia per quelli relativi ad agevolazioni preesistenti eseguiti sulle unità immobiliari, è comunicato all’agenzia delle Entrate utilizzando il modello «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica».
La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 16
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione,
ovvero, nei casi di cessione di rate residue, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. È bene prestare attenzione al fatto che il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

GENERAL CONTRACTOR E STP

Con riguardo all’attività professionale svolta con forma giuridica di società di capitali e l’attività di general contractor per gli interventi agevolabili come il superbonus, premetto che si tratta di materia che richiede alcuni chiarimenti ufficiali, anche in considerazione dell’alta posta in gioco e dei vantaggi fiscali e dei conseguenti rischi di future contestazioni.
Ciò premesso, come ti anticipavo, le attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possono essere svolte nella forma di società solo attraverso lo strumento della STP sia monodisciplinare che multidisciplinare che, quindi, vengono iscritte all’ordine di appartenenza oltre che alla sezione speciale della Camera di Commercio.
Il socio professionista può essere iscritto ad una sola STP anche se può svolgere contemporaneamente anche l’attività come professionista autonomo con partita iva.
La società risponde, come i professionisti stessi e per tramite degli stessi, a tutti gli obblighi deontologici dell’ordine di appartenenza.
La società tra professionisti consente di inserire nell’assetto societario, oltre che soci professionisti, ossia professionisti iscritti in ordini o collegi, anche soci non professionisti, ossia soci di capitale, investitori, oppure soci tecnici, i quali svolgono sì un’attività lavorativa ma possono fornire esclusivamente mansioni ancillari rispetto all’attività della società: ad esempio, possono occuparsi della gestione delle risorse umane oppure dei sistemi informatici.
Ciò che deve essere sempre rispettata è la proporzione tra soci professionisti e soci non professionisti nell’ordine del rapporto di due terzi dei primi, sia in termini di teste sia nella partecipazione al capitale.
In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo scioglimento della società. Pertanto, supponendo quote di partecipazione identiche, è ammessa la STP composta:

– da un socio non professionista e almeno due soci professionisti;
– due soci non professionisti e almeno quattro soci professionisti;
– quattro soci non professionisti e almeno otto soci professionisti;
– eccetera.
Fino a qualche anno fa non era chiaro se la STP potesse assumere la forma di società unipersonale con unico socio professionista iscritto in ordini o collegi.
Il CNDCEC con la nota PO 14/2019 ha risolto la questione in senso positivo, rispondendo ad un quesito del 26 gennaio 2019 con il quale è stato chiesto, appunto, se, in presenza di socio unico, la STP possa continuare a esercitare la propria attività.
A parere del Consiglio, in tale ipotesi la STP può continuare ad operare, evitando, quindi, sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo e dal Registro imprese. Ciò sempreché l’unico socio sia un professionista iscritto all’Albo e la società operi come Srl o Spa.
Per quanto riguarda la questione del GENERAL CONTRACTOR, la società può utilizzare servizi di terzi anche professionali e poi rifatturarli al cliente. Tuttavia, è necessario mantenere una certa prudenza con riferimento alla facoltà di cessione del credito e all’obbligo del visto di conformità.
In assenza di chiarimenti specifici da parte dell’agenzia delle Entrate, le imprese che propongono ai possibili beneficiari del superbonus un pacchetto completo, comprensivo di lavori agevolabili e prestazioni professionali, stanno cercando di trovare soluzioni percorribili per evitare contestazioni.
Il tema è quello già segnalato sul Sole 24 Ore del 28 ottobre scorso del coordinamento tra le nuove disposizioni agevolative e la presenza del general contractor (Gc), figura in grado di offrire un “prodotto finito” comprensivo di lavori in appalto/subappalto, attestazioni tecniche e di congruità e visto di conformità per la “monetizzazione” del credito, che non di rado avviene tramite lo sconto in fattura riconosciuto dallo stesso GC o attraverso la cessione del credito a soggetto convenzionato.
Il general contractor di regola si presenta come un problem solver a tutto campo che si accolla pratiche e gestione del cantiere.
In questi ultimi mesi sono stati messi in luce i vari aspetti delicati, riguardanti essenzialmente la detraibilità del compenso riconosciuto al GC e quella delle prestazioni professionali “ribaltate” da quest’ultimo al contribuente (e non fatturate direttamente al beneficiario del bonus), con annesso tema della copertura assicurativa in caso di infedele attestazione o asseverazione.
Le procedure utilizzate oggi
Una procedura che alcune aziende stanno progettando prevede che:
• i professionisti fatturino al contribuente (privato o condominio) consegnando copia delle fatture al Gc;
• le fatture siano pagate dal Gc e “veicolate” al contribuente come anticipazioni effettuate in nome e per conto di quest’ultimo in base all’articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr 633/1972 all’interno delle fatture ordinariamente emesse per i lavori realizzati.
L’intento è quello di consentire al Gc di effettuare lo “sconto in fattura” sull’intero importo (comprensivo delle spese professionali), pur in presenza di documenti formalmente intestati al contribuente e senza dover richiedere al professionista di operare, a sua volta, lo “sconto” o la cessione del credito, situazione che moltiplicherebbe i modelli di opzione da inviare all’agenzia delle Entrate.

In particolare per le spese professionali ci si chiede se, come pare, la procedura non incontri ostacoli interpretativi, partendo dal presupposto che sia possibile per il Gc riconoscere lo “sconto in fattura” anche su spese anticipate in nome e per conto e che il Gc possa (eventualmente anche senza bonifico “parlante”, ma il punto andrebbe chiarito) anticipare l’onere delle spese professionali che poi il contribuente cumulerà nei massimali di legge ai fini del beneficio.
L’intervento del GC, tuttavia, proprio per il superbonus non è stato ancora ben inquadrato dalla prassi. Ogni intervento, infatti, è dotato dei propri limiti di spesa o di detrazione, a cui si aggiungono anche i limiti specifici introdotti dal Dm Requisiti, che per le attestazioni e asseverazioni tecniche vanno individuati basandosi sul Dm Giustizia 17 giugno 2016 (contenente le tabelle per i corrispettivi negli appalti pubblici).
L’intervento del general contractor e dei margini applicati da quest’ultimo, “a valle” del costo applicato da imprese esecutrici e professionisti, rappresenta una spesa relativa all’intervento (e come tale potenzialmente detraibile) ma che difficilmente può essere compresa nelle attestazioni di congruità, rendendo peraltro tali asseverazioni non complete. In questo caso, inoltre, il destinatario delle fatture dei professionisti non è il contribuente, ma il general contractor, il quale le ribalta, spesso indistintamente sulla base degli accordi iniziali, sul contribuente stesso.
In attesa di chiarimenti ufficiali, appare opportuna la prudenza, che può consistere in due opzioni:
– creare il collegamento diretto tra prestazioni professionali e contribuente, facendo sì che sia quest’ultimo a costituire il destinatario delle fatture di tali prestazioni (il general contractor fa fatturare la prestazione direttamente al contribuente);
– tramite documentazione aggiuntiva, rendere trasparente la scomposizione del corrispettivo fatturato dal general contractor tra le diverse componenti, in modo da permettere la verifica (in primis al soggetto chiamato a rilasciare l’attestazione di congruità) del rispetto dei massimali di spesa e dei limiti unitari per singolo intervento, nonché del “tetto” alle prestazioni professionali di cui al citato Dm Giustizia 17 giugno 2016.
Ovviamente, la questione può essere superata attraverso la costituzione della STP, he però deve svolgere esclusivamente attività di carattere professionale e non imprenditoriale.
Infatti, preciso che le STP non possono svolgere altre attività imprenditoriali che non siano meramente strumentali all’attività professionale. Pertanto, ad esempio, mentre è possibile svolgere la funzione di general contractor in merito alle pratiche professionali, non è, invece, ammesso svolgere questa funzione anche in ambito edile subappaltando le attività di ristrutturazione (che però comporterebbe l’accollo di tutte i costi che poi debbono essere ribaltati al cliente finale).
In chiusura della disamina ti riporto una risposta ad un quesito nella rubrica l’esperto risponde del Sole24ore del 1 febbraio.
Fatture professionisti e general contractor
1 febbraio 2021
D: Si chiede di sapere se, in caso di appalto affidato ad un general contractor al quale poi il committente richiederà l’applicazione dello sconto in fattura, le fatture dei professionisti che si occuperanno

del rilascio delle asseverazioni e del visto di conformità possano essere intestate al general contractor (che poi pagherà i professionisti) o invece debbano necessariamente essere intestate al committente.
R: L’articolo 119 del Dl. n. 34/2020 prevede che gli interventi di Ecobonus e Sismabonus ammessi al 110%, ai fini della detrazione debbano essere oggetto di asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazione di congruità delle spese sostenute. In caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è inoltre necessaria l’apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Le spese sostenute per asseverazioni, attestazioni e visto di conformità sono detraibili così come quelle sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (circolare n. 24/2020). La modalità più coerente con il dettato normativo pare essere quella del mandato conferito dal soggetto committente dei lavori al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista al committente. Una modalità differente rilevata nella prassi è quella del “mandato senza rappresentanza” avente ad oggetto le prestazioni di asseverazione, attestazione e visto di conformità, conferito dal committente ad un “general contractor”. In tal caso, i servizi verrebbero fatturati dai professionisti al “general contractor” che poi li riaddebiterà, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committente. In assenza di chiarimenti dell’Agenzia sul punto, questa seconda modalità pare percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente (in primis a livello contrattuale) mediante la scomposizione del corrispettivo fatturato dal “general contractor” tra le diverse componenti di costo. Premesso che esulano da queste conclusioni i profili, pur rilevanti, della responsabilità dei professionisti verso i destinatari dell’agevolazione nonché eventuali temi di “indipendenza” rispetto al “general contractor”, è di interesse generale un rapido chiarimento dell’Agenzia delle entrate. Barbara Zanardi
Fabio Zambelli

Allegati

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DELLE DETRAZIONI SULLA CASA – ESEMPI E PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE

Il decreto rilancio ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% allargando questa possibilità anche ai lavori di ristrutturazione edilizia, all’ecobonus e al sismabonus che non rientrano nel 110% di detrazione, ottenendo lo sconto direttamente in fattura dal fornitore oppure ricevendo il rimborso di quanto speso anche da banche o istituti finanziari.
QUALI DETRAZIONI SI POSSONO CEDERE
Se, dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, si sostengono spese per interventi
– di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni,
– di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus da dividere in 10 anni,
– di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni,
– di installazione di impianti fotovoltaici,
– di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici,
– che danno diritto al Superbonus del 110%, in questo caso si possono cedere le spese sostenute a
partire dal primo luglio 2020 e fino al 2022, cioè nel periodo di validità di questa agevolazione.
Si può cedere la detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.
A) SCONTO IN FATTURA DELLA DETRAZIONE
Al posto della detrazione si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare. Pertanto, se si fa un intervento di ristrutturazione che costa € 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, si pagheranno solo 5.000 euro al fornitore. Se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110% non verrà pagato nulla ma non si recupereranno i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva che si possono ottenere nella propria dichiarazione dei redditi.
Il fornitore, invece, può utilizzare la detrazione ottenuta sottoforma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In particolare, nel caso gli venga ceduto un credito d’imposta da superbonus, avrà a disposizione anche l’ulteriore 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.
B) CESSIONE DELLA DETRAZIONE
In alternativa, si può scegliere di cedere la detrazione sottoforma di credito d’imposta direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta. In questo caso, si cede l’esatto importo della detrazione, pertanto nel caso del superbonus con detrazione al 110%, per una spesa di 10.000 euro si cederà un credito di 11.000 euro.
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve esser necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ogni condomino può decidere per sé.
COME CEDERE LA DETRAZIONE
La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…). In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione. Se invece il singolo condomino opta per la cessione deve darne comunicazione all’amministratore.
Per comunicare la cessione del credito è necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate e loggarsi utilizzando le proprie credenziali o Spid. Una volta entrato nella propria area personale, dal menu sulla sinistra si seleziona “servizi per” e poi “comunicare”. A questo punto, dall’elenco che compare si seleziona “comunicazione opzione cessione/sconto” per accedere al modello da compilare telematicamente e le relative istruzioni di compilazione. Si ricorda che la comunicazione di cessione della detrazione deve essere fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta.

Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, si può annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.
Solo per la cessione del superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In questo caso, inoltre si ricorda che la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.
CONTROLLI
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.
Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano.
Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

 

Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2021.

Contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2021.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 60 del 26 gennaio 2021 la Regione del Veneto ha approvato un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle donne imprenditrici e alle imprese a prevalente partecipazione femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi.
Il contributo può essere richiesto per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e programmi informatici, attrezzature, arredi, negozi mobili, mezzi di trasporto, opere edili/murarie e di impiantistica, software, brevetti, licenze ecc. (cfr. DGR 60/2021 all. A, art 6 “Spese ammissibili”). L’importo erogato è pari al 40% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, compresa tra un minimo di 20.000,00 euro ed un massimo di 130.000,00 euro.
Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente on-line tramite il Sistema Informativo Unificati (SIU) della Regione. Per poter compilare la domanda è necessario ottenere le credenziali di accesso tramite l’applicativo GUSI.
Termini per accreditamento, compilazione e presentazione delle domande:
– Richiesta credenziali di accesso: dalle ore 9.00 del 1 febbraio 2021 alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021;
– Compilazione domanda su SIU: dalle ore 10.00 del 9 febbraio 2021 alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021;
– Presentazione della domanda (tramite il link univoco ricevuto a termine della compilazione): dalle ore 10.00 del 2 marzo 2021 alle ore 17.00 del 4 marzo 2021.

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla
Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi che rientrano in una delle seguenti tipologie:
i) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
ii) società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per
almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.
Tali requisiti devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell’impresa, se si tratta di nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi prima della data del 2 marzo 2021, se si tratta di impresa già esistente;
c) permanere dopo la presentazione della domanda sino al termine di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del contributo, pena la decadenza dal diritto al contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
Spese ammissibili.
1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;5
b) arredi nuovi di fabbrica;
c) negozi mobili;
d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture;
e) opere edili/murarie e di impiantistica;
f) software – anche in cloud – che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi (ivi compresi i sistemi c.d. BIG DATA),
sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP; realizzazione di sistemi di e-commerce;
g) brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche, campagne promozionali anche sui social network.

FOCUS LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E MISURE PREVISTE PER IL VENETO IN ZONA GIALLA

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
La lotteria degli scontrini parte da oggi, 1° febbraio, come annunciato dall’Agenzia delle entrate con il suo comunicato stampa di sabato, 30 gennaio. È stato infatti emanato il 29 gennaio il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate che fissa le regole per il funzionamento della lotteria.
La prima estrazione mensile è fissata per giovedì 11 marzo ed è prevista la distribuzione di premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti, a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.
Si ricorda che possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
La lotteria risulta riservata soltanto ai pagamenti tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata).
Sono esclusi dalla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Per partecipare è necessario mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto: trattasi, come noto, di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.
Questo il link https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria
Le vincite sono comunicate tramite pec, all’indirizzo indicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, invece, rileva l’indirizzo richiamato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-pec).
Attenzione! Ad oggi l’area riservata non è ancora attiva, ma si può generare il proprio codice lotteria.
In assenza di una pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.
È previsto il pagamento del premio tramite bonifico bancario o postale. Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di conto corrente o documento analogo o equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici.
Una volta verificato, in capo all’esercente o all’acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).
Si ricorda, da ultimo, che dal 1° marzo 2021 potranno essere trasmesse dai consumatori le segnalazioni di cui all’articolo 1, comma 540, L. 232/2016, nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
VENETO IN ZONA GIALLA
Sempre da oggi, 1° febbraio, la regione Veneto torna in zona gialla. Qui di seguito una sintesi delle nuove regole.
• Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 si può circolare dalle 5 alle 22 nella stessa Regione, è consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ vietato spostarsi in altre Regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.
• Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).
Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
• I musei sono aperti.
• Le scuole superiori sono in presenza al 50%, salvo diversa decisione delle singole regioni; didattica
in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Università aperte o chiuse su
autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.
• Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
• Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e
tabaccherie.
• Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a
domicilio non ci sono restrizioni.
• Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.
• Le seconde case, anche fuori Regione, rientrano sempre, in tutte le tre zone gialla, rossa e arancione,
nella categoria delle proprie abitazioni in cui è sempre consentito il rientro. Le disposizioni in vigore consentono dunque di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle seconde case.
Si riportano qui di seguito le misure previste per tutto il territorio nazionale con particolare riferimeno al commercio al dettaglio, bar ristoranti e servizi alle persone:
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le attività di commercio al dettaglio continuano a svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Sono raccomandate le misure dell’Allegato 11, ovvero:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, PASTICCERIE
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e per chi commercia bevande come attività prevalente l’asporto e’ consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Le attività suddette restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; Ciò, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Continuano a essere consentite le attivita’ delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, barbieri, lavanderie, pompe funebri, etc.)
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

CONSEGNA PROSPETTO PAGA AL DIPENDENTE E PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Con la presente intendiamo ricordare ai datori di lavoro l’importanza del rispetto di alcune regole che, in caso contrario, porterebbero ad elevate sanzioni per l’azienda.
1) CONSEGNA DEL PROSPETTO PAGA AL DIPENDENTE
Il datore di lavoro è obbligato per legge alla consegna del prospetto paga al dipendente e deve poter dimostrare l’avvenuta consegna in caso di accesso ispettivo.
Le modalità di consegna del cedolino vanno dalla consegna cartacea, all’invio via e-mail PEC o ordinaria, fino alla possibilità di consegna tramite pubblicazione su sito web in apposita area riservata.
In caso di consegna cartacea il datore di lavoro dovrà richiedere una firma per ricevuta da parte del lavoratore per dimostrare di aver adempiuto al suo obbligo di consegna del Libro Unico.
Al datore di lavoro è consentito inviare la busta paga via e-mail (PEC o ordinaria). Il Ministero detta però una serie di condizioni per la prova dell’avvenuta consegna del Libro Unico al lavoratore: in caso di e-mail PEC la consegna è provata solamente se anche il lavoratore è dotato di un indirizzo PEC. In caso di e-mail ordinaria è necessario adottare opportune misure per comprovare l’avvenuto adempimento nei confronti del lavoratore (ad esempio chiedere al lavoratore una risposta a conferma dell’avvenuta ricezione del cedolino). Inoltre il datore deve garantire al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di poterlo materializzare.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che è possibile consegnare il cedolino anche tramite pubblicazione in apposita area riservata del sito aziendale al quale il lavoratore potrà accedere tramite username e password individuali.

Le sanzioni previste per mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga sono le seguenti:
– Da 150 a 900 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero un periodo fino a 6 mensilità
– Da 600 a 3.600 euro se la violazione di riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a
6 mensilità
– Da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo
superiore a 12 mesi.
2) PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON MODALITA’ TRACCIABILI
Dal 1° luglio 2018 è previsto l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso metodi tracciabili. Anche gli acconti, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova normativa.
Le modalità ammesse per il pagamento delle retribuzioni sono le seguenti:
– Bonifico su conto corrente
– Strumenti di pagamento elettronico
– Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto
corrente di tesoreria con mandato di pagamento
– Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato
impedimento, ad un suo delegato.
Al datore di lavoro/committente che violi l’obbligo di pagamento delle retribuzione con gli strumenti previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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